Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terz

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Creato Mercoledì, 17 Novembre 2010 13:17
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 11-11-2010 n. 4/10
Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus. Modifiche alla Circ. 9 gennaio 2009, n. 1.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 2.

Circ. 11 novembre 2010, n. 4/10 (1).

Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus. Modifiche alla Circ. 9 gennaio 2009, n. 1.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 2.

 

 

Agli


Enti ed associazioni interessate
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Capo dipartimento
   

Sede
 

Alle


Direzioni generali territoriali
   

Loro sedi


 

Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle imprese di autotrasporto di persone, in ordine alle modalità di rilascio della licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori per conto terzi effettuato con autobus, il punto 3) della circolare in oggetto indicata è sostituito nel seguente modo.


3. Rilascio licenza comunitaria


La Div 2, ricevuta la domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria, la sostituzione o il rinnovo della stessa, procede a verificarne la regolarità e ad accertare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti, di cui all'articolo 3 del citato Reg. (CEE) n. 684/92.

Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal Reg. (CEE) n. 684/92, la Div. 2 provvede a comunicare all'impresa richiedente, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui dall'accertamento non emergano motivi ostativi la Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

La licenza comunitaria ha validità quinquennale.

Alla licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è pari a Euro 14,62.

Il rilascio della licenza comunitaria avviene presso i locali della Div. 2.

La Div. 2, nel caso in cui l'impresa lo richieda espressamente, può procedere all'invio della licenza comunitaria per mezzo posta, previa acquisizione della marca da bollo da apporre sulla licenza comunitaria medesima.

L'insussistenza, o il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Reg. (CEE) n. 684/92, accertati dopo l'avvenuto rilascio della licenza comunitaria, comporta ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento comunitario, la revoca e il ritiro della stessa.

Al fine di evitare l'avvio di procedimenti volti alla revoca della licenza comunitaria, si invitano le imprese a voler prontamente comunicare alla competente Div. 2 le eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla stessa intervenuti dopo il rilascio della licenza comunitaria. In particolare assume rilevanza la sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'impresa in possesso dell'attestato di idoneità professionale stante l'obbligo per tale soggetto di fornire la propria professionalità ad una sola impresa.

Sul sito internet dello scrivente Ministero sarà ripubblicata la Circ. 9 gennaio 2009, n. 1 aggiornata con le modifiche apportate dalla presente circolare.


Il Direttore generale

Dr. Enrico Finocchi

 

Circ. 9 gennaio 2009, n. 1