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Ps - Pensione privilegiata - Condanna Ministero e Inpdap

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA

Ps - Pensione privilegiata - Condanna Ministero e Inpdap

 

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

 PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         Il Consigliere -- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2010, con l’assistenza del Segretario sig.ra --- sentito il Dott. ---- per l’I.N.P.D.A.P., nessuno presente per il ricorrente e per il Ministero dell’Interno;

visto il ricorso iscritto al n. 12216 del registro di Segreteria;

esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 12216 del registro di Segreteria, prodotto dal Sig. ###############, residente a omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti -----,nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e del Ministero dell’Interno, per riconoscimento del diritto a pensione privilegiata.

F A T T O

E’ ricorso avanti a questa Sezione, con atto di gravame nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. e del Ministero dell’Interno depositato il 26 marzo 2009, il Sig. ###############, come sopra rappresentato e difeso.

Sostituto Commissario della Polizia di Stato posto in quiescenza dal 2.5.2008, ha riportato di essere affetto dalle seguenti infermità: (1) “contusione orbitaria snx – f.l.c. labbro superiore/contusione alla regione cervicale”; (2) “artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 con sciatalgia”; (3) “ipertensione arteriosa con complicanza d’organo”; (4) “tendinopatia calcifica bilaterale”; (5) “ernia discale L5-S1 con sofferenza radicolare L5”.

Ha quindi riferito di aver prodotto in data 8.5.2008 richiesta al Ministero dell’Interno di riconoscimento del suo diritto a pensione privilegiata ordinaria per tutte le predette infermità; per quella sub (5) di aver prodotto istanza di pensione di privilegio anche in data 28.11.2007.

Ha soggiunto che la dipendenza da causa di servizio, presupposto di tale riconoscimento pensionistico, gli è stata già accordata per le infermità sub (1) (ha allegato verbale n. 40 dd. 11.2.1980 dell’Ospedale Militare di Trieste) e sub (2) (ha allegato verbale n. 367 dd. 7.11.1990 della C.M.O. di Udine), con giudizio per la prima di non classificabilità e per la seconda di ascrivibilità a categoria 8^ di Tabella A massima (sebbene – ha sostenuto il ricorrente – sia stata indicata in successivi verbali la “Tabella B” massima, presumibilmente per un errore materiale).

Per l’infermità sub (3) – ha quindi rilevato il ricorrente – la dipendenza dal servizio è stata invece negata dal Ministero dell’Interno (sia pur con riferimento alla domanda di equo indennizzo, ma con implicito disconoscimento anche per la domanda pensionistica) con D.M. n. 1173/R dd. 20.6.2008 basato sul parere dd. 11.7.2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, competente, dopo il D.P.R. 461/2001, ad accertare l’eventuale derivazione da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti.

Per le infermità sub (4) e sub (5) non sussiste accertamento amministrativo di eventuale dipendenza; l’infermità sub (4) è stata comunque ascritta dalla Commissione Medica di Padova – ha osservato - alla Tabella B (sempre a fini di equo indennizzo, con verbale dd. 27.6.2007).

Il ricorrente ha quindi assunto sussistere dipendenza causale dal servizio per tutte le infermità elencate ed ha in tal senso riferito le gravose condizioni del lavoro svolto sin dall’anno 1975 nella Polizia di Stato e pertanto l’incidenza delle stesso sull’insorgere ed aggravarsi di tali patologie.

Ha riferito dei pareri resi da organi amministrativi e sanitari della Polizia di Stato, orientati, diversamente dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ad affermare tale dipendenza per l’infermità ipertensione arteriosa ed ha allegato altresì, a sostegno, una relazione medico-legale (Dott. ----).

Ha quindi affermato che il fatto che il Ministero dell’Interno non si sia pronunciato entro termini di cui agli artt. 2 della L. 241/1990 e 5, 6, 7, 10 e 11 del D.P.R. 461/2001 sulla sua domanda di pensione privilegiata, non può altrimenti leggersi - anche in collegamento con l’espresso disconoscimento (sia pure a fini di equo indennizzo) della dipendenza da servizio dell’infermità sub (3) - che come silenzio rigetto della domanda pensionistica, con conseguente suo diritto a proporre ricorso giurisdizionale a fini di riconoscimento della pensione di privilegio per tutte le infermità denunciate.

Ha quindi chiesto che sia disposta una C.T.U. medico-legale o comunque una verifica giudiziale in merito alla dipendenza da servizio e alla classifica a fini pensionistici delle infermità denunciate e per tale consulenza ha nominato consulente tecnico di parte il Dott. ############### ############### di Duino Aurisina (TS).

Ha infine concluso per riconoscimento della dipendenza da servizio anche per le infermità sub (3), (4) e (5), con classificazione delle stesse nei seguenti termini: inf. sub (3) Tabella A  categoria 8^; inf. sub (4) Tabella B; inf. sub (5) tabella A categoria 8^.

Per l’infermità sub (2), già riconosciuta dipendente da servizio, ha chiesto ascrizione a Tabella A categoria 8^.

Quindi per le predette quattro infermità più quella sub (1) il ricorrente ha chiesto complessivamente riconoscimento di pensione privilegiata di 7^ categoria di Tabella A a vita, ovvero di quella migliore categoria che riterrà la consulenza disposta dall’Ufficio, con condanna delle Amministrazioni convenute a corrispondere tale pensione ed i relativi ratei arretrati con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell’insorgenza del diritto al saldo; spese di causa rifuse.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria depositata il 6 novembre 2009 nella quale, osservando che il ricorrente ha impugnato il D.M. n. 1173 del 20.6.2008 relativo ad un riconoscimento di equo indennizzo, ha chiesto che sia dichiarato da questa Corte il difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia.

L’I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29 gennaio 2010 nella quale ha riferito che sulla domanda pensionistica del Sig. ###############, pervenuta all’Istituto il 22.7.2008, non vi è stata alcuna pronuncia essendo ancora in corso la relativa istruttoria.

Ha pertanto chiesto che il gravame sia dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire; spese rifuse.

All’udienza del 16 febbraio 2010, nessuno presente per il Ministero dell’Interno, sono stati sentiti l’Avv. -- per il ricorrente ed il Dott. -- per l’I.N.P.D.A.P. che hanno confermato le rispettive riferite tesi e richieste.

L’Avv. -- ha in particolare sostenuto che deve escludersi sia l’eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sia l’inammissibilità del ricorso dedotta dall’I.N.P.D.A.P., in quanto sulla domanda pensionistica del ricorrente deve ritenersi essersi formata, anche per inerzia procedurale, una sostanziale condizione di silenzio-rigetto.

Ad esito dell’udienza questo Giudice, ritenuta la necessità di acquisire consulenza tecnica in ordine alla questione medico – legale alla base della vertenza, ha disposto, come da ordinanza n. 11/10, l’interpello sul caso della Commissione Medico Legale Regionale di Trieste.

Detta Commissione ha riferito con relazione pervenuta alla Sezione il 21 maggio 2010.

All’udienza del 19 ottobre 2010, nessuno presente per il ricorrente e per il Ministero dell’Interno, è stato sentito il Dott. --- per l’I.N.P.D.A.P. che ha dichiarato che l’Istituto prende atto dell’esito della consulenza e si rimette alle decisioni del Giudice.

D I R I T T O

Preliminarmente va rilevato che non ha fondamento la richiesta dell’I.N.P.D.A.P. che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire, ad asserito motivo che sulla domanda presentata dal ricorrente in via amministrativa non era ancora intervenuta una pronuncia da parte dell’Istituto previdenziale alla data di proposizione del ricorso, essendo ancora in corso la relativa istruttoria.

L’eccezione è infondata dovendosi rilevare che la domanda di pensione di privilegio del Sig. ###############, proposta all’Amministrazione di appartenenza l’8.5.2008, risultava non aveva ottenuto tempestivo riscontro, positivo o negativo, nel mese di marzo 2009 quando l’interessato proponeva il ricorso giurisdizionale ad odierna decisione.

E’ ben vero – come osserva l’I.N.P.D.A.P. – che dopo il ricevimento dell’istanza del ricorrente il procedimento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 era stato avviato.

Era stata infatti acquisita dall’Amministrazione di appartenenza del Sig. L la documentazione amministrativa, che era stata quindi trasmessa per il parere medico-legale alla competente Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Padova.

E’ tuttavia fuori discussione che detto parere non era stato ancora richiesto alla Commissione alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale nel mese di marzo 2009, quasi un anno dopo l’istanza dell’interessato (tale parere veniva infatti richiesto, acquisita la documentazione amministrativa, solo il 12 agosto 2009, v. nota n. 3 allegata alla mem. I.N.P.D.A.P. dd. 25.1.2010).

Pertanto, alla data della proposizione del ricorso, risultavano ampiamente disattesi i termini procedimentali di cui agli artt. 5 e segg. del D.P.R. 461/2001 e ciò giustificava e rendeva ammissibile, per sostanziale formarsi di un silenzio-rifiuto sull’istanza proposta in via amministrativa, che dall’interessato fosse adita la sede giurisdizionale.

Si rammenta, peraltro, che non è prevista,  per i giudizi pensionistici avanti alla Corte dei Conti, una procedura di accertamento del silenzio-rifiuto analoga a quella stabilita per la Giustizia Amministrativa già dall’art. 21 bis della L. 1034/1971 ed ora dall’art. 31 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Come infatti è stato condivisibilmente già rilevato in giurisprudenza (Sez. Emilia Romagna n. 174 del 5.3.2008), la regola della previa formalizzazione del silenzio rifiuto mediante autonoma azione di accertamento non è suscettibile di attuazione per i giudizi in materia di pensione avanti alla Corte dei Conti, “mancando disposizioni espresse in tal senso ed a fronte, per contro, della regola generale che consente a questo Giudice, nel giudizio sul rapporto, di procedere all’accertamento dei diritti prescindendo dalle regole sulla impugnazione degli atti amministrativi e persino dalle stesse censure di parte ricorrente ...  vale considerare che non sussiste avanti a questo Giudice la medesima ratio che ha sotteso alla emanazione della regola della previa impugnazione del silenzio, che tutela sia il diritto alla difesa dell’interessato di fronte ad un comportamento omissivo della Amministrazione, sia il rispetto delle regole decadenziali imposte in tema di impugnazione degli atti amministrativi. Nel processo pensionistico, anzi, l’esigenza prima del pensionato di fronte alla inerzia della Amministrazione non è quella di vedersi concessa dall’ordinamento una legittimazione ad impugnare l’atto (o il silenzio), ma è proprio quella di evitare che la inerzia stessa porti ad una applicazione distorta ed elusiva delle regole dell’agire della Amministrazione, stabilite dal Legislatore, come si è visto, in maniera da regolare il procedimento componendo due posizioni contrapposte, entrambe meritevoli di tutela”.

Quindi, ancora in via pregiudiziale, si osserva che il convenuto Ministero dell’Interno ha eccepito che il ricorrente ha impugnato il D.M. n. 1173 del 20.6.2008 relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo ed ha pertanto chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizionale di questa Corte in favore del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia.

La richiesta è priva di fondamento in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero, il ricorrente non impugna detto D.M., bensì chiede nel merito, evidenziando il silenzio rigetto formatosi sulla domanda prodotta in via amministrativa, che sia riconosciuto il suo diritto alla pensione di privilegio (e quindi non all’equo indennizzo, per il quale viene riferito pendente altro ricorso avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia).

Tale domanda pensionistica è pertanto di giurisdizione di questa Corte.

Passando al merito del gravame, si osserva quindi che con ordinanza n. 11/10 questo Giudice ha chiesto alla Commissione Regionale di Trieste di fornire motivato parere sulle questioni medico-legali che interessano la causa, sintetizzate nei seguenti quesiti: 

- quale era la diagnosi da porsi al Sig. ###############, alla data della cessazione dal servizio (2.5.2008), per le infermità indicate in atti come (1) “contusione orbitaria snx – f.l.c. labbro superiore/contusione alla regione cervicale”, (2) “artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 con sciatalgia”, (3) “ipertensione arteriosa con complicanza d’organo”, (4) “tendinopatia calcifica bilaterale”, (5) “ernia discale L5-S1 con sofferenza radicolare L5”;

- se tali infermità (anche quelle indicate sub (1) e sub (2) per le quali sussiste una dichiarazione di dipendenza da servizio non espressa dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) erano da ritenersi dipendenti, in termini di causa o di concausa necessaria e preponderante, da fatti del servizio prestato dal nominato nella Polizia di Stato;

- in ipotesi di affermata dipendenza da servizio, indicazione della classifica a fini pensionistici (singolarmente e per il complesso) relativamente alle infermità riconosciute dipendenti.

La Commissione, sottoposto a visita diretta il ricorrente e sentito il Dott. ############### ###############, consulente tecnico del medesimo, ha espresso, in data 30.3.2010, motivato parere che le infermità di cui il ricorrente era alla data della cessazione del servizio (2.5.2008) ed è tuttora affetto, andrebbero più correttamente inquadrate sotto il profilo diagnostico come: (1) “contusione orbitaria snx - f.l.c. labbro superiore/contusione alla regione cervicale”, (2) “artrosi cervicale e lombare con discopatia L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con sofferenza radicolare L5”, (3) “ipertensione arteriosa, con pregresso episodio di encefalopatia ipertensiva”, (4) “tendinopatia calcifica bilaterale di spalla”.

Ciò – ha osservato la Commissione - in quanto la patologia rachidea, sotto il profilo clinico e funzionale, rappresenta un unico complesso invalidante e l’ipertensione arteriosa, dopo l’episodio di encefalopatia con la quale si è avuto l’esordio clinico, appare ora asintomatica, perché ben controllata dalla terapia.

Quindi, previa articolata motivazione, ha concluso che tutte le infermità soprariferite debbono ritenersi dipendenti, almeno a livello concausale efficiente, dall’attività di servizio prestata dal ricorrente.

Infatti - nulla quaestio per l’infermità sub (1) - la Commissione ha rilevato, per le infermità riferibili all’apparato locomotore, che le stesse “in considerazione al servizio esterno svolto per anni dal periziato, con esposizione ai rigori delle intemperie, a sforzi fisici (ad es. in colluttazione con delinquenti), guida professionale di automezzi (con posture coatte prolungate), sono da ritenere dipendenti, almeno a livello concausale efficiente, dall’attività lavorativa di servizio”.

Quanto all’ “ipertensione arteriosa”, la Commissione ha ritenuto di ammettere nel caso specifico l’efficienza concausale dello stress psicoemotivo nella genesi di questa malattia, considerando in particolare il lungo servizio svolto dal ricorrente, per svariati anni, dapprima in attività operative e successivamente in compiti delicati che comunque richiedevano rapporti con l’utenza molto impegnativi (contestazioni di infrazioni, comunicazione di eventi luttuosi, ecc.).

Quanto a classifica a fini pensionistici, l’incaricata Commissione medico-legale ha quindi affermato di ritenere che la l’infermità sub (1) non ha determinato una invalidità permanente apprezzabile, che l’infermità sub (4) è ascrivibile alla Tabella B e che le infermità sub (2) e sub (3)  siano entrambe ascrivibili all’8^ categoria in ragione di un quadro clinico e di un danno funzionale sostanzialmente modesti.

Pertanto - ha concluso - deve ritenersi riconoscibile, per cumulo, una invalidità ascrivibile alla 7^ categoria.

Ciò premesso, esaminati gli atti, ritiene questo Giudice di condividere e recepire in decisione il riferito parere, che risulta adeguatamente motivato e convincente nelle sue conclusioni.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del Sig. ############### ad una pensione privilegiata di 7^ (settima) categoria vitalizia di Tabella A a far data dalla cessazione dal servizio.

Va precisato peraltro che nel caso di specie non assume rilievo a fini economici l’infermità ascritta dalla Commissione alla Tabella B, attesi gli effetti del combinato disposto degli artt. 69, secondo comma, e 67, quarto comma, del D.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori emolumenti di pensione arretrati da corrispondere al ricorrente sono dovuti (art. 429, comma 3, c.p.c.) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (determinata, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c., alla stregua degli indici rilevati dall’I.S.T.A.T. anno per anno) a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo.

Il cumulo di interessi e rivalutazione è peraltro da riconoscersi solo parzialmente, ovvero la rivalutazione solo quale eventuale integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione I.S.T.A.T. dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. in tal senso Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/QM del 2002).

La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

Tali spese si liquidano, tenuto conto del valore e della non complessità della causa, nell’importo di € 1.200 per diritti ed onorari, più spese generali (12,5% su diritti ed onorari), I.V.A. e C.P.A.

La condanna alle spese riguarda tutte e due le Amministrazioni convenute (nella misura del 50% ciascuna), atteso che emergono ritardi procedimentali, nell’applicare o sollecitare il rispetto del D.P.R. D.P.R. 461/2001, imputabili ad entrambe.

P.Q.M.

il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso prodotto dal Sig. ############### e per l’effetto riconosce il diritto del medesimo, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, ad una pensione calcolata nella misura di privilegio sulla base della 7^ categoria di Tabella A;

2) condanna l’I.N.P.D.A.P. a corrispondere detta pensione, nonché i maggiori emolumenti arretrati maggiorati, dalla scadenza dei singoli ratei di pensione sino al saldo, di interessi legali e di rivalutazione monetaria (indici ISTAT) nei limiti dell’eventuale maggior danno;

3) condanna l’I.N.P.D.A.P. ed il Ministero dell’Interno, nella misura del 50% ciascuno, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.200 per diritti ed onorari, più spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Trieste nell'udienza del giorno 19 ottobre 2010.

                                                IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                               f.to -

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2010.

                                                IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                     f.to dott. -

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.

                                                IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                      f.to -

In esecuzione del sopraesteso decreto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Trieste 19.10.2010

       IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                              f.to dott.-

 

IONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 172 2010 Pensioni 19-10-2010

 
   

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