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Guardia di Finanza - Avanzamento di grado - Stipendio più favorevole

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Guardia di Finanza - Avanzamento di grado - Stipendio più favorevole

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 23-12-2010, n. 9353
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Gli appellanti premettono nel loro atto di appello quanto segue:

- di essere tutti già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza con il grado di finanziere e di essere stati ammessi alla frequenza, quali allievi ufficiali, dell'Accademia della Guardia di Finanza, conseguendo all'esito del relativo corso il grado di sottotenente in s.p.e.;- di essere stati retribuiti in tale periodo con un trattamento economico inferiore (circa lire 1.300.000 mensili) a quello percepito nell'originario grado di finanziere (circa lire 1.800.000); - di avere richiesto alcuni di essi all'Amministrazione delucidazioni circa la "...singolare diversità di trattamento economico degli allievi provenienti dal Corpo della Guardia di Finanza...", tenuto conto della differenza esistente tra quello da loro percepito e quello riconosciuto ai sottufficiali dello stesso Corpo;

di avere adito il TAR del Lazio ritenendo ingiusto ed illegittimo il deteriore trattamento economico loro riservato denunziando, con un unico ed articolato motivo, la violazione dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1948 e dei principi generali, nonché, in subordine, l'incostituzionalità della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 1172 del 13 ottobre 1965, per violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, laddove non prevede analogo trattamento economico per gli allievi ufficiali provenienti dal grado di "finanziere" e chiedendo, conclusivamente, al predetto Giudice di primo grado di "...annullare gli eventuali contrari provvedimenti..." deneganti il rivendicato diritto ed, in particolare, "...le note di diniego, in atti, inviate dalla P.A. ad alcuni dei ricorrenti, nonché il bando di concorso nella parte in cui, art. 25, sottopone i finanzieri all'applicazione della legge n. 440 del 1981...", con conseguente declaratoria del
"...loro diritto a percepire, per il primo biennio di frequenza in Accademia, il trattamento economico commisurato a quello in godimento quali finanzieri, all'atto dell'ingresso in Accademia, con condanna della P.A alla corresponsione delle differenze arretrate, compresi i ratei di tredicesima mensilità; e con accessori di legge dalla singole scadenze...";

- di voler contestare la sentenza del TAR del Lazio indicata in epigrafe che tale loro ricorso ha dichiarato inammissibile per ottenerne l'integrale riforma, essendo le domande proposte tutte fondate.

Sostengono, con un unico ed articolato motivo di diritto, che il ricorso di primo grado sarebbe ammissibile e fondato perché:

- la domanda di accertamento proposta non si porrebbe "...in alcun modo in collegamento diretto con il bando, così come le impugnate contrarie determinazioni della P.A. non trovano nel bando il proprio diretto presupposto...";

- i ricorrenti, pertanto, non avrebbero avuto "...alcun onere d'impugnare il bando, né prima dell'ammissione al corso, né all'atto dell'ammissione al corso, né durante la frequenza del corso...";

- gli atti di rigetto delle istanze di alcuni dei ricorrenti non sarebbero "...atti immediatamente applicativi del bando...", ma conterrebbero autonome determinazioni negative del trattamento economico richiesto;

- l'azione di accertamento proposta non postulerebbe "...la disapplicazione del bando..." perché quest'ultimo non prevederebbe "...l'esclusione del trattamento economico in godimento all'atto dell'ammissione al corso...";

- i principi generali di divieto di reformatio in pejus del trattamento economico in godimento e di buon andamento dell'azione amministrativa ed i principi specifici ricavabili dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 1580 del 1948, nonché dagli articoli 43 e 59 della legge n. 121 del 1981 confermerebbero la possibilità di applicazione ai ricorrenti delle disposizioni più favorevoli previste dall'art. 1 della legge 1172 del 13 ottobre 1965 per i sottufficiali dello stesso Corpo, come peraltro avrebbe confermato lo stesso Legislatore con la novella dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 che avrebbe "...previsto esattamente ciò che i ricorrenti hanno chiesto...", attuandolo, per quel che qui rileva "...con un'estensione tale da lasciare chiaramente presupporre, appunto, l'applicazione di un principio generale..." di perequazione, già previgente, tra tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Sollevano, infine, in subordine, questione di costituzionalità con riferimento all'art. 1 della legge n. 1172 del 1965, in quanto, accedendo alla tesi interpretativa privilegiata dall'Amministrazione, la denunziata "...disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente ed a maggior ragione non ci si potrebbe esimere dal ritenere rilevante e non manifestamente infondata..." detta questione, per contrasto della citata norma di legge con i parametri recati dagli articoli 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, avuta presente la "...identicità della posizione degli allievi finanzieri rispetto agli allievi sottufficiali, quanto a provenienza dal Corpo ed ammissione in Accademia...".

Le Amministrazioni resistenti si sono costituite anche nel presente grado di giudizio e con memoria depositata il 22 settembre 2010 hanno argomentato in ordine all'infondatezza, sia dell'appello, sia della subordinata eccezione di incostituzionalità della denunziata norma chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010 l'appello è stato rimesso in decisione.

2. - Tutto ciò premesso, in punto di fatto, può ora darsi ingresso all'esame delle questioni proposte da parte appellante per l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

2.1 - Preliminarmente vanno esaminate le critiche mosse da parte appellante alla sentenza impugnata laddove quest'ultima ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

Al riguardo, osserva il Collegio che, sulla scorta dell'ammissione espressamente effettuata dai ricorrenti nel proprio atto di appello (cfr. par. Par.1, pag. 3) che il decreto ministeriale con il quale è stato bandito il concorso per la loro ammissione all'Accademia della Guardia di Finanza"...ha previsto all'art. 25 il trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo (paga giornaliera ex lege 5 agosto 1981, n. 440 e successive modificazioni) ed all'art. 26 il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo...", ben ci si potrebbe già orientare per la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Ciò perché, sia la domanda di annullamento giurisdizionale dei dinieghi opposti dall'Amministrazione alle istanze di alcuni dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il trattamento economico goduto prima dell'ingresso in Accademia, sia la connessa domanda di accertamento del relativo diritto, si scontrano con la incontestata (nei termini perentori di legge) lex specialis del procedimento, nella parte in cui quest'ultima (art. 25 citato), dalla sua data di pubblicazione, espressamente individua la fonte regolatrice del trattamento economico spettante agli allievi ex finanzieri (legge 5 agosto 1981, n. 440 e successive modificazioni), rispetto a quello garantito ai sottufficiali dello stesso Corpo dalla distinta e diversa legge n. 1172 del 1965, così facendo regredire gli atti impugnati a mera misura applicativa di disposizione procedimentale di natura amministrativa divenuta inoppugnabile.

Da un esame definitivo, però, delle questioni connesse a tale profilo pregiudiziale, specialmente alla luce delle deduzioni di appello formulate dai ricorrenti, il Collegio ritiene di potere prescindere, in applicazione dell'ordinario principio di economia dei mezzi e di tendenziale sinteticità delle sentenze del Giudice Amministrativo (ribadito, di recente, da espressa norma del nuovo codice del processo amministrativo), stante l'infondatezza, comunque, secondo quanto di seguito sarà precisato, delle tesi proposte dagli appellanti, sia in via di azione, sia in via (subordinata di) eccezione (di costituzionalità).

2.2 - Si è già visto più innanzi come, nel merito, gli appellanti fondino la propria pretesa al conseguimento, per il primo biennio di frequenza in Accademia, del trattamento economico riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 1172 del 13 ottobre 1965 "...agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo...", sui seguenti presupposti:

- che militerebbero in favore della tesi interpretativa da loro proposta, sia i principi generali di divieto di reformatio in pejus del trattamento economico in godimento e di buon andamento dell'azione amministrativa, sia i principi specifici ricavabili dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 1580 del 1948, nonché dagli articoli 43 e 59 della legge n. 121 del 1981, i quali tutti, sinergicamente, confermerebbero la possibilità di applicazione ai ricorrenti delle più favorevoli disposizioni previste per i sottufficiali dello stesso Corpo;

- che, peraltro, indurrebbe a confermarsi in detta tesi interpretativa, l'orientamento seguito dal Legislatore della legge di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza (D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69) laddove, con la novella recata dal comma 6 dell'art. 5, avrebbe operato un'estensione significativamente generalizzata del beneficio già riconosciuto ai soli sottufficiali che, in quanto tale, lascerebbe chiaramente presupporre che lo stesso Legislatore abbia voluto null'altro che confermare, mediante espressa norma di diritto positivo, l'applicazione di un principio generale di perequazione del trattamento spettante agli allievi dell'Accademia, qualunque ne sia la provenienza dal Corpo, già previgente prima della novella stessa.

La suddetta tesi non convince per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, va escluso che la disposizione di bando in questione violi il principio di divieto della reformatio in pejus, atteso che tale principio trova applicazione, per costante giurisprudenza, soltanto laddove -nel passaggio da uno ad altro rapporto di lavoro pubblico, o per effetto di solo mutamento di ruolo organico nell'ambito della stessa Amministrazione- il trattamento economico goduto dall'interessato sia inferiore rispetto a quello precedente.

Nella specie, invero, non solo non viene in evidenza alcun passaggio immediato e diretto dei ricorrenti da un ruolo organico all'altro dello stesso Corpo, ovvero di altra Amministrazione, trovandosi gli interessati, all'atto dell'ingresso in Accademia, nella posizione di meri aspiranti all'acquisizione del grado di sottotenenti del Corpo, sempre che si concluda con esito positivo il biennio di frequenza dell'Accademia stessa, ma anzi si è in presenza di una rinunzia al grado che i ricorrenti hanno dovuto effettuare all'atto dell'ammissione in Accademia (cfr., sul punto, la relativa dichiarazione dei ricorrenti a pag. 4, secondo capoverso, sub lettera b, del loro appello) che, diversamente da quanto dagli stessi affermato (cfr. ibidem), non incide soltanto sullo status giuridico dell'allievo, ma anche sul trattamento economico a questi spettante, tenuto conto che muta, per tale oggettiva "rinunzia", anche il riferimento normativo abilitante l'Amministrazione all'erogazione di somme
in favore dell'interessato, siccome non più erogabile il trattamento economico ordinario collegato all'espletamento del servizio di "finanziere", ma soltanto quello spettante nella nuova e distinta veste di allievo aspirante ufficiale: cioè null'altro che la paga giornaliera di cui alla legge n. 440 del 1981, come espressamente previsto dal bando di ammissione.

Inoltre, gli indicati rilievi consentono di ritenere infondata anche l'ulteriore deduzione degli appellanti, concernente l'asserita assenza di una norma che impedisca di ritenere estensibile ai ricorrenti i diversi e più favorevoli "...assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione...", previsti per gli "...allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo..." dall'art. 1 della legge n. 1172 del 1965, stante la già evidenziata e non irrazionale imputazione effettuata dal bando a diversa e specifica norma di legge circa il trattamento spettante, indistintamente, a tutti gli "...allievi non provenienti dai sottufficiali...",sulla quale, giova precisare, alcuna incidenza determinante, ai fini che qui rilevano, può avere le circostanza della diversa disciplina che con i precedenti bandi sarebbe stata dettata sul punto.

Né sono utili a sorreggere la pretesa economica dei ricorrenti le norme specificamente invocate di cui all'art. 1 della legge n. 1580 del 1948 ed agli articoli 43 e 59 della legge n. 121 del 1981, in quanto:

- la prima di dette disposizioni è stata espressamente abrogata dall'art. 1 della legge n. 240 del 22 maggio 1969 laddove quest'ultima norma ha soppresso l'indennità giornaliera ex lege n. 1580/1948 (che, effettivamente, era fissata in misura "...pari all'importo della paga iniziale del finanziere...") per sostituirla con il diverso e distinto "...assegno giornaliero di importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria...", a decorrere "...dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge...", e cioè in misura non più corrispondente al trattamento economico goduto dal dipendente con qualifica di finanziere;

- le seconde disciplinano il trattamento economico ordinario spettante, in virtù di rapporto di impiego, ai dipendenti della Polizia di Stato, esteso anche alle altre forze di polizia, tra le quali la Guardia di Finanza, mentre nella specie si versa nella ben diversa e distinta ipotesi di disciplina della paga spettante, non a dipendenti dell'Amministrazione, bensì ad allievi frequentanti l'Accademia, come aspiranti sottotenenti del Corpo anzidetto.

In sintesi, nessuna norma di legge, né alcuna disposizione di bando rendeva e rende poco chiara la disciplina economica del rapporto che si instaura tra l'allievo aspirante ufficiale, ammesso all'Accademia della Guardia di Finanza, e l'Amministrazione del relativo Corpo, essendo chiaro e corretto il riferimento operato nel bando alle disposizioni della legge n. 440 del 1981 (concernente, per quel che qui rileva, l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Accademie militari) sulla paga giornaliera spettante a tali "allievi", e conseguentemente nelle determinazioni assunte dalla citata Amministrazione sulle richieste degli stessi ricorrenti.

Né a diverso avviso può indurre la tesi che il Legislatore della legge di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza (D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69) avrebbe null'altro che confermato, con l'introduzione della disposizione generale di cui all'art. 5, comma 6, l'applicazione di un principio generale di perequazione del trattamento spettante agli allievi dell'Accademia, qualunque ne sia la provenienza dal Corpo, già previgente prima di detta novella, poiché con essa i ricorrenti attribuiscono alla disposizione in esame una ratio che non trova conforto, né nella lettera della norma, né nella complessiva orditura della disciplina di settore.

Ed infatti, quanto al primo profilo, dalla lettera della norma citata del 2001 emerge null'altro che la volontà di quel Legislatore di rivedere ab imis, nel generale contesto di riforma dell'intero stato giuridico e di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, anche l'aspetto del trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia, se già "...personale proveniente, senza soluzione di continuità dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri...", senza operare alcun collegamento, né formale, né sostanziale, con le norme previgenti, né aggiungere alcun termine o locuzione che possa minimamente far ritenere che, attraverso la generale applicazione del nuovo trattamento economico previsto per gli allievi dell'Accademia a tutti i militari del Corpo, indipendentemente dal grado posseduto prima dell'ammissione a detta Accademia, lo stesso Legislatore abbia voluto attribuire alla novella introdotta valenza di
interpretazione autentica di previgenti disposizioni, ovvero di recepimento, con effetti ex nunc, di principi generali in materia già preesistenti alla stessa novella.

Quanto al secondo profilo -premesso che rientra nell'ordinario esercizio della discrezionalità legislativa stabilire quale sia la misura economica da attribuirsi agli allievi frequentanti l'Accademia, per cui, sotto tale angolazione, ben si spiega la diversità di disciplina susseguitasi nel corso degli anni, a partire dall'iniziale previsione più favorevole del 1948 (legge n. 1580), fino a quella successiva del 1969 (legge n. 240), più restrittiva per tutti gli allievi delle varie accademie militari, tra cui anche quella della Guardia di Finanza, a partire dal 1969- non può non ritenersi inconferente ogni questione, anche di ordine costituzionale, concernente la specifica norma per i sottufficiali del Corpo dell'art. 1 della legge n. 1172 del 1965, avuto presente che detta norma del 1969 (art. 1), non soltanto perché successiva a quella testè citata del 1965, ma anche per la sua valenza di disposizione generale riformatrice del trattamento economico spettante a tutti,
indistintamente, gli allievi di tutte le Accademie Militari, ben può far ritenere abrogata detta disposizione concernente gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Consegue l'infondatezza di tutte le deduzioni svolte sul punto dagli appellanti e dell'eccezione di costituzionalità sollevata, per difetto di rilevanza.

3. - In conclusione, ancorché con diversa motivazione, ritiene il Collegio che sia infondata la domanda degli appellanti di accoglimento nel merito del loro ricorso di primo grado, in riforma della sentenza appellata, e che, quanto alle spese del presente grado di giudizio, siano sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti, stante la parziale novità della questione di merito trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sull'appello n. 7951 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 

   

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