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Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scor

Dettagli
Circ. 03-03-2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2  

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

 
Ministero dell'interno
Circ. 3-3-2006 n. 300/A/1/45466/101/21/2
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

D.L. 27 giugno 2003, n. 151

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

D.M. 18 luglio 1997

D.M. 18 marzo 2005

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235

 


Circ. 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

 

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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 


 

Ai  Compartimenti della Polizia stradale 
  Loro sedi 
e, p.c.: Alle  Prefetture - Uffici territoriali del Governo 
  Loro sedi 
Ai  Commissariati di Governo per le Province  
  autonome di Trento e Bolzano 
Alla  Presidenza della Giunta regionale della Valle  
  d'Aosta 
  Aosta 
Alle  Direzioni interregionali della Polizia di Stato 
  Loro sedi 
Alle  Questure della Repubblica 
  Loro sedi 
Al  Centro addestramento della Polizia di Stato  
  Cesena 

 

 

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Con la pubblicazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno (Gazz. Uff. n. 118 del 23 maggio 2005), sono state approvate le modifiche al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (di seguito definiti come T.E.).

La norma, che disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle scorte per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, completa il processo di riforma del settore, la cui radicale trasformazione era stata avviata per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e della conseguente modifica dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), avvenuta ad opera del D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. n. 211 dell'8 settembre 2004).

In questo contesto la presente circolare, alla luce della nuova disciplina delle scorte tecniche e sostituendo integralmente la circolare n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, intende fornire un quadro unitario di tutta la materia.

Pertanto, fermo restando da parte dei Dirigenti dei Compartimenti la necessaria opera di coordinamento e di indirizzo del delicato settore, dal 15 marzo 2006 la scorta disposta dalla Polizia stradale sarà disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.

 

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1. L'obbligo della scorta.

 

Fermo restando l'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 ha profondamente modificato l'articolo 16 del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992).

La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l'ente concedente nella scelta del tipo di scorta, delineando, di fatto, tre fasce:

a) la prima fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese entro i valori indicati dal comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento, in presenza delle quali i T.E sono autorizzati a circolare senza scorta;

b) la seconda fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese tra i valori minimi di cui al citato comma 3 e i valori massimi indicati dal comma 4 dello stesso articolo 16, in base ai quali l'ente che rilascia l'autorizzazione dovrà disporre il servizio di scorta esclusivamente a mezzo di personale abilitato a svolgere scorte tecniche;

c) la terza fascia riguarda, infine, le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli che vanno oltre i valori indicati dal citato comma 4, in presenza delle quali l'ente predetto dispone la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.

Gli organi di Polizia stradale, ai sensi degli artt. 10, comma 9 del Codice della strada e 16, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, possono autorizzare l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto o parte del percorso, di una scorta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3-bis del Codice della strada, ovvero disporre che la scorta di polizia sia integrata da uno dei soggetti predetti, fissandone le modalità.

 

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2. Regime della scorta tecnica autorizzata dalla Polizia stradale.

 

Sulla base delle già richiamate disposizioni dell'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei T.E. da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia imprescindibilmente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi più ampi di cui il personale di scorta non è dotato.

Perciò, alla luce della citata modifica normativa dell'art. 12 del Codice della strada, la facoltà di delega della Polizia stradale ad un'impresa autorizzata di cui all'articolo 10, comma 9 del Codice della strada dovrà essere esercitata con sistematicità qualunque sia il tipo o le dimensioni dei T.E da scortare nonché le caratteristiche della strada sulla quale la circolazione dei questi debba svolgersi.

Tuttavia, dovrà essere disposta la presenza di personale di Polizia che si affianchi ovvero, eccezionalmente nei casi di cui al paragrafo 3.6, si sostituisca alla scorta tecnica dell'impresa privata autorizzata, quando ricorrono le seguenti condizioni particolari:

a) il T.E da scortare, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che deve percorrere impone la chiusura temporanea dell'intera strada con la deviazione del traffico veicolare su altre strade;

b) vi sono, in concomitanza con il trasporto, anche in parte del tragitto da percorrere e a prescindere dalle dimensioni del trasporto eccezionale, particolari esigenze di ordine pubblico, quali ad esempio in occasioni di manifestazioni pubbliche o di calamità naturali che, d'intesa con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, rendono consigliabile la presenza del personale della Polizia di Stato.

 

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2.1. Domanda di scorta.

 

La domanda di scorta, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che effettua il trasporto ovvero dal proprietario del veicolo, dovrà pervenire alla Sezione competente per territorio nel luogo d'inizio della scorta almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell'ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 km, questo termine sarà ridotto a 4 giorni lavorativi (Allegato 1). Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:

- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta e per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;

- un documento fidejussorio bancario o assicurativo ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l'impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;

- e fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.

Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi di scorta a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.

 

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2.2. Fidejussione a garanzia delle spese.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 e successive modificazioni, l'impresa che effettua il trasporto e che richiede la scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio di scorta della Polizia stradale. Richiamando le disposizioni impartite sull'argomento con la nota n. 300/A/37633/115/19 del 25 novembre 1992 ed a parziale integrazione delle stesse, si precisa quanto segue:

a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio di scorta che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale nominativamente individuati. Non potranno essere consentiti titoli in cui la garanzia è fornita dalla stessa impresa che effettua le scorte anche se richiedente il servizio;

b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;

c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;

d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all'impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.

 

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2.3. Procedura di autorizzazione della scorta tecnica in delega.

 

La Sezione, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di scorta, comunicherà al proprio Compartimento, tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all'itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione nell'ambito del territorio di propria competenza (Allegato 2).

Se l'itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate e salvo che non ritenga di dover comunque imporre la scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti, delegherà il Dirigente della Sezione a rilasciare all'impresa di trasporto l'autorizzazione in argomento (Allegato 3).

Se l'itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d'origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti (Allegato 4).

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l'intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito per le opportune misure di vigilanza o di scorta mista, nei tratti in cui ciò è necessario.

 

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2.4. Numero dei veicoli e delle persone abilitate.

 

Nell'esercizio della facoltà di delega della scorta tecnica, di norma, dovrà essere imposto all'impresa autorizzata di avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del Disciplinare tecnico, come modificato dal D.M. 18 marzo 2005. Nei casi previsti dall'art. 11 del Disciplinare tecnico, l'impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis dell'art. 11 del Disciplinare stesso.

Tuttavia, qualora è prevedibile che si renda necessaria l'adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità, il servizio di scorta tecnica dovrà essere integrato da ulteriori unità operative.

In tali casi, i Dirigenti dei Compartimenti dovranno procedere ad una attenta valutazione delle condizioni ambientali delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle condizioni del traffico e della circolazione, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, con il limite massimo, in ogni caso, di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio di più di 2 T.E.

Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. c), dovranno essere indicate nel titolo autorizzativo.

 

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2.5. Autorizzazioni.

 

Le prescrizioni per lo svolgimento del servizio di scorta tecnica a cura del personale abilitato devono essere aggiornate secondo criteri che assicurino i più elevati livelli di sicurezza per la circolazione stradale.

A tal proposito si allega fac-simile dell'autorizzazione (Allegati 5 e 5/1) significando che il contenuto relativo può essere opportunamente integrato con prescrizioni specifiche connesse alle peculiarità dell'attività di regolazione del traffico di ciascuna scorta, alla posizione dei veicoli e ad ogni altra utile indicazione necessaria a garantire la sicurezza della circolazione lungo il percorso autorizzato.

Il documento autorizzativo, redatto in duplice copia, sarà sottoscritto "d'ordine" dal Dirigente della Sezione del luogo di partenza e sarà firmato per accettazione da un rappresentante dell'impresa di trasporto al quale, previo adempimento dei prescritti oneri di bollo, sarà consegnata una copia dello stesso. L'altra copia del titolo sarà invece conservata nel fascicolo agli atti della Sezione.

La validità del titolo autorizzativo è in ogni caso subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico. In tale situazione l'impresa autorizzata dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione competente affinché siano eventualmente adeguate le prescrizioni già imposte.

Spirato il termine di validità dell'autorizzazione, l'impresa dovrà restituire il titolo alla Sezione che lo ha rilasciato. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza senza che l'autorizzazione sia stata restituita, l'impresa richiedente dovrà essere sollecitata ad ottemperare entro 5 giorni mediante lettera raccomandata A/R o attraverso posta elettronica. In caso di ulteriori inadempienze non si darà corso al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino ad avvenuta restituzione. Di tali provvedimenti il Compartimento competente per il luogo di partenza ne darà comunicazione a tutti gli altri Compartimenti.

 

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2.6. Comunicazioni relative al transito.

 

I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché sia assicurata la costante localizzazione dei singoli trasporti eccezionali per consentire gli opportuni controlli dell'osservanza delle condizioni contenute nelle autorizzazioni.

Vorranno inoltre disporre una programmata specifica attività di controllo nei confronti dei trasporti eccezionali senza scorta o con scorta tecnica, in transito sulla rete viaria di competenza.

 

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2.7. Autorizzazioni multiple e proroga delle autorizzazioni.

 

Qualora, in relazione a specifica richiesta di scorta per più transiti in un certo periodo di tempo, sia possibile avvalersi della facoltà di delega di cui all'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), può essere rilasciato un unico provvedimento autorizzativo di scorta tecnica, con adeguate prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, valido per più transiti in un determinato periodo di tempo, non superiore a tre mesi. Tale facoltà può essere esercitata quando si tratti di particolari trasporti o veicoli, aventi caratteristiche dimensionali e/o ponderali non variabili ed a condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o ad una diversa organizzazione del traffico.

Su istanza del titolare e salvo che non ricorrano sopravvenute condizioni ostative, l'autorizzazione non ancora scaduta può essere prorogata quando per comprovate situazioni il trasporto non è stato effettuato, ovvero non è stato portato a termine.

 

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3. La scorta mista.

 

Nel nuovo assetto normativo, quando non è possibile delegare l'effettuazione della scorta ad un'impresa privata autorizzata, il servizio svolto dalla Polizia stradale, salvo i casi indicati al paragrafo 3.6, dovrà essere sempre integrato da personale dell'impresa autorizzata.

Tale scorta è di seguito definita come scorta mista.

 

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3.1. Funzioni del personale di polizia nella scorta mista.

 

Secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 3-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.

Perciò, l'intervento della Polizia stradale nell'ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell'impresa autorizzata.

In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del T.E. impongano una presenza più consistente di personale di Polizia stradale per coordinare interventi di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando di norma una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.

 

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3.2. Adempimenti della Sezione Polizia stradale di partenza.

 

La Sezione, ricevuta comunicazione del Compartimento che prescrive la scorta mista, pianifica il servizio di scorta tenendo presente che la località del cambio della scorta potrà prescindere dall'ambito di competenza del Compartimento ed essere determinato esclusivamente in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di T.E, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà, come per esempio una idoneo luogo per la sosta del trasporto.

Nella pianificazione del servizio, dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento (Allegato 6).

La Sezione di Polizia stradale competente, inoltre comunicherà con tempestività:

- alla Sezione interessata all'eventuale cambio scorta la data, la località e l'ora presumibile dell'arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità secondo il modello allegato (Allegato 7) dandone contestualmente notizia al Compartimento;

- all'impresa richiedente il servizio di scorta, attraverso il modello allegato (Allegato 8), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, informandola, altresì, del giorno e dell'ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.

Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.

È in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione della scorta.

 

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3.3. Predisposizione dei servizi di scorta mista.

 

Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta è responsabile del servizio e dell'impiego del personale e dei mezzi della Polizia di Stato secondo quanto indicato al precedente punto 1 e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d'istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l'impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;

b) sulla restante rete viaria, l'impiego di motoveicoli sarà disposto conformemente alle disposizioni della nota n. 300/A/55866/115/19 del 22 ottobre 1991.

 

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3.4. Numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica.

 

In conformità alle disposizioni dell'art. 10-bis del Disciplinare per le scorte tecniche, il numero dei veicoli e delle persone abilitate che devono coadiuvare il personale della Polizia stradale nell'effettuazione della scorta mista, è determinato dal Dirigente della Sezione secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato 9)

Su richiesta dell'impresa autorizzata che effettua la scorta tecnica, ed in conformità alle prescrizioni della sopraccitata tabella il Dirigente la Sezione competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che gli autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli di scorta tecnica condotti da personale abilitato.

 

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3.5. Svolgimento dei servizi di scorta mista.

 

Il personale impiegato in servizi di scorta avrà il compito di verificare che la circolazione del T.E. non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:

a) il capopattuglia è responsabile dell'esecuzione del servizio di scorta e si atterrà con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all'albo di Reparto (Allegato 10);

b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capopattuglia di Polizia stradale;

c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo pattuglia della prima unità operativa di Polizia stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all'originaria configurazione, i successivi cambi scorta si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza;

d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati da capopattuglia su una scheda redatta in unico originale (Allegato 11), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta, direttamente o per il tramite del conducente, e restituita alla Sezione d'origine da quella di destinazione;

e) l'inizio del servizio di scorta dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso attraverso i Centri operativi autostradali ed i Centri operativi compartimentali interessati;

f) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, cioè, ad esempio, quando in autostrada non sia possibile scorgere il tratto stradale corrispondente a 6 tratti della striscia longitudinale discontinua e relativi 6 intervalli per una distanza complessiva di 72 metri, il convoglio eccezionale dovrà essere tempestivamente condotto nella più vicina area disponibile fuori dalla sede stradale.

 

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3.6. Scorta svolta soltanto dal personale della Polizia stradale.

 

Anche in relazione a quanto già detto al paragrafo 2), la scorta ai T.E. sarà effettuata con impiego di personale della Polizia stradale solo in casi eccezionali connessi a specifiche esigenze di pubblico interesse e sempre che si tratti di T.E. di dimensioni particolarmente ingombranti.

In tali circostanze, qualora l'itinerario interessi più Compartimenti, la scorta svolta soltanto della Polizia stradale dovrà essere previamente autorizzata dal Servizio di Polizia stradale di questo Dipartimento.

 

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4. Disposizioni finali.

 

La presente circolare abroga tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrativo-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla specialità.

Si prega assicurare.

 

Il Capo della Polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza

De Gennaro

 

 

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Allegato 1

 

 

Alla Sezione Polizia stradale di   
 
Oggetto: Richiesta servizio di scorta. 
 
La sottoscritta Ditta/Impresa   
con sede in    
 
Chiede 
 
di voler predisporre un adeguato servizio di scorta mista ovvero, se ne ricorrono le condizioni, di 
essere autorizzata ad avvalersi, a proprie spese, di un'impresa autorizzata ad effettuare servizi di 
scorta tecnica per il veicolo eccezionale o trasporto in condizioni di eccezionalità sottoindicato, 
costituito da: 
TRATTORE targa     
SEMI - RIMORCHIO targa     
ed un carico costituito da:    
avente le seguenti dimensioni massime: 
- lunghezza     
- larghezza     
- altezza     
- peso complessivo     
con partenza da    
ed arrivo a   
seguendo il sottodescritto itinerario: 
 
 
 
 
 
 
Partenza il giorno     alle ore   
 
Si allegano copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Codice della strada 
da     (indicare gli Enti). 
 

 

 

 

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Allegato 2 (2)

 

 

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 Si omette il testo dell'allegato 2 in quanto non riportato alla fonte.

 

 


Allegato 3 (3)

 

 

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 Si omette il testo dell'allegato 3 in quanto non riportato alla fonte.

 

 


Allegato 4 (4)

 

 

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Si omette il testo dell'allegato 4 in quanto non riportato alla fonte.

 

 


Allegato 5

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO  MARCA 
Dipartimento della pubblica sicurezza  DA BOLLO 
Compartimento Polizia stradale   
       
Sezione di     
 
Protocollo n.    /      
 

 

 

Autorizzazione ad avvalersi di scorta tecnica

 

Visto l'art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Vista l'istanza del richiedente sotto indicato tendente ad ottenere il servizio di scorta della Polizia stradale;

Acquisite le autorizzazioni alla circolazione del veicolo sotto indicato, rilasciate dai competenti enti proprietari o concessionari delle strade percorse o attraversate;

Valutato che per il percorso di seguito indicato le condizioni di sicurezza della circolazione e del traffico possono essere soddisfatte anche affidando l'effettuazione della scorta a personale abilitato appartenente ad imprese autorizzate a svolgere questa attività secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'interno - Servizio Polizia stradale, con la nota n. 300/A/45466/101/21/2;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Compartimenti interessati al transito;

Sulla base della delega di firma di cui alla n. ............ del ... / ... / .... del Dirigente il Compartimento di Polizia stradale di ...............;

 

 

SI AUTORIZZA 
 
l'impresa   
proprietaria del veicolo targato    ad avvalersi della scorta 
tecnica con l'impiego del personale e dei mezzi nella disponibilità di un'impresa autorizzata ai  
sensi del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  
eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 lungo il seguente itinerario: 
 
 
 
 
 
 
 
Il trasporto dovrà essere effettuato nel periodo dal     al   
dalle ore    alle ore   
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo sopra indicato. 

 

 

Prescrizioni generali

 

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito indicato semplicemente come "Disciplinare".

 

Autoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica:

1. Per lo svolgimento della scorta tecnica dovranno essere utilizzati n. 2 autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.

2. In aggiunta ai veicoli di cui al punto 1, la scorta tecnica dovrà essere integrata con n. ...... autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.

3. Numero ...... autoveicoli di scorta possono essere sostituiti per tutto o per parte del percorso con n. ...... motocicli immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc. A bordo di ciascun motociclo deve trovarsi, come conducente o come passeggero, una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare. In ogni caso, i motocicli di scorta non possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Gli autoveicoli ed i motocicli di scorta devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'articolo 8 del Disciplinare.

 

Personale abilitato di scorta tecnica

Il personale abilitato impiegato per la scorta tecnica deve essere in possesso di abilitazione in corso di validità, che non risulti sospesa al momento dell'inizio della scorta stessa; il personale abilitato deve essere, inoltre, in regola con la permanenza dei requisiti morali previsti per la patente di guida. Qualora sia impiegato personale abilitato interdetto dai pubblici uffici non potrà assumere l'incarico di "caposcorta".

 

Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione:

Gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della scorta tecnica devono essere equipaggiati con le attrezzature e dispositivi supplementari di segnalazione indicati all'articolo 8 del Disciplinare.

 

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica:

Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le attrezzature indicate all'articolo 9 del Disciplinare.

 

Posizione dei veicoli di scorta:

Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo le disposizioni dell'articolo 10 del Disciplinare.

 

Nomina del caposcorta

Prima dell'inizio della scorta, l'impresa autorizzata ad effettuare la scorta tecnica, deve nominare un soggetto abilitato che assuma le funzioni di caposcorta. Le generalità di questa persona devono essere riportate sul presente titolo autorizzativo prima di iniziare la scorta.

Nello stesso modo si deve procedere ogni volta che, durante un viaggio o per parte di esso, sia sostituito il caposcorta con altro soggetto abilitato.

 

Obblighi della scorta

 

Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo scorta che risponde dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dallo stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione e dalla presente autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare.

Durante il servizio tutti gli autoveicoli di scorta devono:

- tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è previsto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;

- tenere sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva sopra indicati.

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il presente titolo autorizzativo deve essere conservato a bordo del veicolo di scorta ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo.

 

Validità - Revoca e restituzione

 

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento qualora non siano più presenti le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Alla revoca consegue il ritiro immediato del presente titolo o l'obbligo di restituzione dello stesso.

 

 

Allo scadere del periodo di validità, salvo proroghe eventuali, la presente autorizzazione, di 
debitamente compilata, deve essere restituita ENTRO 5 GIORNI alla Sezione della Polizia  
stradale di   
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo dal 
  al   
 
Per ricevuta ed accettazione delle condizioni sopra elencate: 
 
l'incaricato dell'impresa Signor    
residente in    , via   
  n.    , tel. n.   
 
Data    Firma   
 
Data    Il Dirigente la Sezione 
   
 
La presente autorizzazione si compone di quattro pagine numerate progressivamente e  
regolarmente vidimate. 
 
 
NOMINA DEL CAPOSCORTA (da compilarsi a cura del caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
 
Responsabile del servizio di scorta tecnica è nominato il Signor   
residente in    via    n.   
in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente/collaboratore dell'impresa 
  autorizzata con decreto n.   
della Prefettura di    , il quale dovrà provvedere 
prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli effettuati al veicolo o 
trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio unitamente alla presente 
autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Sostituzioni del caposcorta (da compilarsi a cura del nuovo caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 

 

 

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Allegato 5/1

 

 

Allegato all'autorizzazione prot. n.    del   
 
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI   
 
RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI a veicolo / trasporto eccezionale 
della ditta     
in partenza da    e diretto a   
il        
 
Il Sottoscritto    , il giorno      200   
alle ore      , in località   
in qualità di caposcorta responsabile del servizio che: 
 
A)     dà inizio al primo servizio di scorta con/senza personale di Polizia stradale, ha 
effettuato la verifica del veicolo, del carico, del/i conducente/i e della documentazione, delle  
dotazioni e dei titoli abilitativi all'esecuzione del trasporto compilando la "Parte prima"; 
 
B)     prosegue nel servizio di scorta già svolto da altro personale abilitato ha effettuato il 
riscontro della rispondenza del veicolo, dei documenti, del carico così come indicato nella 
"Parte seconda". 
 
PARTE PRIMA 
 
AA) Dati relativi ai veicoli: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
Marca  Tipo  Marca   Tipo 
Targa  Telaio  Targa   Telaio 
Autorizzaz./Lic. nr.   
Società Ass. RCA  Società Ass. RCA 
Scad. il  Scad. il 
 
AB) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e stato di efficienza: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Pneumatici     SI    NO  Pneumatici     SI    NO 
   
Imp. illumin.    SI    NO  Imp. illumin.    SI    NO 
   
   
Pannelli veic. eccez.    SI    NO  Pannelli veic. eccez.    SI    NO 
   
   
Disp. suppl. visivi (lampeggianti)  Disp. suppl. visivi (lampeggianti) 
   
    SI    NO      SI    NO 
   
 
AC) Dati relativi al conducente: 
Cognome    Nome   
nato a      ) il   
residente a      ) via   
Patente cat.    nr.     
rilasciata da    Valida    SI    NO 
 
 
AD) Dati relativi al carico e alla sua sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE  RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Alt. max.: mt        Alt. max.: mt       
   
Lungh. max.: mt        Lungh. max.: mt       
   
   
Largh. max: mt        Largh. max: mt       
   
M.c.p.c.: kg        M.c.p.c.: kg       
   
Note:   Note: 
   
Rispetto schema carico:    SI    NO  Rispetto schema carico:    SI    NO 
   
   
È veicolo di riserva:    SI    NO  È veicolo di riserva:     SI    NO 
   
Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente  Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente 
concedente:   concedente: 
   
 
AE) Dati relativi alle autorizzazioni (riportare i dati delle autorizzazioni per l'intero percorso): 
Ente concedente  N. autorizzaz.  Data  Data scad.  Itinerario autorizzato 
         
         
         
         
         
         
         
 
AF) Composizione scorta tecnica: 
Cognome   Nome  N. abilitaz.  Tratto da [*] 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
PARTE SECONDA: 
 
BA) Verifica rispondenza veicoli 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO    (se non vi è rispondenza   SI     NO    (se non vi è rispondenza  
verificare e compilare i quadri AA-AB)  verificare e compilare i quadri AA-AB) 
   
 
BB) Verifica rispondenza identità del conducente: 
 
SI     NO    (se non vi è rispondenza compilare quadro AC) 
 
 
BC) Verifica rispondenza del carico e della sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO     (se non vi è apparente  SI     NO    (se non vi è apparente 
rispondenza verificare e compilare quadro AD)  rispondenza verificare e compilare quadro AD) 
   
 
BD) Verifica composizione scorta tecnica 
 
SI     NO    (per i nominativi nuovi, e solo per essi, si rende necessaria la compilazione 
della corrispondente voce del quadro AF) 
 
PARTE TERZA 
 
IL SERVIZIO    NON È STATO EFFETTUATO (specificare i motivi nella nota): 
 
    È TERMINATO REGOLARMENTE alle ore, in località (specificare 
  nella nota) 
 
    È STATO SOSPESO alle ore, in località (specificare i motivi nella nota): 
 
NOTA: 
 
 
 
  Il Caposcorta 
   
 
   
[*] Da compilare in caso di sostituzione del personale abilitato. 

 

 

 

N.B.: La presente relazione costituisce parte integrante dell'autorizzazione alla circolazione.

 

 

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Allegato 6

 

 

POLIZIA DI STATO 
SEZIONE POLIZIA STRADALE di 
     
polstradasez.________poliziadistato.it 
 
     
 
Al Compartimento Polstrada di      
Al C.O.A.     
Al C.O.C.     
Nr.   
 
Si comunica che in data     con orario    pattuglia 
di questa sezione unitamente a n.     [*]    scorta tecnica avente/i le  
dotazioni e le caratteristiche del disciplinare 18 marzo 2005, effettueranno un servizio scorta 
"mista" ad un trasporto eccezionale, costituito da   
per conto della ditta   
da      
Predetto trasporto, diretto a     su itinerario:   
 
ha le seguenti caratteristiche dimensionali: 
 
DIMENSIONI 
Larghezza    mt  Altezza    mt 
   
   
Lunghezza    mt  Peso    mt 
   
Velocità max autorizzata è  Velocità max autorizzata è 
km/h    viabilità autostradale  km/h    viabilità ordinaria 
   
 
PRESCRIZIONI:   
 
 
Sezione origine è    
Fidejussione n.    rilasciata da    in data   
per importo euro     e scadenza   
 
  Il Dirigente 
   
   
[*] Indicare il numero di autoveicoli ed, in alternativa, di motocicli utilizzati. 

 

 

 

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Allegato 7

 

 

POLIZIA DI STATO 
SEZIONE POLIZIA STRADALE di 
     
polstradasez.________poliziadistato.it 
 
Alla Sezione Polstrada     
e, per conoscenza: 
Al Compartimento Polstrada di      
Al C.O.A.     
Al C.O.C.     
Nr.   
 
Si comunica che in data     con orario    pattuglia 
di questa sezione unitamente a n.     [*]    scorta tecnica avente/i le  
dotazioni e le caratteristiche del disciplinare 18 marzo 2005, effettueranno un servizio scorta 
"mista" ad un trasporto eccezionale, costituito da   
per conto della ditta   
da      
Predetto trasporto, diretto a     su itinerario:   
ha le seguenti caratteristiche dimensionali: 
 
DIMENSIONI 
Larghezza    mt  Altezza    mt 
   
   
Lunghezza    mt  Peso    mt 
   
Velocità max autorizzata è  Velocità max autorizzata è 
km/h    viabilità autostradale  km/h    viabilità ordinaria 
   
 
PRESCRIZIONI:   
 
Sezione Polstrada    è pregata di voler disporre la prosecuzione del 
servizio significando che il convoglio raggiungerà alle ore    del giorno   
la località    concordata per il cambio scorta. 
Sezione origine è    
Fidejussione n.    rilasciata da    in data   
per importo euro     e scadenza   
 
  Il Dirigente 
   
   
[*] Indicare il numero di autoveicoli ed, in alternativa, di motocicli utilizzati. 

 

 

 

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Allegato 8

 

 

POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE     
SEZIONE POLIZIA STRADALE di     
 
Richiesta di personale e veicoli di scorta tecnica 
ai sensi dell'art. 10-bis del decreto ministeriale 18 marzo 2005
N.   
IL DIRIGENTE 
DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE 
 
Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto 
  legislativo 10 settembre 1993, n. 360; 
Visto l'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D.L. 27  
  giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, che  
  conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai  
  trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di  
  regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 285 del 1992
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante  
  regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada così come modificato  
  dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal D.P.R. 28 
  luglio 2004, n. 235; 
Visto l'art. 10-bis del decreto ministeriale 18 marzo 2005
Viste le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in  
  condizione di eccezionalità - D.M. 18 luglio 1997 [n. 3806] - come modificato dal D.M. 28  
  maggio 1998 e dal D.M. 24 aprile 2003, nonché dal decreto ministeriale 18 marzo 2005
Viste le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari e concessionari delle strade; 
Considerata la necessità di assicurare il servizio scorta "Polizia stradale" per il giorno   
alle ore    lungo la tratta da     
 
RICHIEDE 
 
alla Ditta    la presenza di: 
    n.    autoveicolo/i avente/i le dotazioni e le caratteristiche indicate dal  
sopraindicato Disciplinare ciascuno dei quali aventi a bordo, oltre al conducente, una persona  
munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, avente/i le dotazioni e le caratteristiche indicate dal  
sopraindicato Disciplinare; 
  [*]    n.    autoveicolo/i potrà essere sostituito da n.     motocicli secondo 
le disposizioni del Disciplinare con alla guida una persona munita di abilitazione. 
 
La presenza di tutti i componenti della scorta tecnica e dell'attrezzatura nei termini richiesti è  
presupposto essenziale per l'esecuzione del servizio di scorta da parte della "Polizia stradale". 
 
  Timbro    Il Dirigente della Sezione 
  tondo     
 
 
L'incaricato della sopraindicata Ditta dovrà sottoscrivere il presente provvedimento per presa  
visione e restituirlo nel più breve termine possibile a questo Ufficio. 
 
L'Incaricato della Ditta     
 
Data     
 
   
[*] Depennare se non è consentito l'impiego di motocicli in sostituzione degli autoveicoli. 

 

 

 

 

 

Allegato 9

 

Scorta mista: numero dei veicoli e delle persone abilitate che devono coadiuvare il personale della Polizia stradale

 

 

Tipologia del trasporto che deve essere scortato e modalità di   N. veicoli   Veicoli di   Personale  
svolgimento presumibili  Polizia  scorta tecnica  abilitato 
1) Scorte miste a veicoli eccezionali o a trasporti eccezionali che:  1 unità   2 autoveicoli  2 abilitati oltre 
- non costituiscono convoglio di più di due unità;  operativa  attrezzati [3]  alle persone  
- non richiedono interventi di regolazione traffico di particolare complessità;      che conducono 
- impongono la chiusura temporanea dell'intera strada per un tratto non       autov. di scorta 
superiore a 2 km.      tecnica [4] 
2) Scorte miste a veicoli eccezionali o a trasporti eccezionali in cui ricorre   di norma 1 unità  2 oppure 3 [6]  2 o 3 abilitati 
anche una sola delle seguenti condizioni:  operativa o  autoveicoli  oltre le persone 
- costituiscono convoglio di più di due unità [7];  eccezionalm.  attrezzati [5]  che conducono 
- richiedono particolari interventi di regolazione del traffico;  più unità operative    gli autoveicoli 
- impongono la chiusura temporanea dell'intera strada per un tratto   sec. valutazione     di scorta 
superiore a 2 km.  del Dirigente del    tecnica [4] 
  Comp.to in base     
  ai criteri di cui al     
  p. 4 della circolare     
 
[1] Le persone che conducono gli autoveicoli di scorta tecnica possono anche non essere abilitati all'effettuazione delle attività di scorta. 
[2] Se è consentito l'impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, l'autoveicolo può essere sostituito con 2 motocicli. 
[3] Se è consentito l'impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, solo un autoveicolo può essere sostituito con 2 motocicli. 
[4] Se sono impiegati i motocicli in sostituzione di un autoveicoli, il conducente deve essere abilitato e non è consentito il trasporto di un passeggero. 
[5] Se è consentito l'impiego di alternativo di motocicli di scorta tecnica, quando è prescritto l'impiego di 2 autoveicoli, solo un autoveicolo può essere sostituito con 2 motocicli; quando, invece, sono prescritti 3 autoveicoli di scorta tecnica, due di essi possono essere sostituiti con motocicli. 
[6] L'impiego di 3 autoveicoli di scorta può essere imposto, anche per brevi tratti di strada, se sono richiesti interventi coordinati di regolazione del traffico di particolare complessità in ragione delle caratteristiche dei tratti di strada su cui si effettua il trasporto e delle dimensioni dei veicoli eccezionali. 
[7] Sono fatti salvi i convogli che attraversano il tratto appenninico dell'A1 per i quali il numero dei veicoli di scorta è determinato, d'intesa tra i Dirigenti i Compartimenti interessati, sulla base del numero dei veicoli che formano il convoglio. In nessun caso,  
tuttavia, potrà essere imposto l'impiego di più di 5 autoveicoli di scorta tecnica. 

 

 

 

 

Allegato 10

 

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Consegne per il capo pattuglia responsabile del servizio

 

 

1. ALL'USCITA DAL REPARTO

- Comunicare al C.O.A./C.O.C. la propria sigla radio, gli estremi del servizio (tipologia, nominativo della Ditta, località di inizio e di fine del servizio).

 

2. ALL'ARRIVO NELLA LOCALITÀ DI INIZIO SCORTA

- Comunicare al C.O.A./C.O.C. l'arrivo sul posto e le eventuali novità sul trasporto;

- Verificare la sussistenza delle autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade interessate al viaggio e il rispetto delle prescrizioni, i documenti del/i veicolo/i (carta di circolazione e assicurazione), lo stato di efficienza dei pneumatici e dell'impianto visivo e di illuminazione, i documenti di abilitazione del/i conducente/i, del personale di scorta tecnica (in relazione al numero e alle abilitazione), dei veicoli impiegati nella scorta tecnica.

 

Se i controlli hanno dato esito positivo

- Indicare al personale di scorta tecnica la posizione da assumere durante il servizio;

- Programmare, in relazione alle caratteristiche del veicolo, eventuali soste lungo l'itinerario fissandone le modalità e verificandone la fattibilità tramite il Comando Polizia stradale competente per territorio ovvero l'Ente concessionario;

- Ritirare dal responsabile della scorta tecnica l'apparecchiatura di collegamento da restituire a fine servizio.

 

Se i controlli hanno dato esito negativo

- Segnalare al C.O.A./C.O.C. gli eventuali impedimenti all'inizio regolare del servizio richiedendo, qualora l'attesa superi i 60' minuti, disposizioni operative;

- Compilare l'allegata "Relazione di Servizio di S.C.E.", in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile della Ditta qualora il servizio preveda un prosieguo scorta da parte di altra pattuglia;

- Qualora si tratti del primo servizio reso da personale della Polizia stradale la "Relazione di Servizio di S.C.E." dovrà riguardare tutte le voci da "AA ad AF". In caso contrario il capopattuglia, ricevuta la copia della "Relazione" di cui sopra rilasciata al responsabile del veicolo procederà alla verifica della rispondenza dei dati compilando le voci da "BA a BE" della parte "Seconda". Nel caso che vi siano state variazioni a quanto verificato dalla pattuglia precedentemente intervenuta, procederà ad un nuovo e completo riscontro compilando i corrispondenti riquadri della parte "Prima";

- Se le dimensioni e/o la massa sono superiori a quelle indicate nel titolo autorizzativo ovvero inferiori oltre al limite ammesso (solo per autorizzazioni singole o multiple per cui il carico non può avere dimensioni inferiori di più del 5% con un massimo per la lunghezza di mt. 1,5 rispetto a quelle autorizzate) dovrà comunicare l'irregolarità al C.O.A./C.O.C. attenendosi alle disposizioni che saranno impartite.

 

3. ALLA PARTENZA

- Richiedere preventivamente al C.O.A./C.O.C. se sull'itinerario da percorrere vi siano impedimenti o comunque notizie utili circa la transitabilità, il traffico, le condizioni meteo;

- Richiedere al C.O.A./C.O.C. l'autorizzazione all'inizio del servizio;

- Predisporre il messaggio della barra luminosa in relazione alla posizione che assume il veicolo all'interno del dispositivo (se in coda: "RALLENTARE - PRUDENZA - TRASPORTO ECCEZIONALE" ovvero, se in testa "FINE TRASPORTO ECCEZIONALE";

- Assicurarsi che il dispositivo di Scorta Tecnica sia dispiegato correttamente in maniera tale che, una volta in movimento, sia immediatamente garantito il posizionamento dei veicoli;

- Nel caso in cui l'organo di Polizia abbia previsto veicoli integrativi, il capo pattuglia responsabile del servizio dovrà determinarne la posizione in relazione alle caratteristiche della strada, del traffico e del carico;

- Presegnalare agli utenti l'immissione in carreggiata del veicolo;

- Comunicare al C.O.A./C.O.C, il momento dell'effettiva partenza.

 

4. DURANTE IL VIAGGIO

- Tenere accesi i dispositivi supplementari visivi di allarme a luce blu, le luci di emergenza e la barra luminosa il cui messaggio deve essere compatibile con la posizione assunta dal veicolo nel dispositivo;

- Mantenere i contatti radio con la sala operativa (C.O.C. competente per territorio sulla viabilità ordinaria - C.O.A. per la viabilità autostradale);

- Vigilare sul pieno rispetto delle prescrizioni indicate nella autorizzazione, in particolare per ciò che riguarda le strade da percorrere, il posizionamento del veicolo sulla carreggiata, la velocità;

- Verificare costantemente che il dispositivo di scorta tecnica mantenga le posizioni prescritte;

- Disporre che, nelle curve o nei tratti di strada in cui rimanga libera una porzione di carreggiata inferiore a mt 3, il personale di polizia o della scorta tecnica di coda impedisca il sorpasso ai veicoli che lo seguono;

- Provvedere congiuntamente con la scorta tecnica, ad invitare gli utenti a rallentare e a sospendere la marcia con segnalazioni manuali effettuate con la paletta di segnalazione e, di notte, con segnalazioni luminose a luce rossa;

- Qualora in coda al convoglio si siano creati pericolosi rallentamenti, disporre, notiziando preventivamente la sala operativa, una sosta in luogo idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza per favorirne lo smaltimento;

- Verificare, in caso di forzata sosta del veicolo, che la scorta tecnica abbia delimitato l'area con la segnaletica;

- Comunicare alla sala operativa l'uscita dalla sua giurisdizione segnalando le nuove frequenze radio di ascolto;

- Comunicare, per tempo, alla nuova sala operativa l'ingresso nella sua giurisdizione per ottenere il benestare al transito e conoscere eventuali impedimenti, indicando la sigla radio, la Sezione di appartenenza, la tipologia del servizio, il nominativo della Ditta, la località di fine del servizio, le strade interessate al transito (es. V434 - Sezione Milano - Servizio Sce Ditta XXXXX da Milano a Piacenza - A/1 dal km 0 al Casello di Casalpusterlengo - SS 9 Piacenza);

- Notiziare il C.O.C. competente per territorio (ed anche il C.O.A. se il viaggio viene interrotto in autostrada) circa eventuali impedimenti che non permettono la prosecuzione del servizio indicando con precisione la località in cui viene fermato il trasporto e fornendo le indicazioni per il rintraccio del responsabile del trasporto;

- In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità (inferiore a mt 70) per qualunque causa, provvedere ad allontanare il veicolo dalla carreggiata e a condurlo in area idonea ove non arrechi pericolo alla circolazione verificando che la scorta tecnica abbia segnalato adeguatamente il trasporto eccezionale.

 

Posizionamento ordinario della scorta Polizia e della scorta tecnica

 

 

Viabilità autostradale  Viabilità ordinaria 
Scorta tecnica  Scorta Polizia 
(a non meno di mt 100 dal veicolo)  (a non meno di mt 200 e non più di mt1000 dal veicolo) 
   
VEICOLO ECCEZIONALE  Scorta tecnica 
  (a non meno di mt 50 e non più di mt 100) 
Scorta tecnica   
(a non meno di mt 30 e non più di mt 50)  VEICOLO ECCEZIONALE 
   
Scorta Polizia  Scorta tecnica 
(a non meno di mt 100 e non più di mt 150)  (a non meno di mt 50 a non più di mt 80) 
   

 

 

 

5. AL TERMINE DEL SERVIZIO DI SCORTA

- Notiziare il C.O.C. competente per territorio (ed anche il C.O.A. se il servizio ha termine in ambito autostradale) che è stata raggiunta la destinazione del servizio;

- Restituire al rappresentante della Ditta l'apparecchiatura rice-trasmittente ricevuta all'inizio del servizio;

- Qualora il veicolo sia giunto nella destinazione finale ovvero non siano più previsti servizi di scorta di Polizia stradale, ritirare dal conducente il/i "Rapporto/i di Servizio di S.C.E." rilasciato/i dal/i Capo/i pattuglia che ha iniziato il servizio o/e che hanno integrato la relazione iniziale.

 

6. NELLA FASE DI RIENTRO IN SEDE

- Effettuare vigilanza stradale nel percorso di rientro in sede;

- Segnalare alla propria sala operativa, non appena rientrato nel territorio provinciale, la propria disponibilità al fine di eventuale altro impiego nell'arco del rimanente turno di servizio.

 

7. AL TERMINE DEL TURNO DI SERVIZIO

- Compilare la parte conclusiva "Parte Terza" del "Rapporto di Servizio di S.C.E." allegando la documentazione.

 

 

 

 

Allegato 11

 

 

RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI a veicolo / trasporto eccezionale 
della Ditta     
in partenza da    e diretto a   
il        
 
Il Sottoscritto    , in forza alla Sezione Polizia  
stradale di    , il giorno      200   
alle ore      , in località   
in qualità di capopattuglia responsabile del servizio che: 
 
A)     dà inizio al primo servizio di scorta con personale di Polizia stradale, ha effettuato la  
verifica del veicolo, del carico, del/i conducente/i e della documentazione, delle dotazioni e dei  
titoli abilitativi all'esecuzione del trasporto compilando la "Parte prima"; 
 
B)     prosegue nel servizio di scorta già svolto da altra pattuglia della Polizia stradale, ha  
compilato il "Quadro AE" ed ha effettuato il riscontro della rispondenza del veicolo, dei documenti,  
del carico così come indicato nella "Parte seconda". 
 
PARTE PRIMA 
 
AA) Dati relativi ai veicoli: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
Marca  Tipo  Marca   Tipo 
Targa  Telaio  Targa   Telaio 
Autorizzaz./Lic. nr.   
Società Ass. RCA  Società Ass. RCA 
Scad. il  Scad. il 
 
AB) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e stato di efficienza: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Pneumatici     SI    NO  Pneumatici     SI    NO 
   
Imp. illumin.    SI    NO  Imp. illumin.    SI    NO 
   
   
Pannelli veic. eccez.    SI    NO  Pannelli veic. eccez.    SI    NO 
   
   
Disp. suppl. visivi (lampeggianti)  Disp. suppl. visivi (lampeggianti) 
   
    SI    NO      SI    NO 
   
 
AC) Dati relativi al conducente: 
Cognome    Nome   
nato a      ) il   
residente a      ) via   
Patente cat.    nr.     
rilasciata da    Valida    SI    NO 
 
 
AD) Dati relativi al carico e alla sua sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE  RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Alt. max.: mt        Alt. max.: mt       
   
Lungh. max.: mt        Lungh. max.: mt       
   
   
Largh. max: mt        Largh. max: mt       
   
M.c.p.c.: kg        M.c.p.c.: kg       
   
Note:   Note: 
   
Rispetto schema carico:    SI    NO  Rispetto schema carico:    SI    NO 
   
   
È veicolo di riserva:    SI    NO  È veicolo di riserva:     SI    NO 
   
Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente  Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente 
concedente:   concedente: 
   
 
AE) Dati relativi alle autorizzazioni (riportare i dati delle autorizzazioni per l'intero percorso): 
Ente concedente  N. autorizzaz.  Data  Scad.  Itinerario autorizzato 
         
         
         
         
         
         
         
 
PARTE SECONDA: 
 
BA) Verifica rispondenza veicoli 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO    (se non vi è rispondenza   SI     NO    (se non vi è rispondenza  
verificare e compilare i quadri AA-AB)  verificare e compilare i quadri AA-AB) 
   
 
BB) Verifica rispondenza identità del conducente: 
 
SI     NO    (se non vi è rispondenza compilare quadro AC) 
 
 
BC) Verifica rispondenza del carico e della sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO     (se non vi è apparente  SI     NO    (se non vi è apparente 
rispondenza verificare e compilare quadro AD)  rispondenza verificare e compilare quadro AD) 
   
 
BD) Verifica composizione scorta tecnica 
 
SI     NO    (per i nominativi nuovi, e solo per essi, si rende necessaria la compilazione 
della corrispondente voce del quadro AF) 
 
PARTE TERZA 
 
IL SERVIZIO    NON È STATO EFFETTUATO (specificare i motivi nella nota): 
 
    È TERMINATO REGOLARMENTE alle ore, in località (specificare 
  nella nota) 
 
    È STATO SOSPESO alle ore, in località (specificare i motivi nella nota): 
 
NOTA: 
 
 
 
Nominativo Operatori  targa veicolo  km uscita  km rientro  km percorsi  carbur. litri  olio kg  ric. fisc. pasti (si/no) 
               
               
               
               
 
 
  Il Capopattuglia 
   
 
   
N.B. Qualora la presente relazione sia stata redatta dal capopattuglia che per primo effettua il servizio di scorta (A), copia deve essere consegnata al responsabile del trasporto. Analogamente dovrà essere rilasciata qualora, pur essendo un prosieguo scorta Polizia stradale (B) siano state riscontrate difformità rispetto a quanto accertato con la relazione iniziale compilata dal primo capopattuglia ed esibita dal responsabile del trasporto. 

 

   

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