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Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 25-1-2011 n. 10
Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. Sentenza Corte Costituzionale del 28 luglio 2010, n. 284. Modifica dell’art. 7, 1° comma, della L. 5 maggio 1976, n. 248 e successive modifiche e integrazioni.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.

Circ. 25 gennaio 2011, n. 10 (1).

Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. Sentenza Corte Costituzionale del 28 luglio 2010, n. 284. Modifica dell’art. 7, 1° comma, della L. 5 maggio 1976, n. 248 e successive modifiche e integrazioni.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.

 

Quadro normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Articoli 85, 122 e 123;

L. 5 maggio 1976, n. 248, articolo 7, primo comma, concernente “Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’art. 180 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;

Circ. 5 marzo 1977, n. 19 dell’Inail: “Legge 5 maggio 1976, n. 248. Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’art 180 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;

L. 10 maggio 1982, n. 251, articolo 11, concernente “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

Circ. 5 agosto 1982, n. 48 dell’Inail: “Legge 10 maggio 1982, n. 251. Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

Circ. 1 luglio 1985, n. 41 dell’Inail: “ Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248, modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251”;

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 concernente “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 782, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;

Lettera Direzione Centrale Prestazioni dell’11 gennaio 2007 “Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257”;

Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010

 

Premessa

La L. 5 maggio 1976, n. 248 ha previsto la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile a favore del coniuge e dei figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%, liquidata ai sensi del Testo Unico, deceduto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato.

La stessa legge ha indicato le ulteriori condizioni e i limiti per la concessione del beneficio e, per quanto di specifico interesse, ha previsto l’obbligo degli aventi diritto di presentare un’apposita domanda entro un termine di decadenza di 180 giorni dalla data del decesso dell’assicurato.

 

Sviluppi normativi

La L. n. 251 del 10 maggio 1982 ha parzialmente modificato la L. n. 248/1976, riducendo al 65% il grado di inabilità permanente previsto per l’ammissione al beneficio.

Successivamente, l’articolo 1, comma 782, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto che, ferme restando le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale beneficio spetta ai superstiti dei titolari di rendita diretta con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, calcolato secondo il nuovo regime in vigore dal 25 luglio 2000 [1].


[1] Nuovo regime di indennizzo del danno biologico, introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

 

Sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 2010, n. 284

Come sopra accennato, l’articolo 7, primo comma, della L. n. 248/1976 prescrive un’apposita domanda, da presentare da parte degli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell’assicurato.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra citata disposizione, con sentenza n. 284 del 2010 [2], ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore - nel caso di morte del titolare di rendita diretta avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale - debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno di cui all’articolo 1 della stessa legge.

La Corte Costituzionale ha pertanto stabilito che il termine di 180 giorni decorre dalla data della suddetta comunicazione ai superstiti e non dalla data del decesso dell’assicurato.


[2] Sentenza Corte Costituzionale n. 284/2010 (Allegato 1).

 

Istruzioni operative

A seguito della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, quindi, nel caso di morte del titolare di rendita diretta con grado pari o superiore a quello di cui all’art. 7 della L. n. 248/1976 e successive modifiche e integrazioni richiamate nei paragrafi precedenti, si procederà con le seguenti modalità:

- l’INAIL, qualora la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, avvisa i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno, con espresso avvertimento che la stessa deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla comunicazione;

- il termine di decadenza decorre non dalla data di decesso dell’assicurato, ma dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

In mancanza di tale comunicazione, l’Istituto non potrà far valere nei confronti degli aventi diritto la decorrenza del termine decadenziale.

La data di ricevimento della suddetta comunicazione non rileva, invece, ai fini del decorso del termine triennale di prescrizione che, in applicazione dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, va individuato con riferimento alla data del decesso o a quella eventualmente successiva della conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.

La nuova disciplina è applicabile a tutti i casi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, sempre che il relativo diritto non risulti prescritto ai sensi dell’art. 112 Testo Unico.

 

Nuova modulistica

Al fine di agevolare ed uniformare le attività delle competenti Unità territoriali, è stato elaborato il modulo di comunicazione da inviare ai superstiti [3], nonché il modulo di domanda da compilare a cura degli aventi diritto [4] che dovrà essere inviato dall’Unità competente in allegato alla comunicazione stessa.

Con l’occasione, si è ritenuto, altresì, di aggiornare il modulo per la verifica periodica dei requisiti [5].


[3] Mod. 40-Prestazioni (Comunicazione).

[4] Mod. 40-Prestazioni-Allegato 1 (Domanda).

[5] Mod. 40-Prestazioni-Allegato 2 (Verifica annuale).

 

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente circolare, restano ferme le istruzioni impartite in precedenza e richiamate nel quadro normativo.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello

 

Allegato 1


Previdenza Sociale


Corte cost., Sent., 28 luglio 2010, n. 284


Svolgimento del processo


Sentenza


Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), promosso dalla Corte d'appello di Catania, nel procedimento vertente tra l'INAIL e R. A., con ordinanza del 29 maggio 2008, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. - La Corte d'appello di Catania - nel corso del procedimento promosso dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti di R.A., ed avente ad oggetto la domanda di corresponsione dell'assegno continuativo di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), come modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976 nella parte in cui prevede che, per ottenere l'assegno di cui
all'art. 1, gli aventi diritto devono presentare domanda «entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato».

Il Collegio rimettente premette che il giudice del lavoro di Catania aveva accolto la domanda di R.A. - quale figlio inabile di R.A., titolare di rendita INAIL con un grado di inabilità permanente relativa superiore al sessantacinque per cento - avente ad oggetto la corresponsione del predetto assegno continuativo, stante la mancata contestazione da parte dell'INAIL della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione pretesa e ritenuta la tardività della eccezione di decadenza dall'Istituto formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 248 del 1976.

A seguito di gravame proposto dall'INAIL - che aveva ribadito l'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi della disposizione richiamata per avere l'appellato proposto istanza di corresponsione dell'assegno continuativo solo in data 29 febbraio 2000, e quindi ben oltre il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del padre R.A., avvenuto il 10 aprile 1997 - la Corte d'appello ha rilevato che l'Istituto lamentava l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva qualificato l'eccezione in questione quale eccezione in senso stretto e, pertanto, rilevabile solo ad istanza di parte con le preclusioni di cui all'art. 416 cod. proc. civ. Al riguardo, il giudice a quo ha osservato che il termine di decadenza previsto dall'art. 7 della legge n. 248 del 1976 per la presentazione della domanda di assegno continuativo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha natura sostanziale ed è pertanto rilevabile
d'ufficio, sicché il mancato rispetto del suddetto termine determina l'estinzione del diritto senza alcuna possibilità di sanatoria, con la conseguente rilevanza della questione sollevata ai fini della definizione del giudizio.

In punto di non manifesta infondatezza della questione, la Corte rimettente sospetta che la perentorietà del termine previsto per la presentazione della domanda, in ragione della decorrenza dalla data del decesso dell'assicurato, si ponga in contrasto anzitutto con l'art. 3 Cost., tenuto conto di quanto statuito con la sentenza n. 14 del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedeva che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, dovesse avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85, nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione piuttosto che dalla data della morte dell'assicurato. La diversa
regolamentazione dell'istituto dell'assegno speciale continuativo - che si diversifica dalla rendita ai superstiti solo in quanto la morte dell'assicurato non è riconducibile all'infortunio o alla malattia professionale per i quali la rendita è stata in vita concessa - determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina propria della rendita ai superstiti, come richiamata dal citato art. 122 per effetto della pronuncia n. 14 del 1994 di questa Corte.

Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 24 e 38 Cost., poiché l'eventuale scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine dalla data della morte dell'assicurato determinerebbero l'ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli superstiti di cui all'art. 85 del T.U., D.P.R. n. 1124 del 1965.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INAIL, che ha concluso per la infondatezza della questione, sostenendo la diversità delle fattispecie poste a confronto, non solo per la diversa durata dei termini di decorrenza del termine decadenziale, ma altresì per le profonde differenze tra i due diritti sui quali incide il termine, avendo la fattispecie di cui all'art. 122 del D.P.R. n. 1124 del 1965, a differenza di quella di cui all'art. 1 della legge n. 248 del 1976, come presupposti non solo la titolarità della rendita in capo al defunto, ma anche il nesso di causalità tra la patologia in relazione alla quale la rendita era stata costituita e l'avvenuto decesso.

3. - Nel giudizio è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, alla luce del rilievo della non sovrapponibilità delle relative discipline, osservando che la risalente pronuncia di illegittimità costituzionale evocata dal Collegio rimettente aveva tenuto conto della incidenza di un termine decadenziale in un contesto di scarsa conoscenza delle norme e, comunque, adombrando la possibilità, al fine di superare i rilievi del giudice a quo, di una interpretazione adeguatrice, di cui, in ogni caso, sottolinea gli oneri a carico della finanza pubblica che sarebbero correlati alla riapertura dei termini con riguardo anche alle situazioni pregresse.


Motivi della decisione


1. - La Corte d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui prevede che, per ottenere la corresponsione dell'assegno speciale continuativo di cui all'art. 1 della stessa legge, spettante ai superstiti di soggetti titolari di rendita INAIL con grado di inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento, occorre presentare domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i superstiti in caso di decesso
dell'assicurato riconducibile ad infortunio o malattia professionale per il quale la rendita veniva dallo stesso percepita in vita: infatti, l'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1994, dispone che, in tal caso, l'Istituto debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per il conseguimento della rendita nei modi e nella misura previsti dall'art. 85 dello stesso decreto, nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione piuttosto che, come previsto dalla norma nel testo originario, dalla data della morte dell'assicurato. La disposizione censurata recherebbe, inoltre, vulnus all'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa; nonché all'art. 38 Cost. per la
violazione del diritto ad un'adeguata copertura assicurativa, in quanto la scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine dalla data della morte dell'assicurato determinerebbero la ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli superstiti alla corresponsione dell'assegno de quo.

2. - La questione è fondata con riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

2.1. - Va innanzitutto richiamata la normativa inerente alle modalità e alle condizioni perché i superstiti di infortunati abbiano diritto alla rendita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 o all'assegno speciale continuativo mensile di cui all'art. 1 della legge n. 248 del 1976.

L'art. 122 del T.U., D.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliva, nel testo originario, che, qualora la morte dell'assicurato fosse sopraggiunta in conseguenza dell'infortunio, dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 85, dovesse essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

Il successivo art. 123 dispone che, nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venuto a conoscenza, darne notizia ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione della norma di cui all'articolo precedente, ed aggiunge (secondo comma) che in ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

L'art. 1 della legge n. 248 del 1976 attribuisce al coniuge ed ai figli superstiti di titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'ottanta per cento (percentuale ridotta a sessantacinque per effetto della modifica di cui all'art. 11 della legge n. 251 del 1982) il diritto ad uno speciale assegno continuativo mensile. A norma dell'art. 7, primo comma, della stessa legge n. 248 del 1976, gli aventi diritto a tale assegno devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari e da una dichiarazione resa dagli stessi aventi diritto, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti di legge.

In siffatto quadro normativo, questa Corte, con sentenza n. 14 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 122 nella parte in cui non prevedeva che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, dovesse avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrente dalla data della avvenuta comunicazione. Tale pronuncia è stata determinata essenzialmente dalla esigenza di rendere la norma in questione coerente con quella del successivo art. 123.

In conseguenza di tale intervento, il termine decadenziale per l'esercizio della facoltà dei superstiti di proporre domanda per ottenere la rendita di cui all'art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 è fatto decorrere dalla data in cui questi ultimi hanno avuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato. Diversamente, quello relativo alla domanda per lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 1 della legge n. 248 del 1976, che compete al coniuge ed ai figli superstiti di titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al sessantacinque per cento, decorre dalla data del decesso dell'assicurato, e ciò a prescindere dal momento in cui gli stessi hanno avuto conoscenza della morte del loro dante causa.

La diversità di disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla titolarità della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza delle diversità sostanziali delle condizioni per avere diritto alle attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una disciplina decadenziale diversa, e ciò anche in presenza della differente durata del termine stesso, poiché ciò che rileva ai fini della tutela del diritto di difesa non è l'ampiezza di tale termine, ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l'interessato acquista conoscenza, tramite l'Istituto assicuratore, della morte dell'infortunato.

3. - L'accoglimento della questione sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 24 Cost. comporta l'assorbimento dell'ulteriore parametro costituzionale evocato dal rimettente.


P.Q.M.


La Corte Costituzionale


dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.

 

Allegato 2


Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro


 

Mod. 40 - Prestazioni
 
 

Raccomandata A.R.



Cognome ________________ Nome_______________

Caso n.____________________ del __________________


 

Ai Signori eredi di

 

Via/Piazza
 

N.

 

CAP
 

(
 

)



Oggetto: Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. L. n. 248/1976 e successive modifiche ed integrazioni. Comunicazione agli eredi.


Gentili Signori,

questo Istituto è venuto a conoscenza del decesso del vostro congiunto, già titolare di rendita riconosciuta per l’evento sopra indicato. Ciò premesso, considerato che dalla documentazione esaminata si è rilevato che il decesso è avvenuto per cause non dipendenti dall’evento indennizzato, si informa che, in tali casi, i superstiti possono proporre domanda per ottenere lo “speciale assegno continuativo mensile”.

Si invita, pertanto, un componente del nucleo familiare a compilare il modulo di domanda allegato e a rilasciare la dichiarazione relativa alle seguenti situazioni, necessaria per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

□ composizione familiare;

□ figli totalmente inabili al lavoro;

□ figli studenti, maggiori degli anni diciotto, viventi a carico del deceduto, con l’indicazione dell’istituto di istruzione, università o altro istituto equivalente, della data di iscrizione o immatricolazione, della frequenza e della durata del corso legale;

□ situazione reddituale;

□ richiesta in corso di rendite/prestazioni economiche previdenziali.

Il modulo, debitamente compilato, potrà essere consegnato presso questi Uffici dal dichiarante che, munito di un documento di riconoscimento, dovrà firmarlo dinanzi ad un funzionario addetto. In alternativa, il modulo, debitamente compilato e firmato dal dichiarante, potrà essere trasmesso via posta o via fax o presentato presso questi Uffici da persona incaricata, con allegata, in questi casi, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante stesso. Se ritenuto, al predetto modulo di domanda potrà essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Si avvisa, infine, che ai sensi della normativa vigente [1] la domanda deve essere prodotta a questa Sede entro e non oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, a pena di decadenza.

Gli Uffici di questa Sede sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.


Il funzionario responsabile

______________________


[1] Articolo 7, 1° comma, della L. n. 248 del 5 maggio 1976, come modificato, da ultimo, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010.

 

Allegato 1

Mod. 40 - Domanda e dichiarazione dei requisiti


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Allegato 2

Mod. 40 - Verifica annuale


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L. 5 maggio 1976, n. 248, art. 7
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 123
L. 10 maggio 1982, n. 251, art. 11
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 782

   

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