Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - Agevolazione per l'acquisto della prima
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- Creato Venerdì, 22 Ottobre 2010 10:46
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AGEVOLAZIONI - Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia -
Agevolazione per l'acquisto della prima casa
in "il fisco" n. 43 del 25/11/2002
annota documenti collegati: provvedimenti legislativi prassi
ATTENZIONE: La risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito.
Nell'anno 2001 un appartenente alle Forze di polizia, in servizio
permanente, ha acquistato un immobile, in comproprietà con il coniuge,
fruendo dell'agevolazione "prima casa".
In caso di trasferimento di tutta la famiglia in un'altra regione,
prima che sia decorso un quinquennio dalla data di acquisto dell'immobile,
l'agevolazione di cui all'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342 spetta
anche al coniuge fiscalmente a carico dell'appartenente alle Forze di
polizia?
Risposta - Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare nonché ad ordinamento civile, l'art. 66 della L. 21
novembre 2000, n. 342, ha stabilito che ai fini dell'applicazione del
regime agevolativo Iva e Registro previsto per l'acquisto della prima casa,
non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità
abitativa.
Del pari, ai fini delle imposte sui redditi è sempre consentita la
detrazione Irpef in riferimento ai mutui ipotecari, a prescindere dal
presupposto della dimora abituale.
In merito, con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (in "il fisco"
n. 46/2000, pag. 13816), è stato precisato, tra l'altro, che il personale
di cui trattasi può acquistare l'immobile in regime agevolato senza
peraltro dover stabilire entro un anno la propria residenza nel comune in
cui è situato l'immobile.
Tuttavia l'interessato non deve essere titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, nonché,
con riferimento a tutto il territorio nazionale, di altra casa di
abitazione, neppure per quote, acquistata con le agevolazioni "prima casa"
succedutesi nel tempo.
Ne deriva, con riferimento al quesito posto dal Lettore, che il cambio
di residenza prima del trascorrere del quinquennio non ha riflessi
sull'agevolazione di cui trattasi, tenendo tuttavia conto di quanto sopra
esposto.
Ciò posto, la titolarità dell'agevolazione spetta al personale delle
Forze armate e di polizia e non può essere trasferita al coniuge
fiscalmente a carico in quanto, in base alle regole generali
dell'ordinamento tributario, ciascun contribuente è titolare di una propria
soggettività passiva e attiva ai fini fiscali, non trasferibile ad altro
soggetto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
E.L.