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“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero della salute
Nota 11-1-2011 n. DGSA/277/P
O.M. 3 dicembre 2010 recante: «Proroga e modifica dell’ O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

Nota 11 gennaio 2011, n. DGSA/277/P (1).

O.M. 3 dicembre 2010 recante: «Proroga e modifica dell’ O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”. Chiarimenti.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

 

 

Alle


Regioni e province autonome
 

Agli


Assessorati alla sanità
 

Alle


Associazioni di categoria (settore avicolo)
 

All’


I.Z.S. delle Venezie

e,p.c.:
 
 

Agli


II.ZZ.SS.
 

Alla


F.N.O.V.I. - Federazione nazionale ordini veterinari italiani
 

All’


A.N.M.V.I.
   

Associazione nazionale medici veterinari italiani
 

Al


S.I.V.E.M.P.
   

Sindacato italiano veterinari medicina pubblica
   

Loro sedi


 

In riferimento all’oggetto facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente, si comunica quanto segue.

Con l’ O.M. 3 dicembre 2010, si è ritenuto necessario armonizzare le misure relative all’influenza aviaria del 2005 contenute nell’ O.M. 26 agosto 2005, successive modifiche e integrazioni, e nell’O.M. 22 ottobre 2005, emanata, al tempo, in via d’urgenza agli organi di controllo, registrata e non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Così come riportato nelle premesse dell’ O.M. 3 dicembre 2010, sono venute meno alcune delle condizioni per le quali era stata adottata l’O.M. 22 ottobre 2005.

Per quanto sopra, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l’identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell’analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza (misure riprese dagli artt. 5-bis e 5-ter dell’ O.M. 3 dicembre 2010), tutte le altre disposizioni dell’O.M. 22 ottobre 2005 sono soppresse.


Distinti saluti.


Il Direttore generale

Dott.ssa Gaetana Ferri.

 

Allegato


Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria e degli alimenti - Uffici VIII


Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.


Il Ministro della salute


Vista la propria O.M. 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall' O.M. 10 ottobre 2005;

Visto il Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Decisione 2000/666/CE della Commissione del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;

Vista la Decisione 2005/745/CE della Commissione del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;

Considerato che in data 21 ottobre, la Commissione Europea ha segnalato l'isolamento di un virus influenzale del sottotipo H5 in cigni migratori rinvenuti morti nella Croazia orientale. In attesa della conferma definitiva dell'isolamento del virus H5N1, è evidente la necessità di intensificare ulteriormente lo stato di allerta e di preparazione all'eventuale introduzione del virus in Italia;

Ritenuto necessario disporre, ad integrazione delle misure stabilite con la predetta O.M. 26 agosto 2005, come modificata, e tenuto conto della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei volatili e della possibile introduzione del virus a seguito di contatti con volatili allevati all'aperto, misure stringenti di biosicurezza per garantire una corretta separazione degli uccelli domestici dall'avifauna selvatica sull'intero territorio nazionale;


Ordina:


Articolo 1


1. Il monitoraggio sulla fauna selvatica e sulla popolazione avicola domestica considerata a rischio di infezione è intensificato e attuato come previsto dal "piano di sorveglianza per l'influenza aviaria" di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

2. In base ai risultati dei controlli, previsti al precedente comma e in funzione d'eventuale rischio rilevato, potrà essere disposta la limitazione dell'attività venatoria.


Articolo 2


1. A seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, effettuata in base ai criteri di cui all'allegato B alla presente ordinanza, le Regioni e Province autonome individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza.

2. In particolare, per tutti gli allevamenti identificati a rischio, devono essere rese obbligatorie doppie reti antipassero per evitare, per quanto possibile, contatti di volatili domestici con i selvatici in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, dovranno essere evitati contatti tra anatidi e altre specie di volatili.

3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo.


Articolo 3


1. Sono vietati mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale.

2. In deroga al divieto di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome possono autorizzare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di avicoli, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria, dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute.


Articolo 4


1. Ferme restando le restrizioni disposte con i precedenti provvedimenti è vietato introdurre nel territorio nazionale, in provenienza da Croazia, Romania e dagli altri Paesi balcanici, volatili vivi di qualsiasi specie nonché carni e prodotti a base di carne, uova, piume, selvaggina da penna cacciata anche al seguito di viaggiatori e cacciatori.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra in vigore immediatamente.


Allegato A


Piano di monitoraggio straordinario per l'infleunza aviaria nell'avifauna selvatica


Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione, e così identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, verrà attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno).

Il piano di monitoraggio nazionale, che verrà coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e attuato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si basa sulle seguenti linee guida concordate in ambito comunitario:


1. sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati:

- identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica;

- identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilità di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie;

- identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.


2. sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti

- segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.


Aree territoriali interessate - Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.


Specie sottoposte a campionamento - Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.


Raccolta ed analisi dei campioni - Esecuzione, da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici - Sezione di Aosta dell'IZS di Torino, di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici. Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici.

Le principali aree di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia).

L'intensità di campionamento prevista è pari a 750 individui per il macro-areale "Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensità di campionamento è adeguata per stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% LC). Per ognuna delle altre aree si preleveranno 180 campioni che permettono di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si effettueranno circa 1500 campioni con la proporzione di cui sopra per quanto riguarda le specie.

Se ritenuti opportuni, in base alla valutazione della situazione epidemiologica, potranno essere disposti ulteriori controlli e campionamenti.


I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.


Esami di laboratorio - Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale, o presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale a tal fine designato. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione.


Allegato B


Parametri per la valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti all'aperto


1. localizzazione delle aziende e degli allevamenti lungo le rotte migratorie di volatili, in particolare lungo i flussi di selvatici provenienti dall'Asia, dal Mar Caspio e dal Mar Nero;

2. vicinanza delle aziende alle aree umide;

3. localizzazione degli allevamenti in aree con elevata densità di uccelli migratori in particolare uccelli acquatici;

4. localizzazione degli allevamenti in aree densamente popolate di avicoli;

5. intense movimentazioni dalle aziende di animali e altri uccelli, veicoli e persone.

 

O.M. 3 dicembre 2010
O.M. 26 agosto 2005
 

   

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