Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali

Dettagli

Nuova pagina 1

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende tutto ciò che in denaro, in natura o in erogazioni liberali venga corrisposto dal datore al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro
PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2010, n. 22739
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, confermando la statuizione di primo grado, rigettava, nel contraddittorio con l'Inps, la domanda proposta da S.V. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, di cui era stato dipendente, per ottenerne la condanna al versamento della contribuzione, concernente il periodo dal 1.10.93 all'1.8.99, sulla differenza tra il canone di locazione della abitazione, che il medesimo datore erogava al proprietario dell'immobile (L. due milioni mensili), ed il canone di sublocazione da esso dipendente pagato alla Banca (inizialmente L. 459.794 ed alla fine 542.542 mensili). La Corte territoriale - accolta preliminarmente la eccezione di prescrizione quinquennale della contribuzione, giacchè la domanda del lavoratore, essendo stata proposta il 7.3 ed il 24.9.2001, e quindi oltre il quinquennio dal 1.1.96, non era idonea la mantenimento del previgente termine decennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 - riteneva
non prescritto solo il periodo dal 7.3.96 all'1.8.99, in cui però, affermava, la contribuzione non era accoglibile, perchè si era al di fuori della disposizione sull'imponibile contributivo di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, nè sussisteva un obbligo della Banca avente origine dalla contrattazione collettiva, per cui la differenza di canone pagata in più dal datore si traduceva in un onere dal medesimo volontariamente assunto, per il reperimento di un alloggio a favore del dipendente.

Avverso detta sentenza il S. ricorre con due motivi. Resiste la Banca con controricorso, mentre l'Inps ha depositato procura.

Entrambe le parti private hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata introdotto un termine di decadenza quinquennale per la denuncia del lavoratore, che non è previsto dalla legge, mentre sussisterebbe il termine di prescrizione quinquennale sottoposto alla condizione risolutiva qualora sia presentata la denuncia del lavoratore entro i dieci anni. Aderendo all'opposto indirizzo il lavoratore che presenti la denuncia di omissione contributiva non potrebbe mai risalire ai 10 anni precedenti e dovrebbe presentare successive denuncie ogni cinque anni.

Il motivo non merita accoglimento.

1. E' stato infatti già affermato (Cass. n. 4153 del 24/02/2006, e da ultimo Cass. n. 73 del 7/1/2009) che "In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed in relazione all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della L. n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine
decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza".

Si è affermato, in dette pronunzie, che la denuncia del lavoratore non si configura come atto interruttivo, non solo perchè non proviene dal creditore, ma anche perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ma di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni.

Si tratta sicuramente di una disposizione peculiare, giacchè la durata del termine prescrizionale viene ad essere determinata dal comportamento di un soggetto terzo rispetto al rapporto contributivo, che intercorre unicamente tra datore di lavoro ed ente previdenziale.

Vi è infatti da considerare che, per variare il termine prescrizionale (dieci o cinque anni), è sufficiente la denuncia del lavoratore all'Istituto previdenziale, di cui il datore può rimanere all'oscuro, dal momento che la legge non prescrive onere di informativa nei suoi confronti a carico del lavoratore denunciarne (in tal senso Cass. n. 1372 del 29 gennaio 2003 citata in ricorso).

1.1. Il legislatore non prescrive il termine entro il quale la denunzia debba essere inoltrata dal lavoratore interessato, al fine di determinare l'applicazione del termine decennale, tuttavia il complesso meccanismo prefigurato dalla legge conduce a ritenere che questa deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data della loro scadenza. Infatti il prolungamento del termine ha la possibilità di operare solo laddove il diritto non sia già venuto meno; in altri termini, affinchè il termine medesimo possa essere raddoppiato, occorre pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza, come fatalmente accadrebbe nel caso in cui, durante detto lasso di tempo non intervenisse la denunzia: in tal caso il diverso termine decennale non avrebbe più la materia cui applicarsi. Nulla infatti impedisce che alla scadenza del quinquennio operi l'ormai ordinario termine quinquennale, rispetto al quale
quello decennale costituisce deroga, dal momento che il legislatore usa l'espressione "salvi i casi di denuncia del lavoratore...". 1.2. La applicazione di questo principio - che è di piana applicazione per i contributi scaduti "dopo" l'entrata in vigore della legge, perchè il lavoratore è ormai avvertito che, in caso di mancata denunzia, il termine prescrizionale è quinquennale - può destare delle perplessità in relazione ai contributi scaduti "prima" dell'entrata in vigore della legge, perchè in tal caso l'abbreviazione del termine opera retroattivamente. Ad esempio i contributi dovuti per l'anno 1989 si sarebbero automaticamente prescritti nell'anno 1994, e quindi ancor prima della entrata in vigore della legge. In tal caso solo una denuncia inoltrata prima dell'entrata in vigore della legge, o anche nel periodo dal 17 agosto al dicembre 1995 sarebbe idonea a mantenere l'originario termine decennale. Detta interpretazione appare invero l'unica compatibile con il complesso
sistema configurato dalla legge, la quale non assicura alcuna possibilità di "salvezza" per il passato, giacchè equipara la sorte della contribuzione dovuta prima dell'entrata in vigore della legge (comma 9) a quella dovuta dopo (comma 10).

1.3. Non appare quindi condivisibile la sentenza di questa Corte n. 18540 del 2004, la quale, per ovviare a questo effetto, ha enunciato il principio per cui denuncia del lavoratore, affinchè valga il termine decennale, deve intervenire entro il quinquennio successivo, non già alla data in cui i contributi scadevano, ma al primo gennaio 1996, perchè per detto periodo - gennaio 1996, gennaio 2001 - opererebbe "una sospensione condizionata" del decorso della prescrizione. Ma questa "sospensione condizionata" non sembra però ricavabile dalla legge. Non è infatti ipotizzabile che il legislatore abbia concesso al lavoratore uno spatium deliberandi per effettuare la denuncia, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione, per tutto il quinquennio che va dal primo gennaio 1996 al primo gennaio 2001. Così opinando, infatti, non solo si finirebbe per disattendere l'intendimento chiaramente espresso dal legislatore, che era quello non già di allungare i termini di
prescrizione, ma di abbreviarli, ma soprattutto, restando incerta la sorte di alcuni contributi, in detto quinquennio 1996/2001 si creerebbe uno stato di paralisi: il contenzioso giudiziale sulla debenza dei contributi non avrebbe possibilità di decisione e si produrrebbe l'effetto paradossale per cui, nonostante la nuova legge, lo scadere del quinquennio dal momento in cui i contributi erano dovuti, sarebbe del tutto privo di rilevanza, non potendo mai escludersi il sopravvenire della denunzia in data successiva.

1.4. D'altra parte, quando il legislatore ha inteso sospendere il corso della prescrizione dei contributi, lo ha indicato espressamente, com'è avvenuto con la disposizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 7, per cui nell'ipotesi di periodi lavorativi non coperti da contribuzione relativi all'anno 1998, risultanti dall'estratto conto contributivo, (il che non è nella specie, onde questa disposizione di sospensione non è applicabile) il termine di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo, ossia il termine per la denuncia, è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal primo gennaio 2003.

Ed allora occorre concludere che per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga entro il 31 dicembre 1995, in parallelo con quanto previsto con gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.

1.5. Nè si può sostenere, come si osserva in ricorso, che il lavoratore, con la denuncia, non potrebbe mai risalire ai dieci anni precedenti la denunzia, perchè ciò invece è possibile, come sopra rilevato, ove questa intervenga quando il quinquennio non si è ancora maturato. Inoltre, in tal caso, il termine resta decennale e quindi non è necessario presentare la denunzia ogni cinque anni.

Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del termine quinquennale di prescrizione, salvaguardando tutta la contribuzione relativa al quinquennio anteriore alla denuncia (7.3.1996/1.8.99).

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e difetto di motivazione, perchè la sentenza non si sarebbe attenuta alla giurisprudenza in materia di sottoposizione a contribuzione della differenza canoni e non avrebbe spiegato perchè, pur riguardando un rapporto di lavoro, il vantaggio economico attribuito mediante contratto di sublocazione a canone inferiore rispetto a quello pagato dalla Banca, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto di lavoro. La differenza tra i due canoni non potrebbe quindi essere esclusa dalla base imponibile, stante la tassatività delle voci esonerate.

II motivo è fondato.

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa e fino al 31 dicembre 1997, comprende tutto ciò che in danaro o in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima.

Sulla tassatività dei titoli previsti dal secondo comma dell'articolo 12 la giurisprudenza di questa Corte è concorde (cfr.

Cass., S.U., 3 giugno 1985 n. 1292; Sez. Lavoro, 19 febbraio 1987 n. 1813; 2 giugno 1988 n. 3749; 6 settembre 1991 n. 9396; 26 marzo 1994 n. 2968; 1 agosto 1996 n. 6923; 27 luglio 1999 n. 8140). Non è pertanto consentito al giudice ricorrere alla interpretazione analogica per escludere dalla retribuzione imponibile, sulla base di una eadem ratio, erogazioni diverse da quelle espressamente elencate nel capo verso dell'art. 12. Solo il legislatore, con successive disposizioni, può estendere la esenzione contributiva ad istituti diversi da quelli previsti dalla norma citata.

2.1. Nella specie la differenza tra il canone di locazione pagato dalla Banca al proprietario dell'immobile ed il canone di sublocazione pagato alla Banca dal dipendente, si configura sicuramente come erogazione in natura da parte della Banca medesima al proprio dipendente. Si tratta infatti di un indubbio vantaggio per il lavoratore, consistente nel godimento di una dimora di valore superiore rispetto a quello corrispondente al canone pagato, la cui giustificazione non può che essere trovata nel rapporto di lavoro, non comprendendosi per quale altro titolo potrebbe essere dovuta. Si tratta quindi di qualcosa che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, che, ai sensi del citato art. 12, va integralmente sottoposto a contribuzione.

2.2. Detto regime contributivo cambia nel vigore della nuova disposizione che va applicata dal primo gennaio 1998, che abrogando la L. n. 153 del 1969, citato art. 12, detta le nuove regole in materia. Si tratta del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 il quale dispone che i contributi si versano sui redditi da lavoro dipendente (escludendone alcune voci che non interessano in questa sede). A sua volta l'art. 3, medesimo D.Lgs. (che ha modificato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48), dispone che fanno parte del reddito da lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro". Il citato art. 3, al comma 4, lett. c) indica poi espressamente il regime contributivo da applicare in caso di fabbricati concessi in locazione dal datore di lavoro. La disposizione è tesa proprio ad evitare che la retribuzione in natura costituita dalla messa a disposizione
dell'abitazione, sfugga integralmente all'onere contributivo, qualora il dipendente paghi un canone inferiore al suo valore e prevede che l'ammontare su cui pagare i contributi è pari alla "differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso". 2.3. Ne consegue che la differenza canone per cui è causa deve essere integralmente sottoposta a contribuzione per il periodo dal 7.3.1996 al 31.12.1997, in cui vigeva la L. n. 153 del 1969, art. 12, mentre per il periodo successivo i contributi andranno pagati sulla differenza tra la rendita catastale come sopra definita ed il canone corrisposto dal S.. Competerà al Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Bologna di effettuare i necessari conteggi, restando poi irrilevante il fatto, che, come sottolineato dalla Banca, il canone pagato si possa rivelare superiore alla
rendita catastale e che quindi non vi siano differenze contributive da versare.

Conclusivamente il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre va accolto il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna che si atterrà al principio di diritto enunciato nel paragrafo precedente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
 

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica