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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 11-6-2004 n. 37 Decr. 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Uff. 1 Normativa. |
Decr. 12 febbraio 2004
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Circ. 11 giugno 2004, n. 37 (1).
Decr. 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Uff. 1 Normativa.
Ai | Direttori delle Sedi provinciali e territoriali e per il loro tramite: | |
- agli Enti con personale iscritto | ||
- alle Casse CPDEL, CPS, CPI | ||
- alle Corti d'Appello | ||
- Alle Amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici | ||
Alle | Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati | |
Agli | Enti di Patronato | |
Al | Comitato di verifica per le cause di servizio | |
Al | Comitato tecnico per le pensioni di privilegio | |
Al | Ministero della difesa | |
Direzione generale sanità militare | ||
Al | Ministero dell'interno | |
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali | ||
Direzione centrale per le Autonomie | ||
Agli | Uffici territoriali del Governo | |
Loro sedi | ||
Alla | Direzione centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione | |
Organi collegiali e Affari generali | ||
e p.c. | Ai | Dirigenti generali centrali e compartimentali |
Ai | Coordinatori delle Consulenze professionali |
1. Premessa.
Per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 1997 come modificato dal D.Lgs. n. 278 del 1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare.
L'articolo 6, comma 13, del medesimo D.P.R. demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell'interno e delle salute (Decr. 12 febbraio 2004 - di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i «criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori».
Nella presente Circolare vengono analizzati esclusivamente i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di privilegio ovvero di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità nei confronti del personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza nonché del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
2. Campo di applicazione.
Le disposizioni previste dal Decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i pubblici dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio nonché per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità.
Poiché il Decreto non è da considerarsi un regolamento ma un atto amministrativo immediatamente esecutorio, esso è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 23 febbraio 2004.
Pertanto, gli organismi sanitari citati in premessa assumono le nuove competenze esclusivamente per le domande ad essi presentate a partire dal 23 febbraio 2004; per contro, ai sensi dell'articolo 9 del decreto in oggetto, rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per le effettuazioni degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino al giorno 22 febbraio 2004.
3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario.
L'articolo 3 del Decreto opera una netta distinzione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa Amministrazione Pubblica di appartenenza del personale. In particolare:
a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le CMO territorialmente competenti (il cui elenco è riportato negli allegati D/1 e D/2 del Decreto) sono quelle individuate sulla base dell'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se l'iscritto è pensionato o deceduto, della residenza, rispettivamente, del pensionato o dell'avente diritto. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia gli accertamenti sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio o il pensionato o l'avente diritto risiedono. In caso contrario i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori.
b) Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica operante presso l'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto, qualora l'iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto.
c) Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto qualora l'iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto (allegato 1).
Al fine di individuare i criteri per l'assegnazione delle domanda alle tre diverse tipologie di organismi di accertamento sanitario, in funzione della natura giuridica dell'Amministrazione, Corpo o Ente datore di lavoro cui appartiene il dipendente, si allega la circolare n. 426 del 26 aprile 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Allegato 2).
4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario.
L'articolo 4 del Decreto prevede l'invio delle domande ad altro organismo di accertamento medico previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001 qualora la competente Commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizioni di operare l'accertamento stesso.
Tale ricorso alternativo riveste carattere straordinario derivante da fatti od eventi particolari non connessi con l'organizzazione interna dell'organismo preposto all'accertamento.
5. Commissioni mediche di seconda istanza.
Con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 461 del 2001 si è inteso omogeneizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l'accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza.
Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall'entrata in vigore della legge n. 416 del 1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita dall'articolo 3 del decreto).
Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del citato D.P.R. n. 461 del 2001 l'intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
La competenza territoriale delle Commissioni mediche di seconda istanza è indicata nelle tabelle allegato D del Decreto.
6. Riflessi pensionistici.
6.1 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla CTPS.
A far data dal 23 febbraio 2004 la Sede provinciale o territoriale dell'Inpdap, competente alla liquidazione del trattamento pensionistico, deve trasmettere la domanda di pensione di privilegio, unitamente all'eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medica di verifica ovvero, nel caso di ex dipendente di ente pubblico non economico, alla Commissione medica ASL territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.
Ciò in quanto, in virtù dell'articolo 3 del Decreto, l'organismo competente agli accertamenti sanitari è comunque individuato in base alla natura dell'ente di appartenenza dell'ex dipendente [cfr. paragrafo 3) della presente Circolare].
Le medesime Commissioni si pronunciano anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell'iscritto deceduto in attività di servizio.
Si ribadisce che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto in oggetto, rimangono di competenza delle Commissioni mediche ospedaliere le istanze inviate dall'Inpdap e pervenute alle stesse entro il giorno 22 febbraio 2004.
Nulla è innovato in merito alle modalità ed ai termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 e, pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Informativa n. 19 del 2 aprile 2003 Inpdap , adeguandole per le sole parti interessate alle nuove disposizioni.
È appena il caso di accennare che, in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 1 del Decreto, per il personale militare nonché per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere.
6.2 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale iscritto alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G.
In mancanza di esplicita abrogazione, ai fini dell'attribuzione di un trattamento pensionistico privilegiato nei confronti del personale in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (con l'intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull'esistenza, all'atto della cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra l'inabilità sopravvenuta e l'attività lavorativa svolta) nonché quelle previste dagli articoli 48 e 54 del D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 295, che rispettivamente demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle Commissioni mediche ospedaliere e la predisposizione di apposita relazione amministrativa agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture).
Nel confermare, pertanto, le istruzioni operative fornite con Circolare n. 23 del 24 giugno 2002 e Informativa n. 34 del 4 luglio 2003, si fa tuttavia presente che, in casi del tutto eccezionali, qualora sussista un verbale di visita medico collegiale di un organismo di accertamento sanitario diverso dalla CMO, contenente il riconoscimento dell'inabilità e redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 e seguenti del Decreto, le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap sono autorizzate, una volta acquisita la relazione amministrativa da parte degli Uffici Territoriali del Governo, a proseguire l'iter procedurale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio inoltrando tutta la documentazione al competente Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, al fine di acquisirne il prescritto parere in merito al nesso di causalità.
6.3 Accertamento sanitario nei confronti di tutti i dipendente pubblici iscritti all'Inpdap ai fini della concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995 - D.M. n. 187 del 1997.
L'articolo 2, comma 12, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 testualmente recita «Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio».
Conseguentemente, a far data dal 23 febbraio 2004, gli organismi deputati all'accertamento clinico sono le Commissioni mediche ASL e le Commissioni mediche di verifica territorialmente competenti in base alla residenza dei pensionati a seconda che si tratti, rispettivamente, di ex personale appartenente ad enti pubblici non economici ovvero ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Saranno le stesse Commissioni a pronunciarsi anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell'iscritto deceduto in attività di servizio.
Nulla è innovato in merito alle modalità e termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 come modificato dall'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001; pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997, adeguandola per i soli aspetti riguardanti gli organismi interessati agli accertamenti sanitari come sopra illustrati.
Anche in tale fattispecie, gli accertamenti sanitari nei confronti del personale militare nonché dei dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno continuano ad essere effettuati dalla Commissioni mediche ospedaliere, secondo quanto indicato al paragrafo 3, lettera a) della presente circolare.
Resta inteso che qualora ad un iscritto sia stata riconosciuta un'inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995, anteriormente all'entrata in vigore del Decreto, e dal verbale della CMO risulti una data prestabilita ai fini della revisione dello stato di inabilità, sarà cura delle Sedi richiedere alla medesima commissione di sottoporre l'interessato a nuova visita alla scadenza del termine di rivedibilità, ancorché successivo alla data del 23 febbraio 2004.
6.4. Accertamento sanitario riferito ad altre forme di inabilità
Occorre rilevare che nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, già l'articolo 15 del D.P.R. n. 461 del 2001 aveva demandato gli accertamenti sanitari di inidoneità ed altre forme di inabilità alla Commissione medica ospedaliera, abrogando esplicitamente gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del D.P.R. n. 3 del 1957 [articolo 20, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 461 del 2001].
A far data dal 23 febbraio 2004 anche tali accertamenti devono essere demandati alle Commissioni di cui al Decreto secondo le competenze indicate al paragrafo 3 della presente Circolare; resta fermo quanto previsto dagli articoli 42 e 52 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in merito ai requisiti contributivi richiesti per l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità.
Per contro, per quanto riguarda gli iscritti alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. le disposizioni del Decreto non hanno abrogato quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 274 del 1991 che demanda, ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità, l'accertamento clinico alle Aziende sanitarie locali con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.
In via del tutto eccezionale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure e disorganicità del sistema, le Sedi provinciali e territoriali dell'Istituto possono ritenere, tuttavia, valido non solo il verbale di visita medico-collegiale delle Aziende sanitarie locali ma anche il verbale rilasciato dalle altre Commissioni previste dal decreto in esame, purché da tale verbale, conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 379 del 1955, risulti:
- un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- un'inabilità permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un'inidoneità al servizio di istituto.
Occorre, tuttavia, tenere presente che qualora dai verbali di accertamento sanitario risulti un'inabilità temporanea la stessa, in base alle disposizioni vigenti, non costituisce titolo per il riconoscimento, da parte di questo Istituto, di un trattamento pensionistico di inabilità.
7. Benefici economici per invalidi o mutilati per causa di servizio - articoli 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922 e legge n. 539 del 1950.
In via preliminare si ricorda che i benefici indicati in oggetto vengono attribuiti dall'ente datore sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o contratto) come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato.
Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 tali provvidenze, legittimamente conferite a seguito del riconoscimento dell'infermità da parte della Commissione medico ospedaliera, potevano essere attribuite anche nel caso in cui il già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di valutazione dell'equo indennizzo o pensione di privilegio, si fosse pronunciato in maniera difforme rispetto alla Commissione medico ospedaliera.
Con il D.P.R. n. 461 del 2001 è stata operata una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento del nesso di causalità, con la conseguenza che le commissioni mediche sono competenti a pronunciarsi esclusivamente sulla patologia riscontrata mentre l'esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l'insorgenza dell'infermità è affidata in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio.
Alla luce di quanto sopra, per i verbali emessi a partire dal 22 gennaio 2002, l'ente datore di lavoro potrà adottare il relativo provvedimento formale solo una volta acquisito sia il verbale della commissione medica sia il parere del Comitato di verifica, quale unico organo deputato all'esame della dipendenza della causa di servizio dell'infermità.
Si rammenta, infine, che per l'individuazione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari, a partire dal 23 febbraio 2004, si dovrà fare riferimento al criterio della diversa Amministrazione Pubblica di appartenenza del personale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto in esame.
Il Direttore generale
Dr. Luigi Marchione
allegato 1
Indirizzi delle commissioni mediche di verifica
alla data del 5 aprile 2004
1 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Piersanti Mattarella N.31g | 92100 | AGRIGENTO |
2 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Cardinal Massaia 2/B | 15100 | ALESSANDRIA |
3 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Palestro 15 | 60122 | ANCONA |
4 Alla Commissione Medica di Verifica | Via X Dicembre 1948 N. 23 | 52100 | AREZZO |
5 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Bonaccorsi N. 21 | 63100 | ASCOLI PICENO |
6 Alla Commissione Medica di Verifica | Vicolo Goito N. 20 | 14100 | ASTI |
7 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Pescatori 40 | 83100 | AVELLINO |
8 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso A. De Gasperi N. 423 | 70125 | BARI |
9 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Jacopo Tasso N. 18 | 32100 | BELLUNO |
10 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Luigi Pirandello N°13 | 82100 | BENEVENTO |
11 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Fratelli Calvi N. 2f | 24122 | BERGAMO |
12 Alla Commissione Medica di Verifica | C.So Europa N. 5/E | 13900 | BIELLA |
13 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Capo Di Lucca N. 31 | 40126 | BOLOGNA |
14 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Cefalonia 50 | 25124 | BRESCIA |
15 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Rubini, 12 | 72100 | BRINDISI |
16 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Ospedale 2 | 09124 | CAGLIARI |
17 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Cavour N. 41 | 93100 | CALTANISSETTA |
18 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Conte Verde Nn. 33/37 | 86100 | CAMPOBASSO |
19 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Vivaldi 51 | 81100 | CASERTA |
20 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso Sicilia N. 32 | 95129 | CATANIA |
21 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Fontana Vecchia N. 36 | 88100 | CATANZARO |
22 Alla Commissione Medica di Verifica | Largo S. Maria N. 52 | 66100 | CHIETI |
23 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Dei Mille, 5 | 22100 | COMO |
24 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Degli Stadi, traversa Einaudi, N. 1/7 | 87100 | COSENZA |
25 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso Vittorio Emanuele 21 | 26100 | CREMONA |
26 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Gobetti 27 | 12100 | CUNEO |
27 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Barrafranca N. 1 | 94100 | ENNA |
28 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Cavour N. 129 | 44100 | FERRARA |
29 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Sant'Anna 2 | 50129 | FIRENZE |
30 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Monfalcone N. 78c | 71100 | FOGGIA |
31 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Porta Merlonia N. 6/A | 47100 | FORLÌ |
32 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Di Valle Fioretta, 24-Palazzo. Sif | 03100 | FROSINONE |
33 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Urbano Rela, 8 | 16151 | GENOVA |
34 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Mazzini N. 6 | 34170 | GORIZIA |
35 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Dei Barberi N. 108 | 58100 | GROSSETO |
36 Alla Commissione Medica di Verifica | Galleria Isnardi 1/C | 18100 | IMPERIA |
37 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Umbria snc | 86170 | ISERNIA |
38 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Filomusi Guelfi n. 23 | 67100 | L'AQUILA |
39 Alla Commissione Medica di Verifica | Piazza Europa N. 11 | 19124 | LA SPEZIA |
40 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Pierluigi Nervi n. 270 | 04100 | LATINA |
41 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Dello Stadio N. 3 - Palazzo Centrum | 73100 | LECCE |
42 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Dei Lanzi N. 21 | 57123 | LIVORNO |
43 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Passaglia N. 188 | 55100 | LUCCA |
44 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Benedetto Croce N. 1/12 | 62100 | MACERATA |
45 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Ippolito Nievo N. 8 | 46100 | MANTOVA |
46 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Eugenio Chiesa, 22 | 54100 | MASSA-CARRARA. |
47 Alla Commissione Medica di Verifica | Piazza Matteotti 18 | 75100 | MATERA |
48 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Monsignor D'arrigo 5 | 98122 | MESSINA |
49 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Saint Bon N. 7 | 20147 | MILANO |
50 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Marianini 21/e | 41100 | MODENA |
51 Alla Commissione Medica di Verifica | Via F. Lauria, 80 - Centro Direzionale Isola F8 | 80143 | NAPOLI |
52 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Dante Alighieri N. 47/D | 28100 | NOVARA |
53 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Costituzione snc | 08100 | NUORO |
54 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Beatrice d'Arborea, snc | 09170 | ORISTANO |
55 Alla Commissione Medica di Verifica | Via G. B. Ricci N. 6 | 35131 | PADOVA |
56 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Zarbo 2/b | 90135 | PALERMO |
57 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Gramsci N. 26/C | 43100 | PARMA |
58 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Indipendenza, 9 | 27100 | PAVIA |
59 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Martiri Dei Lager N. 77 | 06100 | PERUGIA |
60 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Mameli, 9 | 61100 | PESARO |
61 Alla Commissione Medica di Verifica | Piazza Italia N. 1 | 65100 | PESCARA |
62 Alla Commissione Medica di Verifica | Via San Bartolomeo N. 40 | 29100 | PIACENZA |
63 Alla Commissione Medica di Verifica | Lungarno Buozzi N. 11 | 56127 | PISA |
64 Alla Commissione Medica di Verifica | Viale Adua 77/79 | 51100 | PISTOIA |
65 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Borgo S. Antonio N. 17 | 33170 | PORDENONE |
66 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso XVIII Agosto N. 44 | 85100 | POTENZA |
67 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Archimede N. 17 | 97100 | RAGUSA |
68 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Rondinelli N. 6 | 48100 | RAVENNA |
69 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Emilio Cuzzocrea N. 42 | 89128 | REGGIO CALABRIA |
70 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Caduti Per Servizio N. 4 | 42100 | REGGIO EMILIA |
71 Alla Commissione Medica di Verifica | Via C. Verani snc - Palazzo Uffici Finanziari- | 02100 | RIETI |
72 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Nuova Circonvallazione N. 21 | 47900 | RIMINI |
73 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Di Villa Fonseca N. 6 | 00184 | ROMA |
74 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Domenico Piva N. 23 | 45100 | ROVIGO |
75 Alla Commissione Medica di Verifica | Via G. Negri N. 5 | 84125 | SALERNO |
76 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Coradduzza 18 | 07100 | SASSARI |
77 Alla Commissione Medica di Verifica | Piazza Giulio II, N. 4/7 | 17100 | SAVONA |
78 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Lippo Memmi, 2 | 53100 | SIENA |
79 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Unione Sovietica, snc | 96100 | SIRACUSA |
80 Alla Commissione Medica di Verifica | Via A. De Simoni N. 13/A | 23100 | SONDRIO |
81 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Pupino N. 1 | 74100 | TARANTO |
82 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Orto Agrario Palazzo Uffici Finanziari | 64100 | TERAMO |
83 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Bramante N. 37 | 05100 | TERNI |
84 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso Bolzano, N. 30 | 10136 | TORINO |
85 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Torrearsa, N. 90 | 91100 | TRAPANI |
86 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso Degli Alpini Nn. 9/13 | 38100 | TRENTO |
87 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Capponi, N. 1 | 31100 | TREVISO |
88 Alla Commissione Medica di Verifica | Corso Cavour N. 2/2 | 34132 | TRIESTE |
89 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Tiberio Deciani N. 105 | 33100 | UDINE |
90 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Frattini, 1 | 21100 | VARESE |
91 Alla Commissione Medica di Verifica | Dorsoduro 1263a | 30170 | VENEZIA |
92 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Liberazione, ang. via Corridoni, GRAVELLONA TOCE | 28883 | VERBANIA |
93 Alla Commissione Medica di Verifica | Strada per Trino N. 85 | 13100 | VERCELLI |
94 Alla Commissione Medica di Verifica | Lungadige Capuleti N. 11 | 37122 | VERONA |
95 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Verga S.N.C. | 88018 | VIBO VALENTIA |
96 Alla Commissione Medica di Verifica | Piazzetta Santo Stefano, N. 3 | 36100 | VICENZA |
97 Alla Commissione Medica di Verifica | Via Cardarelli N. 6 | 01100 | VITERBO |
Allegato 2
Circ. 26 aprile 2004, n. 426
Decr. 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché approvazione dei modelli di verbale utilizzabili e determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e delle modalità di svolgimento dei lavori (2).
(2) Il testo della circolare 26 aprile 2004, n. 426, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è riportato autonomamente.