Personale delle Forze Armate e  delle  Forze  di  Polizia  - Agevolazione per l'acquisto della prima

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Categoria: Documenti, Codici
Creato Venerdì, 22 Ottobre 2010 10:46
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AGEVOLAZIONI - Personale delle Forze Armate e  delle  Forze  di  Polizia  -
Agevolazione per l'acquisto della prima casa

in "il fisco" n. 43 del 25/11/2002
annota documenti collegati: provvedimenti legislativi prassi
ATTENZIONE: La risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito.

     Nell'anno 2001 un appartenente alle  Forze  di  polizia,  in  servizio
permanente, ha acquistato un immobile,  in  comproprietà  con  il  coniuge,
fruendo dell'agevolazione "prima casa".
    In caso di trasferimento di tutta  la  famiglia  in  un'altra  regione,
prima che sia decorso un quinquennio dalla data di acquisto  dell'immobile,
l'agevolazione di cui all'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342  spetta
anche al coniuge fiscalmente  a  carico  dell'appartenente  alle  Forze  di
polizia?


    Risposta - Per il personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia
ad ordinamento militare nonché ad ordinamento civile, l'art. 66 della L. 21
novembre 2000, n. 342, ha  stabilito  che  ai  fini  dell'applicazione  del
regime agevolativo Iva e Registro previsto per l'acquisto della prima casa,
non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge  l'unità
abitativa.
    Del pari, ai fini delle imposte sui  redditi  è  sempre  consentita  la
detrazione Irpef in riferimento  ai  mutui  ipotecari,  a  prescindere  dal
presupposto della dimora abituale.
    In merito, con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (in  "il  fisco"
n. 46/2000, pag. 13816), è stato precisato, tra l'altro, che  il  personale
di cui  trattasi  può  acquistare  l'immobile  in  regime  agevolato  senza
peraltro dover stabilire entro un anno la propria residenza nel  comune  in
cui è situato l'immobile.
    Tuttavia  l'interessato  non  deve  essere  titolare  di   diritti   di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra  casa  di  abitazione  nel
territorio del comune in cui è situato l'immobile  da  acquistare,  nonché,
con  riferimento  a  tutto  il  territorio  nazionale,  di  altra  casa  di
abitazione, neppure per quote, acquistata con le agevolazioni "prima  casa"
succedutesi nel tempo.
    Ne deriva, con riferimento al quesito posto dal Lettore, che il  cambio
di  residenza  prima  del  trascorrere  del  quinquennio  non  ha  riflessi
sull'agevolazione di cui trattasi, tenendo tuttavia conto di  quanto  sopra
esposto.
    Ciò posto, la titolarità dell'agevolazione spetta  al  personale  delle
Forze  armate  e  di  polizia  e  non  può  essere  trasferita  al  coniuge
fiscalmente  a  carico  in   quanto,   in   base   alle   regole   generali
dell'ordinamento tributario, ciascun contribuente è titolare di una propria
soggettività passiva e attiva ai fini fiscali, non  trasferibile  ad  altro
soggetto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

                                                                       E.L.