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Esonero dal servizio previsto dall’art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, convertito il L. n. 133 del 200

Dettagli

Nuova pagina 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 3-11-2010 n. 8/10/UPPA
Esonero dal servizio previsto dall’art. 72 del D.L. n. 112 del 2008,
convertito il L. n. 133 del 2008.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni,
Servizio trattamento del personale.

Nota 3 novembre 2010, n. 8/10/UPPA (1).

Esonero dal servizio previsto dall’art. 72 del D.L. n. 112 del 2008,
convertito in legge n. 133 del 2008.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche
Amministrazioni, Servizio trattamento del personale.



Al


Ministero dell’interno


Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie


Direzione centrale per le risorse umane


Via del Viminale


Roma

Al


Ministero dell’economia e delle finanze


Dipartimento ragioneria generale dello Stato


- I.GE.SPE.S


- I.G.O.P.


Via XX settembre


Roma




Si fa riferimento alle lettere del 28 luglio e 1° ottobre 2010, prot.
n. 18941 e n. 62/10, con le quali codesto Ministero ha chiesto
chiarimenti in merito alla disciplina dell’esonero, previsto dall’art.
72, commi 1-6, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133
del 2008, alla luce dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010. In
particolare, il problema consiste nel rapporto tra la normativa di
base dell’istituto, contenuta nel citato art. 72, che stabilisce una
durata massima dell’esonero pari a 5 anni, ed il nuovo regime della
“finestra mobile” introdotto dalla manovra finanziaria di cui al
menzionato D.L. n. 78/2010, in base al quale è posticipata la
decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per talune
categorie di dipendenti.

Preliminarmente, occorre precisare che il nuovo regime della finestra
mobile di cui all’art. 12 della manovra trova applicazione per le
pensioni di vecchiaia e di anzianità solo nei confronti dei dipendenti
che maturano il diritto all’accesso alle rispettive forme di
pensionamento a decorrere dall’anno 2011 (art. 12, comma 1, lett. a),
e comma 2, lett. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla decorrenza
del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre dell’anno 2010 e ciò vale sia per i
dipendenti in servizio sia per i dipendenti collocati o da collocare
in esonero. Quindi, l’Amministrazione dovrà valutare la situazione
caso per caso in relazione alla specifica posizione dell’interessato.

Per i dipendenti interessati all’applicazione del nuovo regime delle
finestre, occorre distinguere a seconda che l’esonero sia già in corso
all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31 maggio 2010) o debba
essere ancora concesso o attivato.

Se l’esonero era già in corso, l’entrata in vigore del nuovo regime
della finestra mobile porterà come conseguenza l’allungamento del
periodo dell’esonero retribuito superando il limite del quinquennio.
Questo, in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in
servizio nell’Amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di
lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento
pensionistico (si veda sul punto la circolare 8 ottobre 2010, n. 18,
dell’INPDAP).

Se l’esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza
dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile,
mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.

La presente, insieme alla richiesta di parere, viene inviata anche al
Ministero dell’economia e delle finanze per acquisire le osservazioni
di competenza al riguardo.


Il Capo Dipartimento

Antonio Naddeo



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72

   

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