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Estintori. sostanze che riducono lo strato di ozono. Istruzioni per lo svolgimento dei controlli.

Dettagli

 

Agenzia delle dogane
Nota 22-2-2010 n. 7536/RU
Reg. (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Istruzioni per lo svolgimento dei controlli.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.

 

Nota 22 febbraio 2010, n. 7536/RU (1).

Reg. (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Istruzioni per lo svolgimento dei controlli.


(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.

 


 

 

Alle

Direzioni regionali e interregionali

   

Loro sedi

 

Agli

Uffici delle dogane

   

Loro sedi

e, p.c.:

Al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

   

Direzione per la ricerca ambientale e lo Sviluppo

   

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Il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore l'allegato Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 2037/2000 e successive modificazioni.

Con tale Regolamento sono vietate l'importazione e l'esportazione di “sostanze controllate” e di “prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate”, ad eccezione delle deroghe espressamente previste al punto 2) degli artt. 15 e 17.

In linea con le disposizioni del Regolamento in argomento, la banca dati Taric è stata aggiornata con l'introduzione di misure, relative ai divieti all'importazione e all'esportazione.

Le misure introdotte aiferiscono:

1. al divieto di importare o esportare le sostanze che distruggono lo strato di ozono, elencate nell'allegato I e classificabili nell'allegato IV del Regolamento. Per tali sostanze l'importazione e l'esportazione sono subordinate alla presentazione licenza “ODS [1]”, rilasciata dalla Commissione, e resa disponibile in copia alla competente Autorità nazionale [2], in assenza della quale l'operazione è vietata;

2. al divieto di importare o esportare solo uno o più prodotti rientranti nella stessa voce doganale. Tale misura è stata integrata con una condizione che prevede l’obbligo di presentazione della licenza per i prodotti descritti nelle note OZ in Taric e, per gli altri, l’indicazione nella casella 44 del DAU del codice certificato Y902, corrispondente alla dichiarazione dell’operatore con la quale attesta che trattasi di merce diversa da quella descritta nelle note OZ in Taric e, di conseguenza, esclusa dal divieto;

3. al divieto di importare taluni prodotti che, invece, possono essere esportati a condizione che venga presentata la prevista licenza. In questi casi, a fronte della stessa voce doganale, sono state introdotte due misure:

a) il divieto di immissione in libera pratica;

b) la condizione che subordina l’operazione di esportazione alla presentazione della licenza;

4. alle deroghe ai suddetti divieti, per le quali sono stati istituiti i seguenti codici addizionali obbligatori, utilizzati per individuare puntualmente alcuni prodotti che potrebbero rientrare o meno nel campo di applicazione del regolamento in questione:

CADD 4115 - prodotti, ad esclusione dei rifiuti, che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono;

CADD 4116 - rifiuti che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono;

CADD 4117 - prodotti contenenti halon, ad esclusione dei rifiuti;

CADD 4118 - prodotti, ad esclusione dei rifiuti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono diverse dagli halon;

CADD 4999 - altri.

Tutto ciò premesso, restando impregiudicata la facoltà di integrare, innalzandone il livello, l’esito della selezione operata dal circuito doganale di controllo con elementi ed informazioni di rischio valutati localmente e da ricondurre poi, in caso di esito positivo, nell’ambito della gestione centralizzata dei rischi e delle attività connesse, per le dichiarazioni processate dal circuito doganale di controllo si verificano i seguenti casi:

CA: le merci oggetto della dichiarazione non subiscono ulteriori processi di verifica e sono svincolate secondo le procedure indicate nella Circ. 26 novembre 2009, n. 22/D;

CD, CS, oppure VM: le merci oggetto della dichiarazione non sono svincolabili e l’Ufficio doganale procede al controllo richiesto.

Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e previa puntuale analisi dei parametri di rischio indicati dal sistema informativo doganale, oppure nei casi in cui il controllo venga effettuato sulla base dell’analisi dei rischi locale per le procedure non gestite dal circuito doganale centralizzato, il personale addetto ai controlli procederà all’esame della documentazione a corredo della dichiarazione doganale, non mancando di richiedere ulteriore documentazione (schede tecniche dei prodotti, certificati di analisi, documentazione commerciale, ecc.) nei casi in cui non si evinca la natura delle sostanze presenti.

Nel caso in cui il dichiarante indichi il CADD 4999, tale dichiarazione codificata produce i medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione dalla quale risulti che trattasi di sostanze o prodotti diversi da quelli elencati dal regolamento in oggetto.

Quale ulteriore strumento di ausilio per l’applicazione della normativa in esame, la Commissione ha reso disponibile sull’ODS database, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, un elenco non esaustivo dei prodotti (con relativi codici di nomenclatura combinata) che potrebbero contenere o basarsi su sostanze controllate, disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/list_cn_codes.pdf.


 

Le Direzioni in indirizzo sono invitate a vigilare sul corretto svolgimento delle attività di controllo presso i dipendenti Uffici sulla base degli elementi e delle istruzioni fornite con la presente direttiva, non mancando di rappresentare tempestivamente alla scrivente ogni eventuale criticità riscontrata.


 

Il Direttore cntrale

Dr.ssa Cinzia Bricca


 

 

[1] ODS - Ozone Depleting Substances.

 

 

[2] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione per la ricerca ambientale e lo Sviluppo -Div. V.

 


 


Reg. (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(rifusione)


 

(Testo rilevante ai fini del SEE)


 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1]

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2]


 

 

[1] GU C 100 del 30.4.2009, pag. 135.

 

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

 


 

considerando quanto segue:


 

(1) Il Reg. (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.


 

 

[3] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

 


 

(2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le ODS sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L’aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono continua pertanto a costituire una grave minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio di un ulteriore ritardo nel ripristino dello strato di ozono.

(3) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio [4], ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono («il protocollo»).


 

 

[4] GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

 


 

(4) Molte ODS sono gas a effetto serra ma non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in quanto si assume che il protocollo eliminerà gradualmente le ODS. Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione di ODS deve ancora essere completata nell’Unione europea e nel mondo, tenendo presente nel contempo che allo stato attuale molte delle alternative alle ODS presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale. Occorre pertanto ridurre al minimo ed eliminare la produzione e l’uso di ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili con un basso potenziale di riscaldamento globale.

(5) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo, le più recenti durante le riunioni tenutesi a Montreal nel settembre 2007 e a Doha nel novembre 2008. È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l’adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e in particolare per accelerare l’eliminazione graduale degli idroclorofluorocarburi, tenendo debitamente conto dei rischi di introdurre gradualmente alternative con un elevato potenziale di riscaldamento globale.

(6) In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 del comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idro-clorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, le parti del protocollo, nel 2007, in occasione della loro diciannovesima riunione, hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all’accelerazione dell’eliminazione degli idroclorofluorocar-buri. In conformità a quanto stabilito da tale decisione, è opportuno anticipare dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione di tali sostanze.

(7) Ai sensi del Reg. (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d’aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o riciclato. La rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati dall’apparecchiatura e soltanto dall’impresa che ha effettuato o commissionato il recupero. Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.

(8) Alla luce dell’ampia disponibilità di tecnologie e sostanze alternative in grado di sostituire le ODS, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal Reg. (CE) n. 2037/2000 e di quelle previste dal protocollo.

(9) Ai sensi del Reg. (CE) n. 2037/2000, la produzione e l’immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromo-fluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate ed è quindi vietata l’immissione sul mercato di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature che le contengono. È ora opportuno altresì generalizzare progressivamente il divieto di impiegare dette sostanze per la manutenzione o l’assistenza di tali apparecchiature.

(10) È opportuno che, anche successivamente all’eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per tali usi. La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non dovrebbe essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato. È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche decise dalle parti per l’immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, al fine di assicurarne l’osservanza.

(11) La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile ha dato luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo, come pure nella decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [1], e nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [2]. La deroga per usi critici del bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, ferma restando, temporaneamente, la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3], e della direttiva 98/8/CE. In questi casi occorre stabilire misure per ridurre al minimo le emissioni, quali l’uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.


 

 

[1] GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68.

 

 

[2] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

 

 

[3] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

 


 

(12) Alla luce del Reg. (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [4], che vietava l’uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l’uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l’uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.


 

 

[4] GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

 


 

(13) Il protocollo stabilisce, all’articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l’uso di idro-clorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l’immissione sul mercato e l’uso di idrocloro-fluorocarburi così come di prodotti e apparecchiature che li contengono o che dipendono da tali sostanze possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 delle parti del protocollo prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell’ozono, l’efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il potenziale di riscaldamento globale, nonché l’impatto potenziale sull’uso efficace e sull’eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. In tale decisione, le parti hanno concluso che i controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.

(14) È opportuno che le misure di controllo relative a prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature che dipendono da tali sostanze, onde evitare l’elusione delle restrizioni previste dal presente regolamento. Estendendo le misure anche a prodotti e apparecchiature la cui struttura, il cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o apparecchiature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento, ma che potrebbero necessitare di ricarica in un momento successivo. È opportuno inoltre eliminare le deroghe per prodotti e apparecchiature fabbricati prima dell’entrata in vigore delle misure di controllo, perché esse non sono più pertinenti e potrebbero rappresentare un rischio di immissione sul mercato o commercio illeciti.

(15) Le sostanze controllate nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti del protocollo non dovrebbero essere importati. È inoltre opportuno vietare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi dopo l’entrata in vigore del divieto di uso nella Comunità di tali prodotti e apparecchiature o di sostanze controllate per la loro manutenzione o assistenza, per evitare la costituzione di «depositi» di tali sostanze in paesi che non dispongono di adeguati impianti di distruzione.

(16) Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all’esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi di ODS e permettere alle parti lo scambio di informazioni. Detto sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

(17) Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere limitato all’ingresso di merci nel territorio doganale per l’immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l’ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni doganali. È opportuno continuare a consentire il transito attraverso il territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, il deposito doganale e il regime di zona franca senza il rilascio di una licenza per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali. Le spedizioni verso o dal territorio di uno Stato membro che non fa parte del territorio doganale della Comunità o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento ma che è coperto dalla ratifica del protocollo da parte dello Stato membro in questione, non dovrebbero creare inutili oneri per gli Stati membri in relazione al rilascio delle licenze e alle comunicazioni, a condizione che siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal protocollo.

(18) Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione dovrebbe poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l’operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.

(19) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose [1], la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi [2], e il Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele [3], prescrivono l’etichettatura delle sostanze classificate come ODS e l’etichettatura di miscele contenenti tali sostanze. Poiché le ODS prodotte per essere utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione, per usi di laboratorio e a fini di analisi possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, onde evitare che sostanze controllate destinate ad essere utilizzate come materia prima, agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi siano destinate ad usi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento. Inoltre, al fine di informare gli utenti finali ed agevolare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno che anche i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze siano etichettati secondo tali modalità al momento delle operazioni di manutenzione o assistenza.


 

 

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

 

 

[2] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

 

 

[3] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

 


 

(20) Per ridurre il rilascio di sostanze controllate nell’atmosfera, è opportuno adottare disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

(21) Il protocollo prevede l’elaborazione di relazioni sul commercio di ODS. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto trasmettere relazioni annuali. Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione invino relazioni direttamente alla Commissione. Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l’esecuzione pratica, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Alla luce del previsto sviluppo di strumenti per la comunicazione via Internet, la Commissione dovrebbe elaborare, se del caso, dei progetti di misure intese ad adeguare gli obblighi in materia di comunicazione nel momento in cui diventino operativi gli appositi strumenti.

(22) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal Reg. (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [2], in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.


 

 

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

 

[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 


 

(23) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate. La raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri [3], dovrebbe fungere da orientamento per lo svolgimento di ispezioni da parte degli Stati membri.


 

 

[3] GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

 


 

(24) Alla luce delle continue innovazioni che caratterizzano i settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe periodicamente riesaminare quest’ultimo e, se del caso, presentare proposte, in particolare sulle eccezioni e deroghe previste allorché diventano disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all’uso di sostanze controllate, ai fini di una maggiore difesadello strato di ozono e di una simultanea riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al fine di garantire il rispetto del protocollo la Commissione dovrebbe avere il potere di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l’immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.

(25) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].


 

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 


 

(26) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire il formato e il contenuto delle etichette per le sostanze controllate prodotte, immesse sul mercato o utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi; di modificare l’allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione; di modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione; di modificare l’allegato V sulle condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; di stabilire un meccanismo per l’attribuzione di quote di sostanze controllate per usi di laboratorio o ai fini di analisi; di modificare l’allegato VI; di adottare modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici degli halon; di modificare l’elenco delle voci che una domanda di licenza deve contenere; di adottare ulteriori misure per la sorveglianza del commercio di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate; di adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate; di modificare l’allegato VII sulle tecnologie di distruzione; di elaborare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero per la distruzione o la distruzione senza previo recupero di sostanze controllate dovrebbero essere considerati tecnicamente ed economicamente praticabili e pertanto obbligatori; di adottare requisiti professionali minimi per il personale; di stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate; di includere nuove sostanze nell’allegato II e di modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti [1], e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [2], prevedono misure relative allo smaltimento e al recupero ecocompatibili di rifiuti, nonché controlli sui rifiuti pericolosi. Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle ODS nei rifiuti provenienti dai settori dell’edilizia e delle demolizioni e in quelli di apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [3]. In conformità del protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le pertinenti decisioni delle parti onde garantire che siano impiegate soltanto queste tecnologie, purché il loro impiego sia compatibile con la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.


 

 

[1] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. La direttiva 2006/12/CE è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010.

 

 

[2] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

 

 

[3] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

 


 

(28) È opportuno istituire un meccanismo flessibile per l’introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di poter valutare l’entità del loro impatto sull’ambiente e garantire che le nuove sostanze che sono state identificate come sostanze a significativo potenziale di riduzione dell’ozono siano soggette a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze a vita molto breve, tenuto conto, in particolare, della valutazione in materia di ozono effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente/Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO) nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono di tali sostanze è maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza.

(29) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in quanto parte del protocollo e di affrontare un problema ambientale transfrontaliero ad impatto globale, disciplinando il commercio di ODS e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze all’interno e all’esterno della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,


 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


 


CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto.

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.


 


Articolo 2
Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.


 


Articolo 3
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;

2) «parte», ogni parte del protocollo;

3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;

4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I;

8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I;

9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;

13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità;

14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;

15) «potenziale di riduzione dell’ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d’ozono;

16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell’ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori ottenuti;

17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

18) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento;

19) «esportazione», l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;

20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l’immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel Reg. (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta;

21) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;

22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore;

23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;

24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;

25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;

26) «impresa», la persona fisica o giuridica che:

a) produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;

b) importa tali sostanze;

c) esporta tali sostanze;

d) immette sul mercato tali sostanze; o

e) gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;

27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per:

- controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell’ambiente o alla sanità;

- parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;

28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;

29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate;

30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;

31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.


 


CAPO II

Divieti

Articolo 4
Produzione di sostanze controllate.

È vietata la produzione di sostanze controllate.


 


Articolo 5
Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate.

1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.

2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.

3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.


 


Articolo 6
Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

1. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base all’articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 2037/2000.

2. Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.


 


CAPO III

Esenzioni e deroghe

Articolo 7
Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.

2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Reg. (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 8
Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.

2. Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Reg. (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

4. Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 1.083 tonnellate metriche all’anno.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all’anno.

5. Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso:

a) modificare l’allegato III;

b) modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 9
Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

In deroga agli articoli 5 e 6, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all’interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno della Comunità.


 


Articolo 10
Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi.

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo.

2. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione delle sostanze controllate diverse dagli idrocloro-fluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Reg. (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato V. La Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

4. Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l’impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell’avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

6. La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può superare il 130% della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

La Commissione stabilisce un meccanismo per l’attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

7. Un produttore può essere autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6.

L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale produttore a produrre o a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti, su loro richiesta.

L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.


 


Articolo 11
Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi.

1. In deroga all’articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che:

a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

d) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.

2. In deroga all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.

L’articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis.

3. In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.

4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.

5. In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull’apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d’aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un’etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del Reg. (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.

Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.

8. In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l’uso e l’immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.

Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.


 


Articolo 12
Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile.

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all’esportazione a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l’80% del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.

2. Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 18 marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.

Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.

3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.


 


Articolo 13
Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon.

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. Gli halon possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.

2. La Commissione riesamina l’allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell’allegato VI.

4. La Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell’allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.


 


Articolo 14
Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale.

1. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

2. Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale all’interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

3. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l’insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l’accordo dell’autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

4. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.


 


CAPO IV

Commercializzazione

Articolo 15
Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate.

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:

a) sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2;

b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

d) sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

e) fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l’importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati;

f) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante l’anno d’importazione;

g) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici;

h) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

i) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2;

j) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

k) prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluoro-carburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.

3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del Reg. (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l’immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell’osservanza degli articoli 16 e 20.


 


Articolo 16
Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate.

1. L’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze:

a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi critici di cui all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 13;

b) sostanze controllate se usate come materia prima;

c) sostanze controllate se usate come agente di fabbricazione.

2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).


 


Articolo 17
Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

1. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10;

b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

d) prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, o importati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere h) o i);

e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici;

f) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;

g) fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto;

h) inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 2037/2000.

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore. L’esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore.

4. Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al Reg. (CE) n. 450/2008, a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall’importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell’osservanza dell’articolo 20.


 


Articolo 18
Rilascio di licenze di importazione ed esportazione.

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento.

2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.

3. La domanda di licenza contiene i seguenti dati:

a) il nome e l’indirizzo dell’importatore e dell’esportatore;

b) il paese di importazione ed esportazione;

c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:

i) la designazione commerciale;

ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell’allegato IV;

iii) l’indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata;

iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici;

v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;

d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate:

i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature;

ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata;

iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata;

iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;

v) l’indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o rigenerata;

vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon, una dichiarazione secondo cui tali prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;

vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare;

e) la finalità dell’importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;

f) l’indicazione del luogo e della data prevista dell’importazione o dell’esportazione;

g) l’ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate;

h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione;

i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’autorità competente di uno Stato membro.

4. Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 3.

5. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione.

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni:

a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l’esportatore non è un’impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese;

b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l’importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.

7. La Commissione mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.

8. Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo 6, precisandone la ragione.

9. La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 19
Misure di sorveglianza del commercio illecito.

La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico di tali misure.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 20
Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo.

1. Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo.

2. La Commissione può adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell’identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze o che sono fabbricati con una o più di esse, con Stati che non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati che non sono parti del protocollo.

Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.


 


Articolo 21
Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze.

Entro il 1o gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere o basarsi su sostanze controllate e dei codici della nomenclatura combinata.


 


CAPO V

Controllo delle emissioni

Articolo 22
Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate.

1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

2. Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all’allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

3. La Commissione può modificare l’allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

4. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 2.

La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l’elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 23
Fughe ed emissioni di sostanze controllate.

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;

b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;

c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.

4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti l’armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

7. La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


CAPO VI

Sostanze nuove

Articolo 24
Sostanze nuove.

1. Sono vietate la produzione, l’importazione, l’immissione sul mercato, l’uso e l’esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell’allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del Reg. (CE) n. 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.

2. La Commissione include se del caso nella parte A dell’allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3. Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell’allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


CAPO VII

Comitato, comunicazione dei dati, ispezione e sanzioni

Articolo 25
Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.


 


Articolo 26
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri.

1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all’anno civile precedente:

a) le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al trasporto usati nel suo territorio, specificando gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative;

b) le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative appropriate;

c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell’articolo 28.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può modificare il paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 27
Comunicazione dei dati da parte delle imprese.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all’allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all’anno civile precedente.

2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:

a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;

b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;

c) la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6;

d) la produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;

e) l’aumento della produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;

f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all’articolo 3, punto 14;

g) gli stock;

h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.

3. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:

a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;

b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;

c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;

d) gli stock;

e) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

f) il paese esportatore.

4. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

b) gli stock;

c) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

d) il paese di destinazione.

5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:

a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

c) la tecnologia impiegata per la distruzione.

6. Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:

a) le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;

b) gli stock di tali sostanze;

c) i conseguenti processi ed emissioni.

7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l’anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

9. L’articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.


 


Articolo 28
Ispezione.

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

2. Previo accordo fra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell’autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

3. Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede.

4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

5. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell’altro Stato membro.


 


Articolo 29
Sanzioni.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.


 


CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 30
Abrogazione.

Il Reg. (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1° gennaio 2010.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.


 


Articolo 31
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.


 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


 

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.


 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. Buzek


 

Per il Consiglio

La Presidente

C. Malmström


 


Allegato I


 

Sostanze controllate


 

 

Gruppo

 

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono [1]

Gruppo I

CFCl3

CFC-11

Triclorofluorometano

1,0

 

CF2Cl2

CFC-12

Diclorodifluorometano

1,0

 

C2F3Cl3

CFC-113

Triclorotrifluoroetano

0,8

 

C2F4Cl2

CFC-114

Diclorotetrafluoroetano

1,0

 

C2F5Cl

CFC-115

Cloropentafluoroetano

0,6

Gruppo II

CF3Cl

CFC-13

Clorotrifluorometano

1,0

 

C2FCl5

CFC-111

Pentaclorofluoroetano

1,0

 

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraclorodifluoroetano

1,0

 

C3FCl7

CFC-211

Eptaclorofluoropropano

1,0

 

C3F2Cl6

CFC-212

Esaclorodifluoropropano

1,0

 

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaclorotrifluoropropano

1,0

 

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraclorotetrafluoropropano

1,0

 

C3F5Cl3

CFC-215

Tricloropentafluoropropano

1,0

 

C3F6Cl2

CFC-216

Dicloroesafluoropropano

1,0

 

C3F7Cl

CFC-217

Cloroeptafluoropropano

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

halon-1211

Bromoclorodifluorometano

3,0

 

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorometano

10,0

 

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotetrafluoroetano

6,0

Gruppo IV

CCl4

CTC

Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3 [2]

1,1,1-TCA

1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

bromuro di metile

Bromometano

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorometano

1,00

 

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromodifluorometano

0,74

 

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorometano

0,73

 

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromofluoroetano

0,8

 

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroetano

1,8

 

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroetano

1,6

 

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotetrafluoroetano

1,2

 

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroetano

1,1

 

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroetano

1,5

 

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroetano

1,6

 

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroetano

1,7

 

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroetano

1,1

 

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroetano

0,1

 

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Esabromofluoropropano

1,5

 

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropano

1,9

 

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromotrifluoropropano

1,8

 

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotetrafluoropropano

2,2

 

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropano

2,0

 

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromoesafluoropropano

3,3

 

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropano

1,9

 

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromodifluoropropano

2,1

 

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropano

5,6

 

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotetrafluoropropano

7,5

 

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropano

1,4

 

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromofluoropropano

1,9

 

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropano

3,1

 

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropano

2,5

 

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotetrafluoropropano

4,4

 

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropano

0,3

 

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropano

1,0

 

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropano

0,8

 

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropano

0,4

 

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropano

0,8

 

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropano

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

HCFC-21 [3]

Diclorofluorometano

0,040

 

CHF2Cl

HCFC-22 [3]

Clorodifluorometano

0,055

 

CH2FCl

HCFC-31

Clorofluorometano

0,020

 

C2HFCl4

HCFC-121

Tetraclorofluoroetano

0,040

 

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triclorodifluoroetano

0,080

 

C2HF3Cl2

HCFC-123 [3]

Diclorotrifluoroetano

0,020

 

C2HF4Cl

HCFC-124 [3]

Clorotetrafluoroetano

0,022

 

C2H2FCl3

HCFC-131

Triclorofluoroetano

0,050

 

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diclorodifluoroetano

0,050

 

C2H2F3Cl

HCFC-133

Clorotrifluoroetano

0,060

 

C2H3FCl2

HCFC-141

Diclorofluoroetano

0,070

 

CH3CFCl2

HCFC-141b [3]

1,1-Dicloro-1-fluoroetano

0,110

 

C2H3F2Cl

HCFC-142

Clorodifluoroetano

0,070

 

CH3CF2Cl

HCFC-142b [3]

1-Cloro-1,1-difluoroetano

0,065

 

C2H4FCl

HCFC-151

Clorofluoroetano

0,005

 

C3HFCl6

HCFC-221

Esaclorofluoropropano

0,070

 

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaclorodifluoropropano

0,090

 

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraclorotrifluoropropano

0,080

 

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triclorotetrafluoropropano

0,090

 

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dicloropentafluoropropano

0,070

 

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca [3]

3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano

0,025

 

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb [3]

1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano

0,033

 

C3HF6Cl

HCFC-226

Cloroesafluoropropano

0,100

 

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentaclorofluoropropano

0,090

 

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraclorodifluoropropano

0,100

 

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triclorotrifluoropropano

0,230

 

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diclorotetrafluoropropano

0,280

 

C3H2F5Cl

HCFC-235

Cloropentafluoropropano

0,520

 

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetraclorofluoropropano

0,090

 

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triclorodifluoropropano

0,130

 

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diclorotrifluoropropano

0,120

 

C3H3F4Cl

HCFC-244

Clorotetrafluoropropano

0,140

 

C3H4FCl3

HCFC-251

Triclorofluoropropano

0,010

 

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diclorodifluoropropano

0,040

 

C3H4F3Cl

HCFC-253

Clorotrifluoropropano

0,030

 

C3H5FCl2

HCFC-261

Diclorofluoropropano

0,020

 

C3H5F2Cl

HCFC-262

Clorodifluoropropano

0,020

 

C3H6FCl

HCFC-271

Clorofluoropropano

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

BCM

Bromoclorometano

0,12

 

[1] Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

[2] La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano.

[3] Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

           
 

 


Allegato II


 

Sostanze nuove


 

Parte A - Sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1


 

 

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono

CBr2 F2

Dibromodifluorometano (halon-1202)

1,25

     
 


 

Part B - Sostanze da comunicare ai sensi dell’articolo 27


 

 

 

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono [1]

C3H7Br

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

0,02-0,10

C2H5Br

Bromoetano (bromuro di etile)

0,1-0,2

CF3I

Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

0,01-0,02

CH3Cl

Clorometano (cloruro di metile)

0,02

 

[1] Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

     
 

 


Allegato III


 

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 3, punto 12


 

a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica.

b) Uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro.

c) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata.

d) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA).

e) Uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali.

f) Uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità.

g) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.

h) Uso di idroclorofluorocarburi nei processi indicati nelle lettere da a) a g), quando impiegati in sostituzione di cloro-fluorocarburi o di tetracloruro di carbonio.


 


Allegato IV


 

Gruppi, codici della nomenclatura combinata [1] e designazioni delle sostanze di cui all’allegato I


 

 

Gruppo

Codice NC

Designazione

Gruppo I

2903 41 00

Triclorofluorometano

 

2903 42 00

Diclorodifluorometano

 

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

 

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

 

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

Gruppo II

2903 45 10

Clorotrifluorometano

 

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

 

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

 

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

 

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

 

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

 

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

 

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

 

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

 

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

Gruppo III

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

 

2903 46 20

Bromotrifluorometano

 

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Gruppo IV

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

Gruppo V

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Gruppo VI

2903 39 11

Bromometano (bromuro di metile)

Gruppo VII

2903 49 30

Idrobromofluorometani, -etani o -propani

Gruppo VIII

2903 49 11

Clorodifluorometano (HCFC-22)

 

2903 49 15

1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

 

2903 49 19

Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)

Gruppo IX

Ex 2903 49 80

Bromoclorometano

Miscugli

3824 71 00

Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

 

3824 72 00

Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

 

3824 73 00

Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

 

3824 74 00

Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

 

3824 75 00

Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio

 

3824 76 00

Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

 

3824 77 00

Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

 

[1] L’indicazione «ex» prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna «designazione».

     
 

 


Allegato V


 

Condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3


 

1. Le sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:


 

 

Sostanza

%

CTC (qualità di reagente)

99,5

(1,1,1-tricloroetano)

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20 °C

99,5

Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20 °C

99,0

   
 


 

Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi di laboratorio e a fini di analisi.


 

2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l’indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.


 


Allegato VI


 

Usi critici di halon


 

Uso dell’halon 1301:


 

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l’inertizzazione dei serbatoi,

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- per l’inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

- per l’inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

- per l’inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile. Uso dell’halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l’uso a bordo degli aerei,

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),

- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.


 

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia:


 

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l’inertizzazione dei serbatoi,

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- per l’inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

- per l’inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

- per l’inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l’uso a bordo degli aerei,

- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell’equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l’inertizzazione dei serbatoi,

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.


 


Allegato VII


 

Tecnologie di distruzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1


 

 

Applicabilità

Tecnologia

Sostanze controllate [1] [2]

Fonti diluite [3]

 

Sostanze controllate nell’allegato I, gruppi I, II, IV, V, VIII

Halon di cui all’allegato I, gruppo III

Schiuma

Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) [4]

99,99 %

99,99 %

95 %

Forni per cemento

Approvata [5]

Non approvata

Non applicabile

Incenerimento per iniezione di liquidi

Approvata

Approvata

Non applicabile

Ossidazione con gas/fumo

Approvata

Approvata

Non applicabile

Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale

Non applicabile

Non applicabile

Approvata

Cracking in reattore

Approvata

Non approvata

Non applicabile

Incenerimento in forno rotante

Approvata

Approvata

Approvata

Getto di plasma all’argon

Approvata

Approvata

Non applicabile

Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo

Approvata

Approvata

Non applicabile

Plasma a microonde

Approvata

Non approvata

Non applicabile

Getto di plasma all’azoto

Approvata

Non approvata

Non applicabile

Dealogenazione catalitica in fase gassosa

Approvata

Non approvata

Non applicabile

Reattore a vapore ad altissima temperatura

Approvata

Non approvata

Non applicabile

       
 


 

Note:

[1] Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi.

[2] Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate che riducono lo strato di ozono.

[3] Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.

[4] Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l’approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.

[5] Approvata dalle parti.


 


Allegato VIII


 

Tavola di concordanza


 

 

Regolamento (CE) n. 2037/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafi 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 2, punto i)

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), primo comma

-

Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 6, prima frase

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 6

-

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, punto i)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)

-

Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)

-

Articolo 4, paragrafo 3, punto i)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)

-

Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)

-

Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)

-

Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)

-

Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)

-

Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4, punto v)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 6

-

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

-

Articolo 5, paragrafo 4, prima frase

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase

-

Articolo 5, paragrafo 5

-

Articolo 5, paragrafo 6

-

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 1, prima frase

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 7

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 10

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafi 3 e 4

Articolo 13

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 15

-

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

-

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6

-

Articolo 16, paragrafo 7

-

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 25

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 21

Articolo 29

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 30

Articolo 24

Articolo 31

Allegato I

Allegato I

Allegato III

-

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

-

Allegato VI

Allegato III

Allegato VII

Allegato VI

   
 

 


Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 1005/2009
Reg. (CE) 29 giugno 2000, n. 2037/2000

   

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