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Riscontro di diossina in Germania in taluni prodotti alimentari.

Dettagli

Ministero della salute
Nota 8-1-2011 n. DGSAN/I/401/P
Riscontro di diossina in Germania in taluni prodotti alimentari.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio I.

Nota 8 gennaio 2011, n. DGSAN/I/401/P (1).

Riscontro di diossina in Germania in taluni prodotti alimentari.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio I.

 

 

Alle


Associazioni di categoria
   

Loro sedi
 

Agli


Uffici veterinari adempimenti CE
   

Loro sedi

e, p.c.:


Alla


Direzione generale della sanità animale
   

Sede
 

Agli


Assessorati regionali alla sanità
   

Sede


 

Si fa riferimento alle comunicazioni pervenute alla scrivente Direzione generale attraverso il Sistema RASFF, concernenti i riscontri in uova, carni suine e di pollame, di diossina superiore ai limiti consentiti dal Reg. (CE) n. 1881/2006, dovuta a mangimi contaminati da grassi per uso industriale miscelati a grassi destinati all'uso mangimistico. Anche se sulla base delle comunicazioni ufficiali pervenute non risulterebbero spedite in Italia partite di alimenti o mangimi a rischio diossina, preme rappresentare che, sulla base della normativa vigente, gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad adottare tutte le iniziative utili ad assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

La legislazione comunitaria e nazionale, con l'entrata in vigore delle norme del "c.d. Pacchetto igiene" ha sancito chiaramente gli obblighi e le responsabilità degli operatori del settore alimentare e mangimistico nonché delle Autorità di controllo. Il considerando 12 dello stesso Reg. (CE) n. 178/2002 stabilisce che: "Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare". Inoltre, nel considerando 30 dello stesso Regolamento, gli operatori del settore alimentare sono individuati quali soggetti che: "sono in grado meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti".

Le responsabilità di carattere generale degli operatori del settore alimentare, previste dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 178/2002, trovano una più concreta esplicitazione nell'art. 5 del Reg. (CE) n. 852/2004 e nell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, ove vengono fornite indicazioni in materia di autocontrollo.

In particolare, l'art. 5 del Reg. (CE) n. 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, con l'individuazione dei pericoli e loro gestione; l'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 obbliga il responsabile dello stabilimento di prima trasformazione ad "assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati".

Evidentemente, la diossina per le sue caratteristiche tossicologiche e per quanto stabilito dal sopraccitato Reg. (CE) n. 1881/2006, rappresenta un pericolo che deve essere correttamente gestito dagli operatori del settore alimentare, sulla base di una valutazione del rischio legato alla diversa tipologia di prodotti, alla loro provenienza ed affidabilità dei fornitori.

Per quanto sopra premesso si invitano gli operatori del settore ad adottare tutti gli accorgimenti necessari intesi a garantire l'immissione in commercio di alimenti sicuri, prevedendo in ambito di autocontrollo l'acquisizione di idonee garanzie sanitarie da parte dei fornitori e verificando le stesse anche mediante analisi di laboratorio per la ricerca delle diossine e composti diossino-simili. In caso di riscontro di non conformità, si ribadisce la necessità di un tempestivo coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali.

Gli U.V.A.C. del Ministero della Salute sono invitati a trasmettere la presente nota a tutti i soggetti che introducono in Italia, dalla Germania, uova, carni bovine, suine e di pollame, latte e loro prodotti derivati, in quanto detti operatori dei settore alimentare sono parte attiva e responsabile nel controllo della filiera.


Il Direttore generale

Dr. Silvio Borrello

 

Reg. (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881/2006
Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, art. 17
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, art. 5
D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, art. 14
 

   

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