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Polizia di Stato - candidatura elezioni - Aspettativa speciale retribuita - Decorrenza

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Nuova pagina 1

Polizia di Stato - candidatura elezioni - Aspettativa speciale retribuita - Decorrenza

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I Sent., 2 luglio 2010, n. 254
Non essendovi accettazione di candidatura senza una candidatura formalizzata, è del tutto inverosimile che un operatore o funzionario di polizia possa fruire dell'aspettativa speciale retribuita, prevista dall'art. 81 della legge n. 121/1981, per la durata dei giorni che vanno dall'accettazione individuale della candidatura all'ammissione della lista, anche nel caso in cui la lista non sia presentata o non sia ammessa alla competizione. Né è possibile che l'aspettativa decorra dal giorno in cui il detto operatore o funzionario di polizia scelga, egli stesso, di sottoscrivere l'accettazione della candidatura, piuttosto che dal giorno in cui risulta formalmente candidato nella competizione elettorale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I Sent., 02-07-2010, n. 254
M.C. c. Ministero della Giustizia e altri

FONTI
Massima redazionale, 2010





ELEZIONI   -   FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 02-07-2010, n. 254

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - La parte ricorrente, dipendente in servizio della polizia penitenziaria, avendo accettato nel 2008 la candidatura a consigliere in elezioni comunali, chiedeva di fruire dell'aspettativa speciale, con sospensione dell'attività lavorativa. Sennonché, l'Amministrazione ritiene che la decorrenza dell'aspettativa sia dalla data di accettazione della candidatura da parte della commissione elettorale, non già dalla data di presentazione della candidatura stessa. La parte ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento del Direttore Casa Circondariale di Larino datato 1.10.2008; 2)il provvedimento del Provveditore regionale per l'Abruzzo e Molise datato 14.5.2008; 3)ogni atto presupposto, consequenziale e connesso. Chiede, altresì la disapplicazione della circolare datata 11.3.2008 n. 00891172008 del Ministero della Giustizia - direzione generale personale e formazione. Chiede, infine, il riconoscimento del suo diritto a godere dell'aspettativa speciale per
campagna elettorale di cui all'art. 81 comma secondo legge n. 121/1981 dalla data di accettazione della candidatura, fino al termine della campagna elettorale. Deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione art. 81 comma 2 legge n. 121/1981, violazione e falsa applicazione artt. 18, 28, 30, 32, 33 d.P.R. n. 570/1960, eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea presupposizione di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto ulteriori, molteplici profili.

Si costituisce l'Amministrazione intimata, deducendo, con successive memoria e note di deposito, l'infondatezza del ricorso, Conclude per la reiezione.

All'udienza del 9 giugno 2010, la causa viene introitata per la decisione.

II - Il ricorso è infondato.

III - La parte ricorrente si duole del provvedimento di riqualificazione del periodo di assenza per aspettativa elettorale, in occasione della sua candidatura nella competizione per il rinnovo di un consiglio comunale molisano. L'aspettativa, invero, viene ricondotta dall'Amministrazione resistente al termine di iniziale decorrenza dell'ammissione della lista elettorale, anziché al precedente momento di accettazione individuale della candidatura della parte ricorrente.

I motivi del ricorso sono incentrati sull'interpretazione letterale della norma di riferimento (l'art. 81 comma secondo della legge 1° aprile 1981 n. 121), nonché sulla presunta discrasia tra il momento della formalizzazione dell'impegno soggettivo nella competizione elettorale e il distacco effettivo dalla funzione esercitata nella forza di polizia di appartenenza.

A giudizio del Collegio, la prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile. Invero, l'art. 81 comma secondo della citata legge n. 121/1981 prevede che "gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abiti civili".

Il Collegio ritiene che l'Amministrazione resistente non si discosti dal dato letterale della norma, quando afferma che la dichiarazione di accettazione della candidatura, presentata contestualmente alla presentazione della lista, si perfezioni (ovvero produca effetto) dal momento in cui la lista viene ammessa, per modo che la candidatura può dirsi realizzata con riferimento esclusivo a quel momento.

E' vero che l'art. 32 comma nono n. 2) del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 impone che la dichiarazione di accettazione della candidatura alle elezioni sia predisposta con anticipo, formalmente autenticata e, quindi, confezionata in un momento precedente alla presentazione della lista, ma è altresì vero che si tratta di un atto negoziale unilaterale il quale resta confinato nella sfera interna del rapporto tra l'aspirante candidato e il gruppo politico proponente la candidatura, almeno fino al momento del controllo di validità da parte della competente commissione elettorale, controllo dal quale dipende il perfezionamento (ovvero l'efficacia) dell'atto e che può avvenire soltanto dopo la presentazione della lista (cfr.: Cons. Stato V, 18.6.2001 n. 3212; T.A.R. Napoli II, 25.7.2008 n. 9399).

Si tratta di una fattispecie complessa, integrata da tre fasi: quella della manifestazione volitiva individuale dell'aspirante candidato, quella del deposito della lista presso il competente ufficio elettorale e quella del controllo pubblico dell'ammissibilità della lista da parte di un organo paragiurisdizionale, quale la commissione elettorale, ai sensi degli artt. 30 e 33 del citato testo unico n. 570/1960.

Per meglio intendere la complessità della fattispecie, si consideri che la presentazione contestuale dei certificati elettorali dei candidati - adempimento diretto a consentire la verifica dei profili di legittimità delle candidature - costituisce un requisito esenziale, previsto "ad substantiam", per la validità della candidatura e della lista che la contiene, ai sensi dell'art. 28 comma quinto del citato testo unico n. 570/1960 (cfr.: T.A.R. Molise 12.12.1994 n. 332). Pertanto, è al momento della formale ammissione della lista che può dirsi verificata la formalizzazione della candidatura e, conseguentemente, realizzata la condizione della sua accettazione da parte del candidato.

La detta accettazione individuale può anticipare di molti giorni la presentazione della lista, ma non può dirsi perfezionata, né può produrre effetti prima del momento di formalizzazione della candidatura che, in forza dell'art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è anche il momento in cui viene cristallizzata l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità del candidato.

L'ipotetica mancata presentazione (o mancata ammissione) della lista porrebbe nel nulla l'atto individuale di accettazione della candidatura.

Non essendovi accettazione di candidatura senza una candidatura formalizzata, è del tutto inverosimile che un operatore o funzionario di polizia possa fruire dell'aspettativa speciale retribuita, prevista dal citato art. 81 della legge n. 121/1981, per la durata dei giorni che vanno dall'accettazione individuale della candidatura all'ammissione della lista, anche nel caso in cui la lista non sia presentata o non sia ammessa alla competizione. Ed è ugualmente inaccettabile che l'aspettativa decorra dal giorno in cui il detto operatore o funzionario di polizia scelga, egli stesso, di sottoscrivere l'accettazione della candidatura, piuttosto che dal giorno in cui risulta formalmente candidato nella competizione elettorale. Il fatto che l'accettazione individuale della candidatura può essere fatta in un momento variabile da caso a caso, scegliendo ciascun candidato un giorno qualsiasi precedente alla presentazione della lista, renderebbe oltremodo variabile il momento di inizio della
candidatura, se fosse vero che essa decorre dall'accettazione individuale, piuttosto che dall'ammissione della lista. Conseguentemente, sarebbe variabile - a discrezione del candidato - anche il momento di inizio dell'aspettativa, se questa dovesse decorrere dal giorno dell'accettazione individuale della candidatura, anziché dal giorno in cui essa diviene efficace per effetto dell'ammissione della lista.

Pertanto, il momento della candidatura (e di efficacia della sua accettazione), per ragioni di congruità sistemica dell'ordinamento, deve farsi coincidere con il momento dell'ammissione della lista alla competizione elettorale. Ed è da quel momento che si producono gli effetti di cui alla normativa del citato art. 81 comma secondo della legge n. 121/1981.

Corretta appare dunque l'impostazione ministeriale, recepita dagli uffici periferici, di riferire al momento dell'ammissione della lista (e della candidatura) la decorrenza degli effetti dell'aspettativa speciale della parte ricorrente, con ciò significando la necessità di attendere la definitiva conferma e stabilità dell'atto di esercizio del diritto di elettorato passivo, prima di riconoscere consequenziali diritti attinenti al rapporto di pubblico impiego. In difetto del perfezionamento (o dell'efficacia) della menzionata fattispecie complessa, ovvero in presenza di declaratoria di invalidità della dichiarazione di accettazione, invero, non si concretizza il momento partecipativo effettivo alla competizione elettorale, di guisa che perde di significato e di utilità la manifestazione di adesione al progetto politicoelettorale, sottoscritta con l'accettazione della candidatura.

IV - In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise respinge il ricorso in epigrafe, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2010, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

 

   

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