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Applicazione dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Sato

Dettagli

Nuova pagina 1

Applicazione dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Sato

Al fine di applicare la dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Stato, è indispensabile che lo stesso, giudicato assolutamente inidoneo al servizio d'Istituto, venga poi riconosciuto anche non idoneo all'assolvimento dei compiti in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

 

Cons. Giust. Amm. Sic., 09-08-2010, n. 1064
Sa.It. c. Ministero dell'Interno e altri

 
 
 

N. 1064/10 Reg.Dec. 
 

N.     823     Reg.Ric. 
 

ANNO  2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 823/09 proposto da

#################### ####################

rappresentato e difeso dall’avv.

c o n t r o

il MINISTERO DELL’INTERNO, la QUESTURA DI MESSINA e l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1658/2008, del 15 settembre 2008.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Viste le memorie depositate il 24 giugno ed il 19 ottobre 2009, nell’interesse delle amministrazioni appellate;

     Vista l’ordinanza n. 774/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

     Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 l’avv. A. Catalioto per l’appellante e l’avv. dello Stato Tutino per le ammini-strazioni appellate;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     In data 15/12/1993, il sig. #################### ####################, allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di Messina, all’esito di accertamenti medici volti ad accertare l’idoneità o meno dello stesso al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impie-go in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”.

      Con decreto del 28/10/2003, il #################### veniva quindi trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.

      Con nota prot. n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/3/2006, il ricorrente veniva informato che alla data del 10.11.2005 lo stesso aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.

      Con nota prot. 1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di Messina comunicava al ricorrente l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal 19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.

     Con successiva nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al #################### che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.

      Con nota prot. n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di Messina comunicava al ricorrente l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.

      Con nota in pari data, al ricorrente veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di Messina per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R. 3/1957, ordine cui il #################### ottemperava puntualmente.

      In data 12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato”.

      In data 13/4/2006, il #################### riprendeva servizio.

      Con nota prot. n. 4403 Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di Messina, premesso che il #################### aveva raggiunto, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data lo stesso non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.

      In data 9 agosto 2006, il ricorrente, in ossequio all’ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di Messina e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.

      In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: “Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26”.

      Avverso tale provvedimento, il #################### proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente “temporaneamente non idoneo al servizio d’Isti-tuto per gg. 90”.

      Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.

      Con decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-E/ROC 4406/17 147/2006 emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.

      Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il #################### proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. 339/1982 nonché dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957”.

      Si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.

      Con la sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.

      Con l’appello in epigrafe, il sig. #################### ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio (D.P.R. 3/1957 e 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.

      Le Amministrazioni appellate hanno replicato chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza.

      Alla pubblica udienza del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

      Pare  utile, ai fini del  decidere, richiamare qui di seguito gli aspetti salienti della controversia in argomento.

      Il Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, con il provvedimento impugnato in primo grado n. 333-E/ROC.4406/17 147/2006 emesso in data 3 ottobre 2006, decretava, con particolare riferimento agli artt. 71 e 129, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 3/1957 ed all’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001, la dispensa dal servizio del collaboratore tecnico della Polizia di Stato, #################### ####################, a decorrere dal 5 agosto 2006, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

      Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il suddetto provvedimento in quanto, pur rilevando dallo stesso che il #################### è stato dichiarato solo temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella Polizia di Stato, lo stesso non si sarebbe avvalso tempestivamente della facoltà di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni, prevista dall’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957.

      Tale decisione non pare condivisibile.

      Invero, l’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957, contenente il “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che “Scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”.

     Al riguardo, per quel che concerne la suddetta possibilità di essere utilizzato in altri compiti, onde evitare la dispensa, va precisato che nei confronti del ####################, atteso il suo particolare status, trova specifica applicazione il D.P.R. n. 339/1982, concernente gli appartenenti alla Polizia di Stato, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di Istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

     Orbene, atteso che il #################### era già stato trasferito in altro ruolo della Polizia di Stato, il quadro normativo di riferimento, per la soluzione della controversia in argomento, va completato con le disposizioni di cui all’art. 9 del citato D.P.R. 339/1982, il quale stabilisce che “Qualora il personale di cui all’art. 1 sia ritenuto non idoneo all’assol-vimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato ovvero per esigenza di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 3/1957”.

      Dal combinato disposto delle norme soprarichiamate emerge con chiarezza che, per applicare la dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Stato, è necessario che lo stesso, giudicato assolutamente inidoneo al servizio d’Istituto, venga poi riconosciuto anche non idoneo all’assolvimento dei compiti in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

     Invero, dagli atti di causa emerge inconfutabilmente che il #################### non è mai stato dichiarato non idoneo, se non temporaneamente, negli altri ruoli della Polizia di Stato; nello specifico, nel ruolo dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato in cui lo stesso militava contestualmente allo svolgimento dei fatti di causa.

     Infatti, lo stesso:

- in data 15/12/1993, veniva giudicato dalla C.M.O. di Messina “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”;

- a seguito di tale giudizio di inidoneità, con decreto del 28/10/2003, veniva trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato;

- in data 12/4/2006, veniva riconosciuto dalla C.M.O. di Messina nuovamente “non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato”;

- in data 23 agosto 2006 veniva dimesso dalla C.M.O. di Messina con il seguente giudizio: “Temporaneamente non idoneo al servizio d’Isti-tuto nella P. di S. per gg. 26”, provvedimento modificato, in data 19/9/2006, a seguito di ricorso del ####################, dalla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, in “temporaneamente non idoneo al servizio d’Isti-tuto per gg. 90”.

     Per “servizio d’Istituto” non si può che intendere quello espletato nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato.

     Tuttavia, qualora con quest’ultimo giudizio la C.M.O. abbia voluto riferirsi a quello in atto svolto dal #################### nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, ne consegue che, in ogni caso, detta Commissione ha espresso nei confronti dello stesso soltanto un giudizio di “inidoneità temporanea”, requisito insufficiente perché l’Amministrazione potesse decretarne la dispensa.

     Il Collegio condivide, altresì, il secondo motivo di censura proposto dall’appellante, secondo il quale l’impugnata sentenza del T.A.R. sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato l’esistenza, nel caso di specie, dall’ulteriore requisito richiesto dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio, di cui al D.P.R. 3/1957 ed al D.P.R. 339/1982, ovvero “il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70”.

     Dal foglio matricolare e caratteristico, agli atti del giudizio, si evince che il periodo di aspettativa da computare ai fini del procedimento di dispensa inizia a decorrere dal 4 dicembre 2003, atteso che il #################### ha in precedenza prestato servizio fino a quella data ininterrottamente dal 24 luglio 2002 e, quindi, per più dei prescritti tre mesi ido-nei ad interrompere l’avvio della procedura in argomento.

     Dall’impugnato provvedimento di dispensa si evince che l’inte-ressato avrebbe maturato il periodo massimo di aspettativa alla data del 4 agosto 2006.

     Invero, dagli atti matricolari si evince che, dalla suddetta data del 4 dicembre 2003 al 4 agosto 2006, il #################### ha fruito di un periodo di aspettativa continuata per infermità pari a 426 giorni, inferiore a quello prescritto di giorni 540 (18 mesi).

     Per i motivi suddetti, l’appello va accolto.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

     Spese e onorari del doppio grado di giudizio compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2009, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Pietro Ciani, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

                            Depositata in segreteria

 il  09 agosto 2010


 

   

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