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Circ. n. 300/A/1/42175/109/42 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S.

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Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 29-12-2005 n. 300/A/1/42175/109/42
Articoli 186 e 187 del Codice della strada come modificati dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. Direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

D.L. 27 giugno 2003, n. 151

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

L. 1 agosto 2003, n. 214

 


Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42

Articoli 186 e 187 del Codice della strada come modificati dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. Direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 


1. Premessa.

 

La legge 1 agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, ha introdotto sostanziali modifiche agli artt. 186 e 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), per facilità di consultazione qui acclusi (Allegati 1, 1-bis).

Lo sforzo del legislatore è da sempre orientato a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e gli effetti drammatici in termini di pericolo per la sicurezza stradale e di incidentalità che da tali stati discendono, a causa della distorta percezione della realtà.

In ragione di ciò e coerentemente con l'obiettivo - condiviso anche in ambito europeo - di ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti, con le citate modifiche sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di Polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.

Quanto sopra premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali, per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti, disegnate dalle norme e ascritte alla responsabilità degli organi di Polizia stradale.

 

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2. La guida in stato di ebbrezza alcolica.

 

La completa riscrittura dell'articolo 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), avvenuta per effetto della legge n. 214 del 2003, non ha interessato la definizione del reato di guida in stato di ebbrezza da alcool ma ha significativamente mutato i presupposti e le modalità del suo accertamento.

La nuova formulazione dei commi 3 e 4 consente ora all'organo di polizia di imporre al conducente accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue, anche in assenza di evidenti indici sintomatici caratteristici.

 

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2.1. Accertamenti preliminari.

 

Al solo scopo di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di un controllo con l'etilometro, la nuova disposizione dell'art. 186, comma 3 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), stabilisce che gli organi di Polizia stradale possano sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Si tratta di accertamenti e di prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, a condizione che ciò garantisca il rispetto della riservatezza personale e dell'integrità fisica.

Ne consegue che gli accertamenti e le prove non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, sia pure in presenza di personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili.

In altre parole la norma, che ha l'evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate, consente agli organi di Polizia stradale, in occasione di controlli ordinari ovvero a campione, di richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari anche se essi non manifestino sintomi tipici d'abuso di alcool.

Il conducente è obbligato a sottoporsi all'accertamento preliminare; nel caso si rifiuti, saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 186 del Codice della strada, le stesse previste per il reato di guida in stato di ebbrezza, comprensive delle sanzioni amministrative accessorie, secondo quanto previsto dal comma 7.

 

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2.2. Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari.

 

Garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore.

Occorre precisare che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). L'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.

 

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2.3. Facoltà di accompagnare il conducente presso gli uffici di Polizia.

 

Quando gli accertamenti o le prove preliminari abbiano espresso un esito positivo, o si sia in presenza di un incidente stradale, ovvero il soggetto abbia dato altrimenti motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza alcolica, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare direttamente sul posto un esame con strumenti e procedure indicate nel citato Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), oppure, se questi non sono disponibili e non possano essere fatte giungere sul luogo unità appositamente attrezzate, possono disporre - sempre al medesimo fine - l'accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio di Polizia.

Non si tratta, perciò, di una misura restrittiva della libertà personale, poiché la norma non consente di disporre l'accompagnamento coattivo della persona che rifiuti l'esame con l'etilometro. In questa ultima ipotesi, tuttavia, saranno applicate a carico dell'utente le sanzioni previste per il rifiuto di cui al citato comma 7.

Per tali motivi la facoltà di accompagnare il conducente non richiede l'espletamento di formalità o l'attivazione di garanzie difensive.

Inoltre, atteso il ragionevole sospetto che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l'etilometro possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del veicolo di servizio.

Durante l'espletamento di tali procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente, provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico.

 

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2.4. Accertamento in caso di incidente stradale.

 

In caso di incidente stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l'art. 186, comma 4 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), consente agli organi di Polizia stradale di procedere ad accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza.

Tale facoltà non comporta l'obbligo di sottoporre a controllo con etilometro tali soggetti, ma si limita a definire il potere di accertamento dell'organo di polizia. Pertanto l'esame con etilometro nei riguardi dei conducenti, al fine di graduare la successione nel tempo delle azioni connesse all'intervento sul luogo dell'incidente, dovrà tenere conto delle concrete circostanze in cui il sinistro si è verificato e delle prioritarie esigenze di ricostruzione dell'evento e di ripristino delle nomali condizioni di circolazione.

L'impianto normativo, peraltro, pur legittimando l'accertamento con etilometro, non esclude la possibilità di effettuare un accertamento preliminare con i dispositivi di cui al precedente paragrafo 2.1. Pertanto, si ritiene che, ove possibile, sia sempre compiuto un accertamento qualitativo su tutti i conducenti coinvolti, allo scopo di evidenziare i casi nei quali procedere poi ad accertamenti più accurati.

 

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2.5. Accertamento sanitario nei riguardi dei conducenti sottoposti a cure mediche.

 

Il comma 5 dell'art. 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), in caso d'incidente stradale in cui il conducente sia rimasto ferito e sia ricorso a cure mediche, prevede che l'accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del Codice della strada.

La richiesta concerne la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza alcolica.

Questa attività può svolgersi con l'ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull'esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell'interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico.

Le complesse procedure che discendono dagli accertamenti dello stato di ebbrezza in ambito ospedaliero e che hanno limitato fino ad oggi un'attività di accertamento su larga scala, potranno essere svolte secondo le linee guida che sono state predisposte da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute, insieme ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di orientare l'attività delle strutture sanitarie e degli organi di polizia e, pertanto, per dare uniformità alla documentazione amministrativa prodotta.

La richiesta di sottoposizione ad analisi può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e con la modulistica allegata (Allegato 2 - Allegato 3).

Le procedure operative concernenti le richieste di esami e la trasmissione del loro esito, dovranno costituire oggetto di preventive intese tra gli organi di Polizia stradale e le diverse strutture sanitarie presenti sul territorio e con i competenti organi regionali di coordinamento.

 

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2.6. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

 

La riformulazione dell'art. 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) ha introdotto nuove ipotesi di reato in tema di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti circa l'alterazione psicofisica derivante dall'alcool.

Viene infatti punito con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza, non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame con etilometro - confermando la precedente disciplina - ma anche chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchiature portatili, ovvero chi non consente il proprio accompagnamento per l'esame con etilometro presso l'ufficio di polizia, ed infine, chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera che ha prestato le cure mediche. Tale ultima ipotesi comprende anche il rifiuto opposto al sanitario incaricato dall'organo di Polizia stradale di effettuare l'accertamento; lo stesso sanitario documenterà il rifiuto ricevuto e sulla base di questa documentazione l'organo di Polizia stradale richiedente procederà alla denuncia per il reato previsto dall'art. 186, comma 7 del Codice della strada.

 

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3. La guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Come per il contrasto della guida in stato di ebbrezza ed in coerenza con l'obiettivo di una sensibile riduzione del numero dei sinistri stradali, anche le nuove disposizioni dell'art. 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) hanno significativamente mutato i presupposti e le modalità di accertamento dello stato di alterazione correlato all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infatti, sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di Polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di alterazione psicofisica.

Peraltro, diversamente da quanto accade per l'ebbrezza alcolica, la nuova disciplina - in ragione della complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - non sembra consentire all'operatore di Polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato previsto dall'art. 187 del Codice della strada solo sulla base di dati comportamentali evidenziati, prevedendo che questa valutazione sia compiuta da personale sanitario.

 

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3.1. Accertamenti preliminari.

 

La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), consente di effettuare accertamenti preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare tracce dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di sintomi caratteristici.

Ne deriva un ampliamento delle possibilità di controllo e, dunque, l'elevazione del numero dei soggetti esaminati.

La verifica qualitativa prevista dall'art. 187, comma 2 del Codice della strada, non è un accertamento analitico o un esame diagnostico e, perciò, può essere effettuato direttamente da parte degli organi di Polizia stradale.

Tali test di screening sono preordinati solo ad acquisire elementi utili per motivare l'ordine al conducente di sottoporsi ad accertamenti più accurati che dovranno essere svolti solo in ambito ospedaliero o presso altre strutture sanitarie fissi o mobili equiparate, con le metodiche diagnostiche previste dalla scienza medica.

I risultati degli accertamenti preliminari non costituiscono fonte di prova per il reato in esame e, nell'ambito dell'attività di indagine, dovranno essere adeguatamente documentati dagli organi di Polizia stradale.

 

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3.2. Modalità di effettuazione degli accertamenti preliminari.

 

Gli accertamenti preliminari consistenti in accertamenti qualitativi non invasivi o in prove possono essere svolti solo nel luogo in cui la persona è stata fermata nel rispetto della riservatezza personale e dell'integrità fisica. Da ciò discende che gli accertamenti in parola non potranno sostanziarsi in esami clinici o di laboratorio sul sangue.

Tuttavia, nel rispetto dei principi sopraindicati, possono essere effettuati, anche sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale, accertamenti su altri liquidi biologici (urina, saliva, etc.), in grado di fornire, secondo i principi della scienza medica, indizi circa il recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli accertamenti preliminari sono obbligatori ma non possono essere eseguiti coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona che vi è sottoposta.

Ne discende che il conducente al quale viene richiesto di sottoporsi a queste verifiche preliminari potrà rifiutarsi, ma nei suoi confronti saranno applicate le specifiche sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo (art. 187, comma 8, del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992).

 

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3.3. Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari.

 

Gli accertamenti preliminari possono essere compiuti mediante apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, ovvero mediante strumenti tecnici, dispositivi di controllo, test, che consentano di verificare alterazioni significative del comportamento del conducente correlabili, presumibilmente, all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli apparecchi, i dispositivi e gli strumenti tecnici di controllo, compresi quelli monouso, nonché i test, prima citati, devono garantire rapidità e praticità d'uso, e possibilità di impiego in ogni condizione ambientale.

Per assicurare un accettabile grado di affidabilità dei risultati, possono essere utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, relativa alla Direttiva 98/78/CE in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro ovvero, in mancanza, i dispositivi approvati dal Ministro della salute sulla base di verifiche e prove effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso di tali strumenti sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati i riferimenti dell'approvazione rilasciata dal Ministero della salute, o da altro organismo riconosciuto, rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

 

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3.4. Accompagnamento per l'accertamento sanitario.

 

Gli operatori di Polizia stradale possono accompagnare presso strutture sanitarie i conducenti per i quali l'accertamento preliminare abbia espresso un esito positivo, ovvero che gli stessi operatori abbiano ragionevole motivo di ritenere sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La facoltà concessa all'organo di polizia si sostanzia solo nella possibilità di invitare il soggetto a sottoporsi ad un accertamento sanitario.

Non essendo tale accompagnamento una misura restrittiva della libertà personale, la norma non consente di disporre l'accompagnamento coattivo della persona che si rifiuti. Nei suoi confronti saranno conseguentemente applicate le sanzioni previste per il reato di rifiuto di accertamento, previsto dal comma 8 dell'art. 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) che rimanda alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 186 del Codice della strada.

Pertanto, come per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, tale accompagnamento non richiede l'espletamento di formalità o l'attivazione di garanzie difensive. (Per quanto attiene il veicolo condotto dal soggetto sottoposto al controllo, vedi paragrafo 2.3).

 

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3.5. Richiesta di accertamento sanitario e modalità di effettuazione degli esami.

 

La richiesta di sottoporre ad accertamento medico la persona accompagnata presso la struttura ospedaliera deve essere avanzata in forma scritta dall'organo di polizia procedente utilizzando il modulo accluso (Allegato 3).

L'interessato è obbligato a sottoporsi ai prelievi e l'eventuale rifiuto configura, anche in questo caso, il reato di cui al comma 8 dell'art. 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). Tuttavia, quando è richiesto il prelievo congiunto di più di un liquido biologico (es. sangue ed urina), il rifiuto di effettuare solo uno di essi non configura gli estremi del reato in argomento.

Trattandosi di accertamento obbligatorio ma che non può essere svolto in modo coattivo, prima di procedere al prelievo di liquidi biologici dovrà essere formalmente acquisito il consenso dell'interessato.

La definizione in concreto delle modalità di presentazione della richiesta, delle tecniche di svolgimento dell'esame e della successiva trasmissione degli esiti all'organo di polizia richiedente, dovranno costituire oggetto di intese con la Direzione sanitaria delle strutture ospedaliere presenti sul territorio.

 

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3.6. Accertamento in caso di incidenti stradali.

 

La formulazione del comma 4 dell'art. 187, a differenza dell'omologo comma 4 dell'art. 186, non prevede espressamente la facoltà di accompagnare il conducente coinvolto in un incidente stradale presso strutture sanitarie. Tuttavia prevede che le strutture sanitarie effettuino gli accertamenti in questione sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, tanto da consentire anche la possibile estensione all'accertamento del tasso alcolemico.

Occorre inoltre precisare che la norma, pur legittimando l'accertamento medico presso una struttura ospedaliera o assimilata, non esclude la possibilità di effettuare, in caso d'incidente, un accertamento preliminare con dispositivi di screening, meno invasivi e più veloci che potranno costituire lo strumento di verifica da utilizzare in tutti i casi in cui non sia evidente lo stato di alterazione psico-fisica del conducente coinvolto nel sinistro.

La richiesta concernente la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico, finalizzato ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso il quale il conducente è stato trasferito per le cure mediche.

 

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3.7. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

 

Anche la previsione del comma 8 dell'art. 187 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), rinviando integralmente alle sanzioni previste dall'art. 186 del Codice della strada, ha introdotto ulteriori ipotesi di reato, relativa al rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato di alterazione.

Viene, infatti, punito non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame presso struttura ospedaliera ma anche chi rifiuta di sottoporsi ad un accertamento preliminare ovvero non acconsente all'accompagnamento presso il presidio ospedaliero per l'esame tecnico finalizzato all'accertamento dello stato di alterazione.

Viene inoltre punito il rifiuto del conducente, ricoverato a seguito di incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera. La stessa sanzione si applica anche quando il rifiuto non sia opposto direttamente agli organi di Polizia stradale ma sia manifestato al sanitario che, prestando le cure mediche, era stato incaricato dall'organo di Polizia stradale di procedere all'esame.

In questo ultimo caso è lo stesso sanitario a documentare il rifiuto opposto, mentre sulla base di tale documentazione l'organo di Polizia stradale procederà alla denuncia.

 

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4. Aspetti procedurali.

 

4.1. Attività di Polizia giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda gli aspetti processuali penali ai fini della denuncia del reato di guida in stato di ebbrezza, si richiama anzitutto l'attenzione sulla modifica dell'art. 186, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) che ha trasferito al Tribunale la cognizione di questo reato, in precedenza attribuita al Giudice di pace ai sensi dall'art. 4, comma 2, lett. q, del D.Lgs. n. 274 del 2000.

Si ritiene inoltre che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 186 del Codice della strada (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di Polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3, c.p.p.

Anche l'attività compiuta dagli organi di Polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe, ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di Polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3 c.p.p.

Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp. att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).

Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.

Va precisato che, avuto riguardo al luogo, nonché alle modalità di accertamento del tasso alcolico, e salvo il caso in cui il difensore possa essere presente in tempi molto brevi, l'inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente subordinato all'arrivo di quest'ultimo, in ragione del fatto che il trascorrere del tempo dal momento dell'ingestione dell'alcool determina una graduale riduzione del tasso alcolico il cui livello, invece, per essere concretamente riferibile all'attività di guida, deve essere accertato nell'immediatezza del controllo.

Qualora gli accertamenti diano esito positivo, occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti:

a) un verbale che documenti l'elezione di domicilio, secondo le forme richieste dall'art. 349 c.p.p. (Allegato 4), l'eventuale nomina del difensore di fiducia e l'autorizzazione rilasciata a persona idonea a condurre il veicolo fino al luogo indicato dall'interessato oppure fino alla più vicina autorimessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 3, e 187, comma 7 del Codice della strada;

b) un verbale secondo il modello allegato (Allegato 5 per alcool - Allegato 6 per droga), che documenti l'operazione di accertamento svolta, con specifica annotazione che, richiamando espressamente l'art. 114 disp. att. c.p.p., attesti l'avvenuta informativa al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore; il verbale deve contenere anche la descrizione dei fatti che hanno determinato l'effettuazione degli accertamenti qualitativi o delle prove nonché il loro esito;

ovvero deve dare atto che il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure descrivere i sintomi che lo stesso abbia evidenziato facendo ragionevolmente ipotizzare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Secondo le disposizioni dell'art. 366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b), unitamente a tutta la documentazione probatoria dell'esito dell'attività di accertamento svolta sulla persona (ad es. il tagliando stampato dall'etilometro), nonché la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale la persona è stata accompagnata, dovranno essere depositati entro il terzo giorno successivo presso la cancelleria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato.

 

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4.2. Profili procedurali specifici per l'accertamento del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

 

Per quanto riguarda le procedure da seguire nell'attività di accertamento del reato in argomento occorre premettere che, diversamente da quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, la competenza in materia appartiene al Giudice di pace. Infatti, come autorevolmente argomentato dal Ministero della giustizia con la nota 17 maggio 2004 (Allegato 7), le modifiche normative dell'art. 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), apportate dalla legge n. 214 del 2003, non hanno interessato l'art. 187 del Codice della strada, con la conseguenza che la competenza a giudicare del reato non è stata trasferita al Tribunale.

Qualora gli accertamenti abbiano dato esito positivo, si procederà come indicato ai punti a) e b) del paragrafo 4.1. Qualora, invece, l'esito delle analisi sui liquidi biologici (richiesto per l'accertamento del reato di cui all'art. 187 del Codice della strada) sia disponibile in tempi successivi all'effettuazione del prelievo, entro il temine di tre giorni dovrà essere comunque depositata la restante documentazione facendo riserva di trasmissione dell'esito delle analisi.

 

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4.3. Coordinamento degli interventi.

 

I Signori Prefetti vorranno promuovere ogni opportuna iniziativa al fine di sollecitare la collaborazione di tutte le Amministrazioni e Uffici interessati dalla complessa problematica, per selezionare gli obiettivi da raggiungere in funzione delle connotazioni del fenomeno infortunistico sul territorio e per individuare in concreto le risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei fondi destinati agli enti locali per la progettazione di iniziative a favore della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge n. 144 del 1999.

 

I Signori Prefetti sono pregati, infine, di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.

 

 

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Allegato 1

 

Art. 186, D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

 

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992).

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

 

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Allegato 1-bis

 

Art. 187, D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285

Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

 

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.

 

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Allegato 2

 

 

(intestazione Ufficio di Polizia che procede) 
 
ALLA DIREZIONE SANITARIA 
AZIENDA ASL/OSPEDALIERA DI    
 
Oggetto: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) [1]. 
 
Sig.    
nato/a il      
residente in     via   
coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso il presidio  
ospedaliero di   
 
Il sottoscritto Ufficiale /agente di Polizia giudiziaria   
in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all'art. 186, c. 5 del Codice della strada [3], 
ed ai sensi dell'art. 348, comma 4°, c.p.p. [2], 
 
CHIEDE 
 
al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di    
- l'effettuazione sulla persona nominata in oggetto, di accertamenti medici tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso l'impiego di un etilometro omologato ovvero attraverso un  
prelievo ematico con il consenso dell'interessato ovvero, in mancanza, attraverso la ricerca dei segni clinici correlabili all'abuso di alcool; 
- il rilascio, dopo l'effettuazione degli accertamenti necessari (alcoolemia), di un certificato dal quale risulti il tasso alcoolemico nel sangue riscontrato a carico del conducente di cui sopra, ovvero, in mancanza di una descrizione della sintomatologia rilevata, 
- di riferire, con ogni cortese urgenza, l'esito degli accertamenti compiuti all'Ufficio sopraindicato. 
 
Nel caso di rifiuto del consenso di sottoporsi all'esame con etilometro ovvero di prelievo di un campione di sangue, si chiede altresì di comunicarlo, con lo stesso modulo. 
Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando l'allegato modulo, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati. 
 
Si avvisa che, ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p. [2], la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine. 
 
Richiesta del     alle ore    consegnata a   
 
  L'Ufficiale/Agente P.G.   
     
 

 

_________________

[1] Art. 354 c.p.p. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro"):

«1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti ~ (omissis).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale ... (omissis)».

[2] Art. 348 c.p.p. ("Assicurazione delle fonti di prova") (commi 1, 2 e 3 omissis).

«4. La Polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

[3] Art. 186 del Codice della strada ("Guida sotto l'influenza dell'alcool") (commi 1, 2, 3 e 4 omissis):

«5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

 

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Allegato 3

 

 

ALLA DIREZIONE SANITARIA 
AZIENDA ASL/OSPEDALIERA DI    
 
Oggetto: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) [1] 
 
nei confronti del Sig.    
nato/a il      
residente in     via   
 
Il sottoscritto Ufficiale /agente di Polizia giudiziaria   
in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all'art. 187 del Codice della strada [3], ed  
ai sensi dell'art. 348, comma 4°, c.p.p. [2], 
 
CHIEDE 
 
al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di    
- che nei confronti del conducente nominato in oggetto: 
    coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso 
  codesta struttura sanitaria; 
    accompagnato presso codesto presidio sanitario, avendo manifestato, nel corso del controllo 
  effettuato alle ore    un comportamento sulla base dal quale si ha ragionevole motivo 
  di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 
sia effettuata una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo consente ovvero urine e saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, se il conducente è ricoverato o è stato medicato perché coinvolto in incidente stradale, il contestuale accertamento del tasso alcolemico nel sangue; 
- di riferire all'Ufficio di polizia sopraindicato, con ogni cortese urgenza, l'esito dei predetti accertamenti dal quale si possa desumere se la persona si trova in stato di alterazione psico-fisica e l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei campioni biologici prelevati (sangue-urine-saliva); 
- di riferire, se il conducente è coinvolto in incidente stradale, anche il tasso alcolemico nel sangue venoso e la descrizione clinica della sintomatologia correlata. 
 
Nel caso di rifiuto del consenso al prelievo di campioni biologici, si chiede altresì di comunicarlo, specificando se era stato richiesto il consenso al prelievo del sangue, delle urine o della saliva. 
Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati. 
 
Si avvisa che, ai sensi dell'art. 348, c. 4, c.p.p. [2], la persona incaricata di compiere gli accertamenti tecnici di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine. 
 
Richiesta del     alle ore    consegnata a   
 
  L'Ufficiale/Agente P.G.   
     
 

 

 

________________

[1] Art. 354 c.p.p. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro"):

«1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti ~ (omissis).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale ... (omissis)».

[2] Art. 348 c.p.p. ("Assicurazione delle fonti di prova") (commi 1, 2 e 3 omissis).

«4. La Polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

[3] Art. 187 del Codice della strada ("Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti") (commi 1 e 2 omissis):

«3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3, essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'art. 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

 

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Allegato 4

 

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE

 

Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo

 

 

 
Anno    Giorno    Mese    Ora   
Al Km     della strada    località   
Comune di     Provincia di   
Noi sottoscritti    
nel corso del servizio di     abbiamo accertato che la persona sottoindicata  
ha violato le disposizioni dell'art.     del Codice della strada. 
 
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
 
Cognome e nome    
nato/a a       in data   
residente a       indirizzo   
patente categ.     Nr.    rilasciata il   
Prefettura - M.C.T.C.   
 
 
Conducente del veicolo tipo    targa      
 
Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, nell'immediatezza del controllo del veicolo condotto dal  
nominato di cui sopra, per il quale è stato accertato il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata 
all'abuso di alcool / all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope [1], violando le disposizioni di cui all'articolo 
  del Codice della strada, noi sottoscritti ufficiali/agenti di Polizia giudiziaria diamo atto di avere  
compiutamente identificato la persona sopraindicata che dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in  
  via   
presso     e di nominare come proprio difensore di fiducia l'Avvocato 
  del foro di   
con studio in    via   
tel.    . Non avendo nominato il difensore di fiducia si comunica che previa 
indicazione da parte del Consiglio dell'Ordine Forense di   
è stato nominato il seguente difensore d'ufficio: Avv.   
con studio in    tel.   
e che, in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d'ufficio suindicato. 
Diamo atto altresì che si è proceduto / non si è proceduto al ritiro della patente di guida di cui il nominato in  
oggetto risulta titolare per il successivo inoltro alla Prefettura - U.T.G. di   
ai fini dell'applicazione delle misure cautelari imposte dall'art. 223 del Codice della strada in relazione alla  
sanzione accessoria di cui agli artt. 186, comma 2°, e 187, comma 7 del Codice della strada [1]. 
Ricorrendo la necessità di disporre del veicolo condotto dalla persona sopraindicata, in modo che la  
circolazione dello stesso non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, si è provveduto ad 
affidarlo [2]: 
 
    al Sig.     nato a   
  residente a    in via    
  titolare di patente di cat.    n.     la cui idoneità alla guida è stata  
  verificata, che si impegna a condurre il veicolo in nome e per conto del conducente; 
    al medesimo conducente, previa nuova verifica dei requisiti psicofisici alle ore    del  
    , che potrà condurlo fino a   
    in custodia all'impresa   
  con deposito in    via   
  secondo le indicazioni fornite dallo stesso trasgressore con oneri e spese relative interamente a suo carico. 
 
Diamo atto, infine, che il conducente è stato reso edotto della circostanza che per la violazione è prevista la  
decurtazione di punti    dalla patente di guida. 
 
     
IL TRASGRESSORE    Gli accertatori 
             
         
     
 
[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre. 
[2] Contrassegnare l'ipotesi che ricorre. 

 

 

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Allegato 5

 

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE

 

Verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, c. 3, c.p.p.) finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue

 

 

 
Anno    Giorno    Mese    Ora   
Al Km     della strada    località   
Comune di     Provincia di   
I sottoscritti    
nel corso del servizio di     ricorrendo i motivi d'urgenza sotto indicati e non  
avendo ancora il pubblico ministero assunto la direzione delle indagini, abbiamo sottoposto ad accertamento  
del tasso alcolemico: 
 
PERSONA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI 
 
Cognome e nome    
nato/a a       in data   
residente a       indirizzo   
patente categ.     Nr.    rilasciata il   
Prefettura - M.C.T.C.   
 
 
Conducente del veicolo tipo    targa      
 
Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte è stato disposto il controllo del conducente del veicolo  
sopraindicato, il quale [1]: 
    è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari (con apparecchio tipo   
  che hanno fornito esito positivo; 
    ha manifestato sintomi quali [2]   
  comportamenti [3]   
    è rimasto coinvolto in incidente stradale in   
  come meglio documentato dall'attività di rilevamento compiuta da   
ed ha fatto perciò sorgere il sospetto di una recente ingestione di sostanze alcoliche con la conseguente 
alterazione delle condizioni psicofisiche, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 186, c. 2 del Codice della 
strada. Secondo le disposizioni dell'art. 186, c. 4 del Codice della strada è stato, perciò, invitato a sottoporsi  
ad accertamento del tasso alcolemico presente nel sangue venoso attraverso la verifica dell'alcool presente nell' 
espirato. Prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la modificazione degli  
effetti dell'alcool sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di  
farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., senza diritto per questi di essere avvisato  
ed è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della nomina del difensore o in caso di ritardo  
nell'intervento dello stesso, si sarebbe proceduto ugualmente all'attività di accertamento sopradescritta. 
Il conducente ha dichiarato di non volersi fare assistere/di volersi fare assistere da    
  del foro di    , che è intervenuto / non è intervenuto. 
Si è proceduto alle operazioni di controllo del tasso alcolemico nell'aria espirata del conducente: 
    direttamente sul luogo in cui è stato fermato e nell'immediatezza del fermo stesso; 
 
    accompagnandolo, con il suo consenso, presso il più vicino ufficio di Polizia di   
  dotato di idonea apparecchiatura, sito a    , in via 
    , dove è giunto alle ore   
a mezzo dell'apparecchiatura etilometro, debitamente omologata, mod.   
matricola    , effettuando la prima prova alle ore    , che dava esito 
positivo/negativo evidenziando un tasso alcoolemico pari a    gr/l, come da documentazione allegata, 
e la seconda prova alle ore    , che dava esito positivo/negativo evidenziando un tasso alcoolemico  
pari a    gr/l, come da documentazione allegata. 
Nel corso di tali operazioni [4]    
L'operazione di accertamento ha avuto termine alle ore   
 
  Il difensore   
IL TRASGRESSORE  (se intervenuto)  Gli accertatori 
                 
         
     
 
[1] Contrassegnare le ipotesi che ricorrono e che giustificano l'accertamento sulla persona. 
[2] Indicare i sintomi riscontrati quali: difficoltà di espressione verbale, reazioni inconsulte, etc. 
[3] Indicare i comportamenti riscontrati quali: difficoltà di coordinamento, deambulazione, equilibrio, etc. 
[4] Indicare la presenza di personale medico, l'esecuzione di ulteriori prove, le osservazioni formulate dal difensore di fiducia, etc. 

 

N.B. IL PRESENTE VERBALE NON DEVE ESSERE RILASCIATO IN COPIA AL RESPONSABILE DEL REATO E DEVE ESSERE DEPOSITATO, UNITAMENTE ALL'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL'ETILOMETRO, ENTRO TRE GIORNI, PRESSO LA CANCELLERIA DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE. NON SI DEVE REDIGERE IN CASO DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI (occorre redigere separata annotazione).

 

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Allegato 6

 

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE

 

Verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, c. 3, c.p.p.) finalizzati alla verifica dello stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti

 

 

 
Anno    Giorno    Mese    Ora   
Al Km     della strada    località   
Comune di     Provincia di   
I sottoscritti    
nel corso del servizio di     ricorrendo i motivi d'urgenza sotto indicati e non  
avendo ancora il pubblico ministero assunto la direzione delle indagini, abbiamo sottoposto ad accertamenti: 
 
PERSONA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI 
 
Cognome e nome    
nato/a a       in data   
residente a       indirizzo   
patente categ.     Nr.    rilasciata il   
Prefettura - M.C.T.C.   
 
 
Conducente del veicolo tipo    targa      
 
Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte è stato disposto il controllo del conducente del veicolo  
sopraindicato, il quale [1]: 
    è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari (con apparecchio tipo   
  che hanno fornito esito positivo; 
    ha manifestato sintomi quali [2]   
  comportamenti [3]   
    è rimasto coinvolto in incidente stradale in   
  come meglio documentato dall'attività di rilevamento compiuta da   
ed ha fatto perciò sorgere il sospetto di un recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope con la conseguente 
alterazione delle condizioni psicofisiche, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187, c. 1 del Codice della 
strada. Secondo le disposizioni dell'art. 187, c. 3 del Codice della strada è stato perciò accompagnato presso la 
struttura sanitaria di    
dotata di idonee apparecchiature, sita in   
in via    
per sottoporsi, previo consenso, ad accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Prima di procedere all'esecuzione degli atti, attesa la rapida modificabilità degli effetti delle sostanze 
stupefacenti sulla persona, il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di 
fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., senza diritto per questi di essere avvisato ed è stato altresì reso edotto della  
circostanza che, in mancanza della nomina del difensore o in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si 
sarebbe proceduto ugualmente all'attività di accertamento sopradescritta. 
Il conducente ha dichiarato di non volersi fare assistere/di volersi fare assistere da    
  del foro di    , che è intervenuto / non è intervenuto. 
Le operazioni di prelievo di liquidi biologici e visita medica sono state effettuate da    
  alle ore   
Nel corso di tali operazioni [4]    
L'operazione di accertamento ha avuto termine alle ore   
 
  Il difensore   
IL TRASGRESSORE  (se intervenuto)  Gli accertatori 
                 
         
     
 
[1] Contrassegnare le ipotesi che ricorrono e che giustificano l'accertamento sulla persona. 
[2] Indicare i sintomi riscontrati quali: difficoltà di espressione verbale, reazioni inconsulte, etc. 
[3] Indicare i comportamenti riscontrati quali: difficoltà di coordinamento, deambulazione, equilibrio, etc. 
[4] Indicare la presenza di personale medico, l'esecuzione di ulteriori prove, le osservazioni formulate dal difensore di fiducia, etc. 

 

N.B. IL PRESENTE VERBALE NON DEVE ESSERE RILASCIATO IN COPIA AL RESPONSABILE DEL REATO E DEVE ESSERE DEPOSITATO, UNITAMENTE ALL'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL'ETILOMETRO, ENTRO TRE GIORNI, PRESSO LA CANCELLERIA DEL PUBBLICO MINISTERO.

 

 

 

Allegato 7

 

Nota 17 maggio 2004

Quesito Ministero dell'interno - Art. 187 del Codice della strada - Competenza a giudicare

 

 

 

 

 Il testo della nota 17 maggio 2004, emanata dal Ministero della giustizia, è riportato autonomamente.

 

   

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