Indennità di trasferta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
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- Creato Lunedì, 20 Marzo 2006 10:05
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Nota
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI
Ai Sigg. Procuratori Generali c/o le Corti d'Appello
LORO SEDI
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA
OGGETTO: Art. 43 T.U spese di giustizia - D.P.R. 115/02 – Indennità di trasferta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Con riferimento all'art 43 T.U. spese di giustizia, D.P.R. 115/02, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti relativamente al trattamento economico di missione da corrispondere agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti di indagine direttamente delegati dal magistrato procedente fuori dalla sede in cui si svolge il processo. In particolare è stato chiesto di conoscere se ai predetti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria debba essere liquidato il trattamento di missione secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato (L. n. 836/73; L.417/78) ovvero secondo la particolare disciplina più favorevole prevista dall'amministrazione di appartenenza dei medesimi.
In merito si rappresenta quanto segue:
L'art. 43 T.U spese di giustizia (D.P.R. 115/02) prevede che "per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali".
Ciò posto, in considerazione del fatto che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rientrano anch'essi nell'ambito dei dipendenti della pubblica amministrazione, questo Generale Ufficio ritiene che il riferimento alle "norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali" sia da intendersi in senso generico e che, pertanto, la liquidazione del trattamento di trasferta debba avvenire secondo la disciplina specificamente prevista nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Conseguentemente, per gli atti direttamente delegati dal magistrato, il riferimento all'art. 43 del T.U. deve intendersi nel senso dell'applicabilità anche delle particolari disposizioni che regolano il trattamento di missione degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
Si osserva, infatti, che in materia di trattamento di missione, la disciplina generale dei dipendenti dello Stato (L. 836/73; L. 417/78) si applica, tra l'altro, anche agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente. Tuttavia, gli aspetti retributivi previsti da disposizioni di legge possono essere sempre derogati in melius dalla contrattazione collettiva. Pertanto, così come al personale del comparto ministeri si applica, in materia di trattamento di missione, l'art. 30 del CCNL Integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001, è indubbio che agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria debba ritenersi applicabile il trattamento economico di missione previsto dagli accordi contrattuali stipulati dalle singole amministrazioni di appartenenza.
Del resto, la stessa relazione illustrativa al T.U. (art. 41) , con riferimento alle spese di trasferta, evidenzia il rinvio elastico operato dal legislatore alle "norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali" proprio in quanto la disciplina generale prevista dalla legge n. 836/73, dal DPR n. 513/78 e dalla legge n. 413/78 è sempre suscettibile di modificazioni, anche contrattuali.
Tale interpretazione appare inoltre conforme alla natura delle spese di giustizia, ovvero di spese anticipate dall'erario che devono essere poi ripetute nei confronti dei condannati e delle persone civilmente responsabili del reato. Per contro, ove il trattamento di trasferta fosse sostenuto dalle amministrazioni di appartenenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, l'Erario non avrebbe alcuna possibilità di recupero. Per di più si osserva che la disposizione contenuta nell'art. 48 T.U. concernente il rimborso spese e le indennità da corrispondere ai testimoni dipendenti pubblici pone a carico dell'amministrazione di appartenenza l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione. Ciò proprio a dimostrazione che il legislatore, quando ha voluto far gravare le indennità sulle singole amministrazioni di appartenenza, lo ha espressamente previsto.
Ai fini del contenimento della spesa di bilancio, appare tuttavia opportuno limitare le autorizzazioni preventive, prescritte dalla specifica normativa di riferimento (uso del mezzo aereo, del mezzo proprio, del taxi, etc.), ai soli casi di effettiva necessità o comunque quando risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
Si invitano, infine, le SS.VV. di voler vigilare al fine di una corretta applicazione delle specifiche disposizioni previste in materia di trattamento di trasferta. Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'applicazione dei punti 5 e 6 dell'art. 7, DPR 164/02, concernente il recepimento dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
Il punto 5 ridetermina in euro 6,00, per ogni ora, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista dall'art. 6, comma 3, del DPR 16 marzo 1999, n. 254. Tale ultima disposizione prevede poi che la suddetta maggiorazione compete limitatamente alla durata del viaggio, a condizione che il personale sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, e non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.
Il punto 6, prevede, invece, che al personale inviato in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. I suddetti motivi potranno costituire oggetto di eventuale valutazione ai fini della liquidazione successiva.
Si prega di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto.
Roma, 10 giugno 2003
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele