Requisiti di idoneità psico-fisica-attitudinale richiesti per l'accesso a posti di vigile urbano

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Creato Giovedì, 30 Dicembre 2010 10:20
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Requisiti di idoneità psico-fisica-attitudinale richiesti per l'accesso a posti di vigile urbano e di agente della polizia di stato


Il candidato ad un concorso pubblico, indetto da un ente locale per la copertura di posti di vigile urbano, impugna innanzi al Tar il provvedimento che, a conclusione della verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica-attitudinale, lo ha escluso essendo stati accertati a suo carico tratti di immaturità affettiva. Sostiene che si tratta al limite di lieve disturbo della personalità, non compreso fra le patologie che il bando elenca come fattori ostativi all'ammissione al concorso. Il Tribunale accoglie il ricorso. Afferma che, anche volendo ritenere il suddetto giudizio indicativo di un deficit psicologico o caratteriale, ancorché neppure classificabile come disturbo della personalità, nondimeno esso non rientra tra le vere e proprie patologie invalidanti, costituenti deficit della personalità, che il d.m. 30 giugno 2003, n. 198 considera invece ostativi per chi aspira ad entrare Corpo della Polizia di Stato. Di qui, ad avviso del Tribunale, l'errore nel quale è incorsa la
Commissione medica la quale, avendo ritenuto che le funzioni assegnate al vigile urbano sono assimilabili a quelle proprie degli agenti della Polizia di Stato, ha ritenuto, in contrasto con le precise indicazioni emergenti dal bando di concorso, di poter accertare l'idoneità dei candidati sottoposti al suo esame utilizzando i più severi criteri di giudizio normativamente imposti per l'accesso alla Polizia di Stato, con la conseguenza di sottoporre i candidati i concorrenti ad un esame psico-fisico-attitudinale più restrittivo, concludendo per l'inidoneità del ricorrente in ragione dell'accertata esistenza di deficit rilevanti per l'assunzione degli agenti della Polizia di Stato, in violazione e comunque in assenza di una disciplina specifica che tale tipo di accertamento legittimi nei concorsi per l'accesso alla polizia municipale.
 

 

 

 

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 02-03-2010, n. 591

 

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 30 posti di agente di polizia municipale del Comune di Verona, indetto con bando del 27 dicembre 2007.

Espletate positivamente le prove è stato sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico fisica attitudinale, conclusasi negativamente.

Con il presente ricorso egli impugna quindi gli atti in epigrafe e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso del 27 12 2007; dell'art. 41 bis e dell'All. A del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità derivata.

Si sostiene che il bando di concorso elenca tutti i requisiti necessari per l'ammissione alla procedura selettiva in questione e che nessuno dei presunti deficit riscontrati nel ricorrente - consistente in tratti di immaturità affettiva di rigidità cognitiva - rientra tra le patologie ivi previste; che il ricorrente non solo non è affetto, quindi, da alcun disturbo mentale previsto al bando ma gode di un ottimo equilibrio psico fisico.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso del 27 12 2007; dell'art. 41 bis e dell'All. A del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale; degli art. 3 e seg.ti della legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità propria e derivata.

Si sostiene che l'esclusione dal concorso del ricorrente è illegittima anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, che il giudizio sull'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali è stato reso in maniera tale da impedire all'interessato in base a quali elementi, desunti da fatti o da comportamenti del ricorrente, sia stata operata la valutazione effettuata.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso del 27 12 2007; dell'art. 41 bis e dell'All. A del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale; degli art. 3 e seguenti della legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità propria e derivata.

Si sostiene che anche laddove il giudizio della Commissione Medica, possa ritenersi motivato "per relationem" sulla scorta del richiamo incidentalmente operato al Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Verona, esso deve ritenersi illegittimo poiché non esiste alcun paragrafo 10 del suddetto regolamento né è possibile aliunde comprendere le ragioni del giudizio negativo reso sulla condizione psico fisica del ricorrente.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso del 27 12 2007; dell'art. 41 bis e dell'All. A del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, incongruenza ed illogicità; illegittimità propria e derivata.

Si sostiene che l'erroneità del giudizio formulato dalla Commissione medica si rivela ancora più chiaramente immotivato giacché il ricorrente, sottoposto ai medesimi test e al colloquio personale con altro professionista, è risultato essere perfettamente idoneo a. tutte quelle attività per le quali è imprescindibile un eccellente equilibrio psichico e fisico; che il candidato.è stato giudicato perfettamente in grado di poter ricoprire le mansioni per cui ha partecipato al concorso in quanto dotato di un ottimo equilibrio psichico.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso del 27 12 2007; dell'art. 41 bis e dell'All. A del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale; eccesso di potere per.incompetenza; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità propria e derivata.

Si sostiene che la Commissione medica, per la formulazione del contestato giudizio negativo sul ricorrente, si.è avvalsa di una relazione psicologica, redatta all'esito del colloquio individuale con il candidato T., che oltre ad essere viziata per manifesta illogicità ed irragionevolezza, risulta essere stata resa da tale dott.ssa M.S. che non è un membro della Commissione nominata per il concorso in questione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona e il Ministero dell'Interno.

Ambedue hanno contrastato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto la reiezione con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il bando di concorso, nell'elencare i requisiti necessari per l'ammissione alla procedura selettiva in esame, al punto 10 ha espressamente specificato quali sono le imperfezioni e infermità psico fisiche che comportano l'esclusione dalla procedura concorsuale, individuandole nelle seguenti: disturbi mentali della personalità o comportamentali; malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro postumi invalidanti: disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione); dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope,- dismetabolismi di grave entità (ad esempio diabete/dislipidemie), che possono limitare l'impiego nelle mansioni; endocrinopatie di rilevanza funzionale (ad esempio ipertiroidismo) con potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari, malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide); patologie tumorali che causino limitazioni rilevanti,- patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti); alterazione della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità; patologie cardiovascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti; patologie e menomazioni dell'apparato muscolo -scheletrico e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti".

Da ciò consegue, per il ricorrente, che i presunti deficit psico fisici e attitudinali riscontrati dalla commissione medica e sulla cui base è stato redatto il giudizio di inidoneità definito dalla formula "tratti di immaturità affettiva e di rigidità cognitiva" non rientrano in alcuna delle patologie sopraelencate che il bando di concorso qualifica come motivo di inidoneità e non giustificano, se non in quanto illegittimamente disposta, l'esclusione dal concorso del ricorrente.

Conclusione ulteriormente rafforzata dal fatto che anche volendo ritenere il suddetto giudizio indicativo di un deficit psicologico o caratteriale, classificabile come disturbo, più o meno grave, della personalità, nondimeno è certo, perchè riconosciuto dalla stessa amministrazione nelle proprie difese, che tale giudizio medico non rientra tra le vere e proprie patologie invalidanti, categoria nella quale sono compresi invece tutti i disturbi mentali della personalità e del comportamento elencati nel bando di concorso, ma tra i deficit della personalità che con rinvio al D.M. n. 198 del 30 giugno 2003 applicato agli agenti della Polizia di Stato, possono escludere l'idoneità psico fisica di chi aspira ad entrare in quel Corpo.

In altri termini, la Commissione medica, ritenuta l'assimilabilità delle funzioni tra gli agenti di polizia municipale e degli agenti della Polizia di Stato (nel presupposto che l'art. 5 della l.r. 65/1986 attribuisce agli agenti della polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) pur se il Bando di concorso ed il regolamento speciale del Corpo di polizia municipale non menziona né richiama quei requisiti, avrebbe nondimeno assoggettato i concorrenti ad un esame psico attitudinale più severo e restrittivo, concludendo per l'inidoneità del T. e di altri concorrenti in funzione dell'accertata esistenza di deficit rilevanti per l'assunzione degli agenti della Polizia di Stato, piuttosto che di agenti di polizia locale, in violazione e comunque in assenza di una disciplina specifica che tale tipo di accertamento legittimi.

Il motivo di ricorso è fondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che la Commissione deputata all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti al concorso in questione, diversamente da quanto ha fatto, non potesse giudicare inidoneo un candidato che, come il ricorrente, senza essere affetto da alcuna delle patologie elencate al paragrafo 10 del bando presentava una struttura di personalità con "tratti di immaturità affettiva e di rigidità cognitiva" definita "normale" ma con caratteristiche di variabilità rispetto alla totalità della popolazione generale e di quella specifica degli altri candidati al medesimo concorso, atteso che il deficit della personalità che è stato ritenuto ostativo dell'accesso per il T. e che è stato posto alla base del giudizio di esclusione dal concorso non è classificabile né è classificato tra le inidoneità che escludono l'accesso alla sottostante posizione di lavoro.

Infatti, come si sostiene nel primo motivo di ricorso, poiché i requisiti per l'ammissione al concorso, e tra essi quelli afferenti il possesso dell'idoneità psico fisica e attitudinale all'impiego nella polizia municipale, erano espressamente indicati nel bando di concorso, era sulla base di essi che la Commissione d'esame avrebbe dovuto stabilire l'idoneità dei concorrenti, non potendo la stessa integrare, nell'esercizio di un potere che compete esclusivamente all'amministrazione, la lex specialis concorsuale con altri criteri di idoneità applicabili a diverse categorie di personale, ancorchè ritenute equivalenti a quello oggetto del concorso (come nella specie il personale della Polizia di Stato).

E ciò perché siffatta assimilazione, quand'anche risultasse in astratto ragionevole e/o motivata esorbiterebbe dalle funzioni della Commissione giudicatrice posto che la scelta dei requisiti di idoneità per l'accesso all'impiego pubblico costituisce oggetto di riserva normativa (sia primaria che secondaria) e in quanto tale deve essere effettuata ed indicata dall'amministrazione nel bando di concorso, e applicata, in prosieguo, ai fini della selezione del personale, con modalità vincolate ed uniformi a tutti i concorrenti.

Ne consegue che nella specie, poiché il bando di concorso, che pure contiene altre norme integrative del Regolamento di polizia municipale non richiama né menziona il D.M. 30 giugno 2003 n. 198. (che vale per le forze di polizia dello Stato), ma unicamente le norme del regolamento municipale (riportate nel paragrafo 10 del bando di concorso) è sulla base esclusiva di tale disposizione che il requisito dell'idoneità psico fisica ed attitudinale avrebbe dovuto essere accertato dalla commissione medica.

Né infine è corretto affermare, come sostiene l'amministrazione che difende il giudizio della Commissione medica, che il richiamo ad una condizione di deficit psico attitudinale diversa da quelle indicate nel bando ben avrebbe potuto essere effettuato, nel singolo caso, in forza della natura non tassativa dell'elenco di cui al bando di concorso, (punto 10 dei requisiti di ammissione) per cui (anche) "le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco ma che rendono palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia municipale senza limitazioni di impiego, sono considerate cause di esclusione".

Ritiene, invero, il Collegio di dover chiarire al riguardo che una cosa è l'integrazione delle fattispecie di imperfezioni o infermità assimilabili a quelle dell'allegato A, prevista dal bando, ed altra è la definizione di forme di inidoneità psico fisica di carattere escludente tali ritenute dalla commissione medica e dai suoi esperti che non rientrano assolutamente (come il deficit psicologico ed attitudinale attribuito al concorrente T.) tra "le patologie limitative delle capacità funzionali, tali, da rendere, il titolare palesemente inidoneo, per la loro stessa natura invalidante, a svolgere senza limitazioni i servizi di Polizia Municipale"

Peraltro, non solo il giudizio di non idoneità del ricorrente è privo, all'evidenza, dell'indicazione delle ragione di palese incapacità del ricorrente stesso a svolgere incondizionatamente le funzioni di guardia municipale (salvo un riferimento all'uso dell'arma di dotazione individuale, criticamente enunciato nella relazione sul ricorso prodotta dall'amministrazione dell'Interno) ma è talmente anodino nella sua stessa formulazione - da essere agevolmente contrastato da due perizie di parte che, in maniera altrettanto categorica, e sulla base di asseritamente analoghe tipologie di verifica (test ed analisi) attestano "l'assoluta normalità e la condizione di eccellente equilibrio psico fisico del ricorrente", nonché la sua strutturale compatibilità all'esercizio delle mansioni di agente della polizia municipale o di altre similari che implichino un adeguato livello di integrazione tra emozioni, cognizioni e comportamenti attivi.

Ne consegue, in conclusione, la fondatezza del primo motivo di ricorso e, in punto di insufficiente motivazione del giudizio stesso, del secondo.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese e le competenze di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Verona al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa, che liquida in Euro 2500,00 (duemila cinquecento euro/00 oltre ad iva e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Italo Franco, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario