Effetti dei permessi di cui all'art. 33 legge n. 104 del 1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensil

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Creato Venerdì, 10 Marzo 2006 19:49
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 6-3-2006 n. 7014
Effetti dei permessi di cui all'art. 33 legge n. 104 del 1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

L. 5 febbraio 1992, n. 104

 

Msg. 6 marzo 2006, n. 7014.

Effetti dei permessi di cui all'art. 33 legge n. 104 del 1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.

 

 

 Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot. 15/V/0002575, ha portato a conoscenza dell'I.N.P.S. il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all'incidenza dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 su ferie e tredicesima mensilità.

Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto «non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale».

Tanto si comunica allo scopo di fornire, nell'ambito in questione, un quadro normativo di riferimento aggiornato ed unitario.

 

Il Direttore centrale

Golino