Ispettori Capo R.E.: subordinazione funzionale
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- Creato Mercoledì, 26 Aprile 2006 06:46
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Ispettori Capo R.E.: subordinazione funzionale
Con l’approssimarsi del periodo in cui gli ispettori, del nuovo ruolo degli ispettori, provenienti dalle qualifiche di vice sovrintendente e sovrintendente, saranno inquadrati ispettori capo, abbiamo ricevuto numerosi quesiti circa la subordinazione funzionale degli ispettori capo r.e. prevista dal comma 5 dell’art.15 del D.L.vo 197/95.
Ritenendola esaustiva, rispondiamo ai quesiti posti trascrivendo di seguito la circolare n. 333.A/9807.F.A.2 del 10.1.96 diramata in merito dal Servizio Ordinamento e contenzioso.
“Come noto, l’art.15 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 197 recante il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, nell’istituire il ruolo ad esaurimento degli ispettori, ha previsto, in tale ruolo, l’unica qualifica di ispettore capo.
La medesima norma, al comma 5, prevede che gli ispettori capo del Ruolo ad esaurimento assumano gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e prevede altresì che gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.
Ciò premesso, a chiarimento di quanto indicato sulla specifica questione con circolare pari numero ed oggetto del 1° settembre 95 si precisa che la collocazione della norma in questione fra le “disposizioni transitorie” porta a ritenere che la subordinazione funzionale di cui al comma 5 debba ritenersi riferita non già a tutti gli ispettori capo del ruolo degli ispettori alla data di entrata in vigore del D.L.vo 197/1995 e che rivestono o che rivestiranno in avvenire detta qualifica.
Tale subordinazione pertanto non potrà avere ragion d’essere nei confronti di coloro che, rivestendo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197/95 la qualifica di vice sovrintendente e sovrintendente, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori e che in virtù delle modalità di progressione di carriera disciplinate dal D.P.R. 335/1982 nel testo sostituito dal citato D.L.vo 197/95, conseguiranno nel tempo la qualifica di ispettore capo”.