Direttiva di Equitalia SpA Sospensione dell’attività di riscossione in casi particolari.

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Creato Mercoledì, 19 Maggio 2010 14:13
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E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo)
Msg. 17-5-2010 n. 3
Direttiva di Equitalia SpA n. 10 del 6 maggio 2010. Sospensione dell’attività di riscossione in casi particolari.
Emanato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.
Msg. 17 maggio 2010, n. 3 (1).
Direttiva di Equitalia SpA n. 10 del 6 maggio 2010. Sospensione dell’attività di riscossione in casi particolari.

(1) Emanato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.
 

 
A
Tutte le imprese dello spettacolo
 
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
 
A
Tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
 
Alle
Direzioni delle sedi del centro nord e del centro sud, Uffici interregionali e Sedi compartimentali
 
Alle
Aree, direzioni e coordinamenti professionali della direzione generale
 
 
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Commissario straordinario
 
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
 
 
Loro sedi
 
 
 

 

Con la Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, la Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA ha stabilito che le società del Gruppo Equitalia potranno sospendere le iniziative di riscossione dei crediti, anche in assenza di un provvedimento ad hoc da parte dell’Ente creditore, qualora il debitore dichiari che la cartella esattoriale sia stata oggetto di un provvedimento di sgravio, di una sospensione amministrativa o giudiziale oppure sia stato effettuato il pagamento del debito in un momento precedente la formazione del ruolo e ciò non risulti dai sistemi informativi dei Concessionari.
La dichiarazione del debitore dovrà essere corredata dei documenti comprovanti le circostanze dedotte (sgravio, sospensione, avvenuto pagamento).
I Concessionari, pertanto, sospenderanno le azioni di recupero intraprese e, entro dieci giorni, trasmetteranno la documentazione prodotta dal debitore all’Ente creditore, chiedendo la conferma o meno delle circostanze dal medesimo dichiarate.
Nell’espletare le verifiche relative, le Sedi dovranno avere cura di dare puntuale riscontro alla richiesta del Concessionario, atteso che in caso di silenzio le azioni di recupero continueranno a rimanere sospese.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo della Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 di Equitalia Spa, che si allega.
 
Il Direttore generale
Massimo Antichi

 

Allegato
 
Equitalia
 
Direzione centrale servizi enti e contribuenti
Ufficio servizi contribuenti
 
Direttiva di gruppo n. 10/2010
 
 
Agli Amministratori delegati e ai direttori generali delle società partecipate
 
 
 
Roma, 6 maggio 2010
Prot. n. 2010/4003
 
Oggetto: Sospensione attività di riscossione
 
La scelta di riportare in mano pubblica il sistema della riscossione ha tra i suoi motivi ispiratori non soltanto l'esigenza di migliorare le performance di recupero coattivo, ma anche la necessità di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo.
In questa ottica, l'azione delle società del Gruppo Equitalia è stata continuamente caratterizzata dalla costante ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di trasparenza e correttezza. Per raggiungere tale finalità sono state poste in essere molte iniziative significative, tra le quali possono citarsi: l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio; la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi; il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace; il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo; l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.
Nonostante ciò, relativamente a taluni aspetti dell'attività che svolgiamo, continua a persistere un atteggiamento fortemente critico. E questo sicuramente avviene anche a causa di disfunzioni a monte della nostra operatività.
Ebbene, fermo restando il ruolo degli agenti della riscossione quali mandatari nella gestione del credito affidato in riscossione ed il principio per il quale ogni intervento sul titolo esecutivo deve promanare dall'ente creditore che lo ha emesso, il perdurare di alcune disfunzioni del sistema che, inevitabilmente, incidono sull'azione di riscossione, impone una profonda riflessione per modificare i nostri standard di operatività.
Va, infatti, sempre tenuto presente che, in termini generali, l'attività di recupero coattivo non può prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo. Ciò, a maggior ragione in un contesto dove il titolo esecutivo è di creazione amministrativa.
Ciò premesso, riteniamo opportuno fornirvi alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attività di riscossione.
In particolare, qualora, il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da Voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;
b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;
c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;
d) da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento);
dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, che avrete cura di mettere a disposizione presso i Vostri sportelli e sul Vostro sito Internet.
Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alla partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.
Entro i successivi dieci giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai Vostri sistemi informativi.
Dovrete, infine, avvertite l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi Uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese, declinando ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta inerte, necessariamente tenuta.
 
Il Direttore generale
Marco Cuccagna

 

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A Equitalia,
 
spa
 
Agente della riscossione per la
 
provincia
 
Visto/i l’/gli atto/i sotto indicato/i
 
 
 
Tipo atto
Numero atto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(indicare nella colonna "Tipo Atto" la tipologia di atto notificato dall'agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, etc.)
 
il/la sottoscritto/a
 
,
 
C.F
 
, relativamente ai debiti contenuti nei predetti atti,
 
dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni derivanti da atti falsi o dichiarazioni mendaci, di (barrare la casella corrispondente all'ipotesi verificatasi in fatto):
 
 
aver effettuato il pagamento della somma di euro
 
in data
 
 
 
/
 
/
 
 
 
 
aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di
 
 
 
 
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 
 
aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di
 
 
 
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 
 
aver ottenuto una sospensione giudiziale da
 
 
 
(indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunziata);
 
 
aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della
 
 
pretesa debitoria da parte di
 
(indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunziata);
 
Si allega copia della seguente documentazione (barrare la casella corrispondente all'ipotesi verificatasi in fatto):
 
 
n.
 
ricevuta/e versamento effettuato
 
 
n.
 
provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore
 
 
n.
 
provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore
 
 
n.
 
provvedimento/i di sospensione del giudice
 
 
n.
 
sentenza/e di annullamento del giudice
 
La presente dichiarazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet dell'agente della
riscossione
 
[*] può essere compilata, allegando copia della relativa
documentazione, e presentata allo sportello ovvero inviata:
- al seguente n. di fax
 
[*] oppure al seguente indirizzo di posta elettronica [*]
 
 
Luogo, data
Firma
 
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[*].
 
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[*], nonché
 
presso gli sportelli della scrivente società.
 
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