Esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
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- Creato Domenica, 27 Febbraio 2011 07:12
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 17-2-2011 n. 2/11/UPPA
Esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 - Regime della "finestra mobile" previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Servizio trattamento del personale.
Nota 17 febbraio 2011, n. 2/11/UPPA (1).
Esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 - Regime della "finestra mobile" previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Servizio trattamento del personale.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
Servizio trattamento giuridico
Sede
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Igop
Igespes
Roma
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali
Roma
All'
INPDAP
Direzione centrale previdenza
Roma
Si fa riferimento alla lettera del 20 dicembre 2010, n. 49886 P-2.67.3.1.11/2009/2, con la quale codesto Segretariato ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero, previsto dall'art. 72, commi 1-6, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, alla luce dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010. In particolare, il problema consiste nel rapporto tra la normativa di base dell'istituto, contenuta nel citato art. 72, il quale prevede che l'esonero possa essere chiesto nel corso del quinquennio precedente la maturazione del prescritto requisito contributivo, ed il nuovo regime della "finestra mobile" introdotto dalla manovra finanziaria di cui al menzionato D.L. n. 78 del 2010, in base al quale è posticipata la decorrenza della corresponsione del trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti.
Preliminarmente, occorre precisare che il nuovo regime della finestra mobile di cui all'art. 12 della manovra trova applicazione per le pensioni di vecchiaia e di anzianità solo nei confronti dei dipendenti che maturano il diritto all'accesso alle rispettive forme di pensionamento a decorrere dall'anno 2011 (art. 12, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno 2010 e ciò vale sia per i dipendenti in servizio sia per ì dipendenti collocati o da collocare in esonero. Quindi, l'amministrazione dovrà valutare la situazione caso per caso in relazione alla specifica posizione dell'interessato.
Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre, occorre distinguere a seconda che l'esonero era già in corso all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 (31 maggio 2010) o doveva o deve essere concesso o attivato successivamente a tale data.
Se l'esonero era già in corso, l'applicazione del nuovo regime della finestra mobile potrà portare come conseguenza anche il prolungamento del periodo dell'esonero retribuito eventualmente superando il limite del quinquennio previsto dalla norma. Questo in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento pensionistico.
Se l'esonero non era stato ancora concesso o attivato al 31 maggio 2010, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile, previamente individuata in relazione alla situazione anagrafica e contributiva di ciascun dipendente, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.
In proposito, si precisa che, in base alla vigente disciplina, l'istituto dell'esonero è ad applicazione limitata agli anni 2009, 2010 e 2011 e, pertanto, l'ultimo periodo considerabile per la maturazione dei prescritti requisiti (almeno 35 anni di anzianità contributiva) è l'anno 2011, ferma restando, sulla base di quanto detto, la possibilità di fissare la sua decorrenza anche nel corso dell'anno 2012.
In quest'ottica, il prolungamento per la durata di dodici mesi degli esoneri già attivati o accordati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 rappresenta un'eccezione, dovuta al sopravvenire di una nuova normativa che non ha contemplato un regime transitorio sugli esoneri già concessi o attivati, con la conseguente necessità di trovare una soluzione a tutela delle posizioni consolidatesi in capo ai dipendenti.
Si rammenta che indicazioni circa l'applicazione del nuovo regime della finestra mobile sono state fornite dall'INPDAP - Direzione generale previdenza - con la circolare 8 ottobre 2010, n. 18 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
La presente, insieme alla richiesta di parere, viene inviata anche al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire le osservazioni di competenza.
Il Capo Dipartimento
Antonio Naddeo
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12