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Codice della strada sanzioni

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SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. I, 31-08-2005, n. 17573

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere

Dott. CELENTANO Walter - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, preso LA CANCELLERIA CICILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MICHELI Salvatore giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI CALTANISSETTA in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 85/00 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata 11 28/02/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/05/2005 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;

udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 26.3.1999 (omissis) (omissis) proponeva opposizione avanti al Tribunale di Caltanissetta avverso l'ordinanza del 15.2.1999 (Prot. N. 109/99) con cui il Prefetto aveva rigettato il ricorso amministrativo proposto in relazione a tre infrazioni agli artt. 6 e 46 C.d.S., accertate con apparecchiatura INFRATEL -che richiede la necessità di disporre dei fotogrammi - lo stesso giorno 8.10.1998 lungo la SS 640 e contestategli con successiva raccomandata dalla Polizia Stradale di Caltanissetta nella qualità di proprietario della autovettura Alfa Romeo 33 targata AG 322312 e quindi quale responsabile in solido, applicando la sanzione di L. 1.057.500. Lamentava la mancata contestazione immediata delle infrazioni.

All'esito del giudizio, nel quale il Prefetto inviava gli atti di causa, il Tribunale con sentenza del 23-28.2.2000 rigettava l'opposizione.

Condivideva il Tribunale le spiegazioni della Polizia che aveva precisato di non aver potuto provvedere alla contestazione immediata delle infrazioni perchè era in servizio con auto munita di targa di copertura. Riteneva quindi che ragioni di riservatezza l'avevano legittimamente impedita e che la prova della violazione aveva avuto riscontro nelle fotografie.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione (omissis) (omissis), deducendo un unico motivo di censura.

Resiste con controricorso la Prefettura di Caltanissetta.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso (omissis) (omissis) denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art- 384 del relativo Regol..

Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che non sarebbe stata possibile la contestazione immediata malgrado la pattuglia della Polizia avesse rincorso la sua autovettura per ben 10 chilometri senza fermarlo e nonostante la giustificazione addotta al riguardo, e cioè che la pattuglia viaggiava con targa di copertura, non rientrasse fra le ipotesi previste dall'art. 384 del Regol. al C.d.S..

La censura è infondata.

In linea di principio, la previsione di cui all'art. 384 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., che elenca i casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva ma solo esemplificativa, ben potendosi nei congrui casi individuare altre ipotesi inquadrabili in tale contesto normativo.

Ciò del resto è reso palese dalla stessa norma con la locuzione "di massima", volta appunto ad evidenziare il carattere non tassativo del suo contenuto.

Ben possono pertanto ricorrere dei casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purchè risulti dal verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza riconosciuta dalla norma regolamentare, senza che gli sia consentito però in tale esame alcun sindacato sul ""modus operandi" della Polizia.

Perfettamente in linea con tale principio è la decisione impugnata che ha collocato nell'ambito delle ipotesi di impossibilità della contestazione immediata la circostanza risultante dal verbale e cioè che la Polizia viaggiava con autovettura munita di targa "di copertura" nell'espletamento del suo servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettività e che, per il perseguimento di tali finalità, non era opportuno esporsi.

La tesi adombrata dal ricorrente circa la possibilità materiale da parte della Polizia di sollevare la "paletta" ed intimare l'Alt, non tiene conto del resto che non è consentito al giudice, come si è già evidenziato, di sindacare le scelte di servizio e comunque non considera le ragioni che hanno determinato il diverso comportamento, sottese proprio dalla presenza della targa "di copertura", nè contiene i motivi per i quali la Polizia non avrebbe potuto operare in segreto e rilevare in tale contesto le infrazioni stradali accertate.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 400, 00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2005


D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 201
D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 384
   

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