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INPDAP - Ambito di applicazione della sentenza Corte Costituzionale 9-15 febbraio 2000, n. 52

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 1-2-2006 n. 10
Ambito di applicazione della sentenza Corte Costituzionale 9-15 febbraio 2000, n. 52.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

 

Nota 1 febbraio 2006, n. 10

Ambito di applicazione della sentenza Corte Costituzionale 9-15 febbraio 2000, n. 52.

 

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

  Ai  Direttori delle Sedi provinciali e territoriali 
    Loro sedi 
  Alle  Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati 
  Agli  Enti di Patronato 
e, p.c.  Alla  Corte dei Conti 
    Ufficio di coordinamento delle Sezioni regionali di Controllo 
    Via Baiamonti 25  
    00195 Roma 
  Ai  Dirigenti generali centrali e compartimentali 
  Ai  Coordinatori delle Consulenze professionali 

 

Alcune Sedi provinciali e territoriali hanno segnalato incertezze in relazione all'applicazione della sentenza indicata in oggetto, nei riguardi del personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

Si premette che l'argomento in esame è stato già oggetto dell'informativa n. 7 del 25 gennaio 2002, rivolta ai dipendenti iscritti alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS).

Com'è noto, la sent. n. 52/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, nelle parti in cui non consentono al dipendente dello Stato «di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti, ovvero presso gli istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni».

I principi sopra enunciati di portata generale, sono applicabili anche ai dipendenti pubblici iscritti alle casse degli ex Istituti di previdenza qualora si verifichino le condizioni indicate nella sentenza, che per completezza di esposizione si riportano:

a) il corso di studi deve avere natura post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore);

b) il relativo diploma deve essere espressamente prescritto per l'ammissione a determinati ruoli o per determinate funzioni.

Inoltre si precisa che il titolo di studio deve essere rilasciato da scuole o istituzioni scolastiche che, se non facenti parte dell'ambito universitario, devono essere state riconosciute dall'ex Ministero della Pubblica Istruzione (oggi MIUR) oppure che risulti l'approvazione ministeriale allo specifico corso.

La valorizzazione di tali titoli di studio post secondari, alle condizioni sopra indicate, rappresenta per gli iscritti alle casse degli ex II.PP un'ulteriore facoltà di riscatto rispetto a quelle già individuate dall'art. 8 lettera a) della legge n. 274 del 1991 e dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 aventi per oggetto i diplomi relativi ai corsi di studio di "natura universitaria".

In relazione a tale ultima disposizione normativa, corre l'obbligo di ricordare che, con informativa n. 5 del 24 gennaio 2000, l'Istituto ha ricompreso nella dizione "diplomi universitari", richiamata dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, qualsiasi titolo rilasciato dalle Università consentendone il riscatto a condizione che, per accedere al relativo corso di studi, sia prescritto il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Fermo restando quanto previsto dalla sentenza in oggetto, al personale iscritto alla CTPS era riconosciuta, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997, la facoltà di riscattare esclusivamente i periodi di studi superiori e di esercizio professionale, rilasciati dopo la frequenza di corsi universitari, qualora richiesti per l'immissione in servizio o per la carriera (art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973).

Dal 12 luglio 1997, per effetto del soprarichiamato decreto legislativo, è possibile procedere alla valutazione dei periodi corrispondenti alla durata legale dei diplomi universitari di laurea, di specializzazione e del dottorato di ricerca anche se i relativi titoli non sono richiesti per il posto ricoperto.

In questa sede si rende opportuno precisare che le istruzioni impartite con la già citata informativa n. 5 del 24 gennaio 2000 si applicano anche agli iscritti alla CTPS con la conseguenza di poter ammettere a riscatto ogni titolo di studio di natura universitaria purché accompagnato dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore.

 

Il Dirigente generale

Dr. Costanzo Gala

 

 

   

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