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Procedura per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria tramite posta elettronica

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero della salute
Circ. 23-12-2010 n. DGFDM/II/P/48264/i.5.i
Procedura per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria tramite posta elettronica certificata. Conferma e chiarimenti.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio II - Competenze in materia farmaceutica.

Circ. 23 dicembre 2010, n. DGFDM/II/P/48264/i.5.i (1).

Procedura per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria tramite posta elettronica certificata. Conferma e chiarimenti.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio II - Competenze in materia farmaceutica.

 

 

All’


ASSOGENERICI
   

Associazione nazionale industrie farmaci generici
   

P.le R. Ardigò, 30
   

00142 - Roma
 

All’


ANIFA
   

Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione
   

Via G. da Procida, 11
   

20149 - Milano
 

Alla


FARMINDUSTRIA
   

Associazione imprese farmaceutiche produttrici di specialità medicinali
   

Largo del Nazareno, 3/8
   

00187 - Roma
 

Alla


FEDERFARMA
   

Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmaci italiani
   

Via Emanuele Filiberto, 190
   

00185 - Roma
 

All’


UNIPRO
   

Associazione italiana delle imprese cosmetiche
   

Via Accademia, 33
   

20131 - Milano
 

All’


UNIDI
   

Unione nazionale industrie dentarie italiane
   

V.le Forlanini, 23
   

20134 - Milano
 

Alla


FEDERCHIMICA
   

Federazione nazionale dell'industria chimica
   

Via G. da Procida, 11
   

20149 - Milano
 

All’


ASSOTTICA - ASSOMEP
   

V.le Luigi Pasteur, 10
   

00144 - Roma
 

All’


ASSORTOPEDIA
   

Associazione nazionale aziende ortopediche
   

Via Luigi Pasteur, 10
   

00144 - Roma
 

All’


ASSOCASA
   

Associazione nazionale detergenti e specialità per l'industria e per la casa
   

Via G. da Procida, 11
   

20149 - Milano
 

All’


ASSOBIOMEDICA
   

Associazione nazionale per le tecnologie biomediche e diagnostiche
   

Via G. da Procida, 11
   

20149 - Milano
 

All’


ANFAO
   

Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici
   

Via Petitti, 16
   

20149 - Milano
 

All’


AISA
   

Associazione nazionale imprese salute animale
   

Via G. da Procida, 11
   

20149 - Milano
 

All’


ASSOPRESIDI
   

Associazione nazionale industrie presidi medico chirurgici
   

Via Nazionale, 75
   

00184 - Roma
 

All’


ASSOMETAB
   

Via Calcinaro, 2085
   

47020 - Martorano (FC)
 

All’


ASSIC
   

Associazione italiana commercio chimico
   

Corso Venezia, 47/49
   

20121 - Milano
 

All’


UNIONCHIMICA
   

Via della Colonna Antonina, 52
   

00186 - Roma
 

All’


ASCOFARVE
   

Associazione nazionale distributori medicinali veterinari
   

V.le Volontari della Libertà, 43
   

33100 - Udine
 

Alla


FIFO
   

Federazione italiana fornitori ospedalieri
   

Via Properzio, 5
   

00193 - Roma
 

Alla


FNOVI
   

Federazione nazionale ordini veterinari italiani
   

Via del Tritone, 125
   

00187 - Roma
 

All’


ANMVI
   

Associazione medici veterinari italiani
   

Palazzo Trecchi, 20
   

26100 - Cremona
 

Alla


FOFI
   

Federazione ordini farmacisti italiani
   

Via Palestro, 75
   

00185 - Roma
 

All’


IAP
   

Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria
   

Via Larga, 15
   

20122 - Milano
 

All’


ASSOGOMMA
   

Associazione nazionale produttori gomma
   

Via S. Vittore, 36
   

20123 Milano
 

Alla


SMI-ATI
   

Federazione imprese tessili e moda italiane
   

V.le Sarca, 223
   

20126 - Milano
 

All’


A.D.F.
   

Associazione distributori farmaceutici
   

Via Milano, 58
   

00184 - Roma
 

Alla


MINERACQUA
   

Via E. Duse, 5/H
   

00197 - Roma

e, p.c.:


Alla


Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici
   

Uffici I - III - IV - VII


 

Con la Circ. 28 luglio 2010, n. DGFDM/II/P/29463/i.5.i l'Ufficio II della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ha provveduto ad attivare una procedura sperimentale per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria tramite posta elettronica certificata (PEC). La citata circolare prevedeva un periodo di sperimentazione della procedura della durata di tre mesi e fissava come termine finale il giorno 31 dicembre 2010. Tale fase sperimentale si è resa necessaria al fine di valutare l'impatto di tale nuova modalità procedimentale sull'attività amministrativa e di individuarne eventuali criticità.

Al termine della sperimentazione, questo Ufficio valuta positivamente l'esperienza maturata finora in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e, dunque, questa Direzione generale, con la presente circolare, intende confermare la procedura in oggetto in alternativa al tradizionale procedimento cartaceo.

Dunque le ditte interessate potranno, in alternativa al tradizionale procedimento cartaceo, inviare le istanze di autorizzazione alla pubblicità sanitaria tramite pec presso il seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Si invitano le ditte interessate a prediligere la procedura in oggetto, in grado di garantire maggiore celerità nella ricezione delle istanze e nella comunicazione dei provvedimenti ministeriali.

Facendo seguito ai numerosi quesiti posti dalle aziende del settore, si coglie l'occasione per chiarire alcuni punti della precedente Circ. 28 luglio 2010, n. DGFDM/II/P/29463/i.5.i concernente la procedura in oggetto.

Le ditte interessate devono scannerizzare, ai fini dell'invio tramite pec, oltre la domanda di autorizzazione e il messaggio pubblicitario da autorizzare, anche tutta la documentazione prescritta a corredo dell'istanza: attestazione originale dell'avvenuto pagamento della tariffa, documentazione attestante il marchio CE, stampati che accompagnano il prodotto (scatole, etichette, istruzioni per l'uso), marche da bollo. Il procedimento, in tal senso, rimane identico, mutando solo il canale di comunicazione tra Amministrazione e azienda.

Le marche da bollo, prima della loro scannerizzazione, dovranno essere debitamente annullate, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 642/1972. A parziale modifica della precedente citata circolare, l'annullamento dovrà avvenire mediante indicazione, parte su ciascuna marca e parte sul foglio, della sigla della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ("DGFDM") e della data dell'istanza di autorizzazione. Le marche possono essere scannerizzate in un foglio a parte rispetto alla domanda e al messaggio pubblicitario cui si riferiscono.

Si invitano le ditte a conservare le marche da bollo in vista di eventuali possibili controlli fiscali. Si ribadisce che questa Direzione si riserva di effettuare verifiche a campione presso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate sull'effettivo adempimento dell'obbligo di imposta.


Si invitano infine le ditte a consultare il sito internet del Ministero della salute per qualsiasi ulteriore chiarimento sul procedimento di autorizzazione.


Il Capo Dipartimento

Dott. Romano Marabelli

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 12
 

   

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