Guida degli autoveicoli da parte di conducenti con rigidità invalidante del collo

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Creato Venerdì, 10 Marzo 2006 19:38
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 3-3-2006 n. 1252/M334
Guida degli autoveicoli da parte di conducenti con rigidità invalidante del collo. Direttiva ex art. 327/2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, Comitato tecnico.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

 

Circ. 3 marzo 2006, n. 1252/M334

Guida degli autoveicoli da parte di conducenti con rigidità invalidante del collo. Direttiva ex art. 327/2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

 Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, Comitato tecnico.

 

 

 

  Ai  Presidenti delle Commissioni mediche locali 
e, p.c.  Al  Ministero della salute 
    Direzione generale medicina sociale 
    Direzione generale Serv. igiene pubblica 
  Ai  Direttori dei SIIT 
    Settore trasporti 
  All'  Assessorato ai trasporti Regione Siciliana 
  Alla  Provincia Autonoma di Trento 
    Motorizzazione civile 
  Alla  Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
  Ai  Direttori degli Uffici della Motorizzazione civile 
  Alla  Direzione Sanità FS 
  All'  ANGLAT 
  Alla  FISH 
    Loro sedi 

 

 

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A. Richiamo delle disposizioni legislative e regolamentari.

 

Art. 116, comma 5, del Codice della Strada:

«I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale... (per la) guida di veicoli... con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4...».

 

Art. 119, comma 1, del Codice della Strada:

«Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa)... chi sia affetto da... minorazione... anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore».

 

Art. 119, comma 4, del Codice della Strada:

«...Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze».

 

Art. 319, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada:

«Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida... occorre che il richiedente, all'accertamento praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da... minorazione... anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita».

 

Art. 327, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada:

«Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità... della patente speciale... purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre».

 

 

 

B. Funzionalità del complesso testa/collo/tronco.

 

Per i fini che qui interessano, si osserva che, in linea generale, la rotazione del complesso testa/collo/tronco deve essere tale da consentire:

a) netta visione pari almeno a 90° bilateralmente, in corrispondenza dei crocevia;

b) netta visione latero-posteriore a sinistra (angolo morto a sinistra) per l'effettuazione delle manovre di sorpasso a sinistra;

c) netta visione latero-posteriore a destra (angolo morto a destra) per l'effettuazione delle manovre di sorpasso a destra o per le manovre di parcheggio o per il controllo di eventuali veicoli a due ruote sorpassanti, seppur irregolarmente, a destra;

d) ampia visione posteriore nelle manovre di retromarcia.

 

 

 

C. Funzionalità visiva.

 

Affinché possano verificarsi le corrette condizioni di guida a, b, c, d, del precedente punto B, è necessario che la funzionalità del complesso testa/collo/tronco venga raffrontata con la funzionalità del sistema visivo, intendendo per tale - per quanto qui interessa - il visus, il campo visivo e la motilità oculare estrinseca.

È da osservare, a tale proposito, che la visione distinta, rispetto all'asse ottico, è normalmente di circa 30° bilateralmente e che con la motilità oculare estrinseca è possibile, salvo casi particolari, aumentare bilateralmente tale visione distinta di altri 20/25° circa.

Consegue, da quanto sopra, che, di norma, il conducente che abbia visione binoculare, senza effettuare alcuna rotazione del complesso testa/collo/tronco, possiede una visione distinta bilaterale di circa 50/55° rispetto all'asse del veicolo.

 

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D. Rigidità del complesso testa/collo/tronco.

 

Premesso che, ai presenti fini, per rigidità del complesso testa/collo/tronco si intende la riduzione della escursione articolare fisiologica del rachide cervicale fermo restando l'atteggiamento del complesso stesso in posizione ortomorfica, per quanto osservato in precedenza, ove non sussista un deficit visivo è sufficiente una possibilità di rotazione autonoma di circa 35/40° bilateralmente affinché la condizione della visione bilaterale di 90° in corrispondenza dei crocevia possa ritenersi soddisfatta (caso a del precedente punto B).

Per effettuare le altre operazioni di guida (restanti casi b, c, d), è invece necessaria una maggiore capacità di rotazione, la quale dovrà essere verificata, ove necessario, mediante prova pratica ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

Qualora le condizioni funzionali di rotazione del complesso testa/collo/tronco non siano soddisfacenti per l'effettuazione di tutte le operazioni a, b, c, d precedentemente descritte, la possibilità di guida sarà subordinata all'adozione di dispositivi che siano atti a compensare le limitazioni riscontrate, secondo quanto appresso indicato.

 

 

 

E. Adattamenti del veicolo.

 

In relazione alle situazioni sopra schematizzate, gli adattamenti da prescrivere - variabili in funzione dell'entità delle minorazioni - saranno i seguenti:

1) specchio posteriore interno panoramico (cod. 42.04);

2) specchi grandangolari esterni bilaterali, ovvero, in alternativa, specchi bilaterali - distinti ed in aggiunta a quelli di fabbrica (bilaterali)- atti ad integrarne la visibilità latero-posteriore (angoli morti) (codd. 42.01 + 42.05 + 90.01 + 90.02);

3) sensori posteriori luminosi od acustici atti a rilevare la presenza di pedoni od ostacoli di varia natura (codice 104 provvisorio, nazionale).

Il rilascio del certificato medico di idoneità sarà subordinato, ove necessario, all'esito della prova pratica ex art. 119, comma 4, del codice della strada.

 

Le prescrizioni dovranno essere riportate per esteso sul certificato medico affinché l'utente ne sia pienamente edotto e venga responsabilizzato circa il loro adempimento.

 

Si richiama che gli adattamenti del veicolo debbono essere trascritti sulla carta di circolazione a seguito di verifica di efficienza - ai sensi dell'art. 327/4 del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992) - da parte di un ufficio della Motorizzazione Civile, sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore degli adattamenti stessi attestante la loro corrispondenza ad un tipo approvato.

Riguardo ai dispositivi citati ai precedenti punti 1) e 2), questi vengono omologati, di regola, come unità tecniche e sé stanti e quindi indipendentemente dai tipi di veicolo sui quali saranno installati.

Gli estremi di detta omologazione vengono riportati, in modo indelebile, direttamente sui dispositivi stessi.

Quando le Case Costruttrici intendono installare detti dispositivi sui vari tipi di veicolo, l'idoneità dell'installazione viene accertata dai Centri Prova Autoveicoli i quali verificano - secondo le prescrizioni della direttiva 2003/97/CE, recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 19 novembre 2004 - sia il rispetto delle modalità di montaggio sia l'efficacia dei dispositivi stessi riguardo ai campi di visibilità.

Ebbene, nei casi in specie, l'installazione di uno specchio panoramico interno (di tipo omologato) in sostituzione di quello di serie, costituendo operazione di tipo semplice, rientra tra le operazioni di collaudo che possono essere effettuate presso gli Uffici Motorizzazione Civile, i quali si limiteranno a verificare la regolarità del montaggio dello specchio.

Altrettanto dicasi per i due specchi supplementari esterni, ove questi siano, parimenti, di tipo omologato e correttamente installati.

In tal caso, in sede di collaudo dovrà essere verificato che l'orientamento dei due specchi supplementari integri la visibilità latero-posteriore di quelli di fabbrica, assicurando, in tal modo, la piena visibilità degli angoli morti bilaterali.

Qualora invece l'interessato intenda sostituire gli specchi esterni di fabbrica con altrettanti di tipo diverso (quand'anche grandangolari o pseudo tali) la cui efficacia non è stata quindi verificata - ai sensi della citata direttiva - in sede di omologazione di quel tipo di veicolo, il collaudo dell'adattamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso un Centro Prova Autoveicoli dell'Amministrazione.

In ordine, infine, ai dispositivi di cui al punto 3) (sensori luminosi od acustici), poiché per questi non è prevista l'omologazione né come entità tecnica indipendente né in caso di installazione sui veicoli di serie, in sede di collaudo dovrà essere soltanto verificata la loro efficienza nel segnalare la presenza di un ostacolo a ragionevole distanza, tenendo presente, a tal riguardo, che la manovra di retromarcia viene eseguita con partenza da fermo ed a bassissima velocità.

In tutti i casi descritti ai punti 1), 2), 3), dovrà essere prodotta, in sede di collaudo, dichiarazione di montaggio a regola d'arte da parte dell'officina installatrice.

Nei casi in questione, saranno rilasciate patenti speciali con l'inserimento degli opportuni codici.

 

 

 

F. Esperimento di guida.

 

In relazione alla gravità delle limitazioni funzionali accertate in sede di visita presso la C.M.L. e quindi all'entità degli adattamenti apportati al veicolo per compensare dette limitazioni, gli uffici della Motorizzazione Civile valuteranno l'opportunità di sottoporre i conducenti ad esperimento pratico di guida allo scopo di verificare l'efficacia degli adattamenti stessi.

 

Il Presidente del comitato tecnico

Dott. Ing. Franco Giannetti

 

 

 

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