Ministero dell'interno - Attività a rischio di incidente rilevante. Art. 23 del D.Lgs. n. 238 del 20
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- Creato Venerdì, 03 Febbraio 2006 17:41
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Ministero dell'interno |
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334
D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238
Lett.Circ. 23 gennaio 2006, n. DCPST/A4/RS/300 (1).
Attività a rischio di incidente rilevante. Art. 23 del D.Lgs. n. 238 del 2005.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali.
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Alle |
Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile |
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Loro sedi |
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Ai |
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco |
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Loro sedi |
e, p.c. |
Al |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
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Direzione Salvaguardia ambientale |
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Via C. Colombo, 44 |
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00147 Roma |
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Al |
Ministero dell'interno: |
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Dipartimento P.S. |
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Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale |
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Sede |
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Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile |
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Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne |
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Sede |
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Al |
Ministero delle attività produttive |
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Direzione generale Energia e Risorse minerarie |
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Via Molise, 2 |
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00187 Roma |
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Al |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna |
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Viale dell'Arte, 18 |
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00144 Roma |
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Alle |
Regioni |
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Loro sedi |
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Alle |
Prefetture |
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Uffici territoriali del Governo |
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Loro sedi |
L'art. 23 del decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, ha definito i termini per l'adempimento degli obblighi dei gestori delle attività che, per la prima volta, sono assoggettate al D.Lgs. n. 334 del 1999 nonché delle attività per le quali l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 238 del 2005 comporta obblighi diversi ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 1999.
Tali termini sono i seguenti:
a) 6 marzo 2006 per:
- invio della notifica e della scheda di informazione;
- redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- predisposizione del Piano di Emergenza Interno;
b) 6 dicembre 2006 per:
- invio del Rapporto di Sicurezza;
- trasmissione delle informazioni per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno.
I gestori delle attività che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 238 del 2005, non sono più assoggettate agli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 1999, fermo restando l'assolvimento degli obblighi generali di cui all'art. 5, devono dare comunicazione ai destinatari della notifica e della scheda di informazione ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 334 del 1999.
Il Vice-Capo dipartimento vicario
Ispettore generale capo del C.N.VV.F.
Mazzini
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