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I.N.P.D.A.P. Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del DPR 29 ottobre 2001 n.241

Dettagli

Nuova pagina 1

 
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Circ. 11-6-2004 n. 37
Decr. 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Uff. 1 Normativa.
 
 
 
 
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Circ. 11-6-2004 n. 37
Decr. 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Uff. 1 Normativa.

Decr. 12 febbraio 2004

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Circ. 11 giugno 2004, n. 37 (1).

Decr. 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

 

 

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Uff. 1 Normativa.

 

  Ai  Direttori delle Sedi provinciali e territoriali e per il loro tramite: 
    - agli Enti con personale iscritto 
    - alle Casse CPDEL, CPS, CPI 
    - alle Corti d'Appello 
    - Alle Amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici 
  Alle  Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati 
  Agli  Enti di Patronato 
  Al  Comitato di verifica per le cause di servizio 
  Al  Comitato tecnico per le pensioni di privilegio 
  Al  Ministero della difesa  
    Direzione generale sanità militare 
  Al  Ministero dell'interno  
    Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 
    Direzione centrale per le Autonomie 
  Agli  Uffici territoriali del Governo 
    Loro sedi 
  Alla  Direzione centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione  
    Organi collegiali e Affari generali 
e p.c.  Ai  Dirigenti generali centrali e compartimentali 
  Ai  Coordinatori delle Consulenze professionali 

 

1. Premessa.

 

Per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 1997 come modificato dal D.Lgs. n. 278 del 1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare.

L'articolo 6, comma 13, del medesimo D.P.R. demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture.

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell'interno e delle salute (Decr. 12 febbraio 2004 - di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i «criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori».

Nella presente Circolare vengono analizzati esclusivamente i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di privilegio ovvero di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità nei confronti del personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza nonché del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

2. Campo di applicazione.

 

Le disposizioni previste dal Decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i pubblici dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio nonché per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità.

Poiché il Decreto non è da considerarsi un regolamento ma un atto amministrativo immediatamente esecutorio, esso è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 23 febbraio 2004.

Pertanto, gli organismi sanitari citati in premessa assumono le nuove competenze esclusivamente per le domande ad essi presentate a partire dal 23 febbraio 2004; per contro, ai sensi dell'articolo 9 del decreto in oggetto, rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per le effettuazioni degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino al giorno 22 febbraio 2004.

 

3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario.

 

L'articolo 3 del Decreto opera una netta distinzione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa Amministrazione Pubblica di appartenenza del personale. In particolare:

a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le CMO territorialmente competenti (il cui elenco è riportato negli allegati D/1 e D/2 del Decreto) sono quelle individuate sulla base dell'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se l'iscritto è pensionato o deceduto, della residenza, rispettivamente, del pensionato o dell'avente diritto. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia gli accertamenti sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio o il pensionato o l'avente diritto risiedono. In caso contrario i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori.

b) Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica operante presso l'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto, qualora l'iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto.

c) Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto qualora l'iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto (allegato 1).

Al fine di individuare i criteri per l'assegnazione delle domanda alle tre diverse tipologie di organismi di accertamento sanitario, in funzione della natura giuridica dell'Amministrazione, Corpo o Ente datore di lavoro cui appartiene il dipendente, si allega la circolare n. 426 del 26 aprile 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Allegato 2).

 

4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario.

 

L'articolo 4 del Decreto prevede l'invio delle domande ad altro organismo di accertamento medico previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001 qualora la competente Commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizioni di operare l'accertamento stesso.

Tale ricorso alternativo riveste carattere straordinario derivante da fatti od eventi particolari non connessi con l'organizzazione interna dell'organismo preposto all'accertamento.

 

5. Commissioni mediche di seconda istanza.

 

Con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 461 del 2001 si è inteso omogeneizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l'accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza.

Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall'entrata in vigore della legge n. 416 del 1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita dall'articolo 3 del decreto).

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del citato D.P.R. n. 461 del 2001 l'intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

La competenza territoriale delle Commissioni mediche di seconda istanza è indicata nelle tabelle allegato D del Decreto.

 

6. Riflessi pensionistici.

 

6.1 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla CTPS.

A far data dal 23 febbraio 2004 la Sede provinciale o territoriale dell'Inpdap, competente alla liquidazione del trattamento pensionistico, deve trasmettere la domanda di pensione di privilegio, unitamente all'eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medica di verifica ovvero, nel caso di ex dipendente di ente pubblico non economico, alla Commissione medica ASL territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.

Ciò in quanto, in virtù dell'articolo 3 del Decreto, l'organismo competente agli accertamenti sanitari è comunque individuato in base alla natura dell'ente di appartenenza dell'ex dipendente [cfr. paragrafo 3) della presente Circolare].

Le medesime Commissioni si pronunciano anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell'iscritto deceduto in attività di servizio.

Si ribadisce che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto in oggetto, rimangono di competenza delle Commissioni mediche ospedaliere le istanze inviate dall'Inpdap e pervenute alle stesse entro il giorno 22 febbraio 2004.

Nulla è innovato in merito alle modalità ed ai termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 e, pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Informativa n. 19 del 2 aprile 2003 Inpdap , adeguandole per le sole parti interessate alle nuove disposizioni.

È appena il caso di accennare che, in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 1 del Decreto, per il personale militare nonché per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere.

 

6.2 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale iscritto alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G.

In mancanza di esplicita abrogazione, ai fini dell'attribuzione di un trattamento pensionistico privilegiato nei confronti del personale in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (con l'intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull'esistenza, all'atto della cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra l'inabilità sopravvenuta e l'attività lavorativa svolta) nonché quelle previste dagli articoli 48 e 54 del D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 295, che rispettivamente demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle Commissioni mediche ospedaliere e la predisposizione di apposita relazione amministrativa agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture).

Nel confermare, pertanto, le istruzioni operative fornite con Circolare n. 23 del 24 giugno 2002 e Informativa n. 34 del 4 luglio 2003, si fa tuttavia presente che, in casi del tutto eccezionali, qualora sussista un verbale di visita medico collegiale di un organismo di accertamento sanitario diverso dalla CMO, contenente il riconoscimento dell'inabilità e redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 e seguenti del Decreto, le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap sono autorizzate, una volta acquisita la relazione amministrativa da parte degli Uffici Territoriali del Governo, a proseguire l'iter procedurale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio inoltrando tutta la documentazione al competente Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, al fine di acquisirne il prescritto parere in merito al nesso di causalità.

6.3 Accertamento sanitario nei confronti di tutti i dipendente pubblici iscritti all'Inpdap ai fini della concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995 - D.M. n. 187 del 1997.

L'articolo 2, comma 12, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 testualmente recita «Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio».

Conseguentemente, a far data dal 23 febbraio 2004, gli organismi deputati all'accertamento clinico sono le Commissioni mediche ASL e le Commissioni mediche di verifica territorialmente competenti in base alla residenza dei pensionati a seconda che si tratti, rispettivamente, di ex personale appartenente ad enti pubblici non economici ovvero ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Saranno le stesse Commissioni a pronunciarsi anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell'iscritto deceduto in attività di servizio.

Nulla è innovato in merito alle modalità e termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 come modificato dall'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001; pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997, adeguandola per i soli aspetti riguardanti gli organismi interessati agli accertamenti sanitari come sopra illustrati.

Anche in tale fattispecie, gli accertamenti sanitari nei confronti del personale militare nonché dei dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno continuano ad essere effettuati dalla Commissioni mediche ospedaliere, secondo quanto indicato al paragrafo 3, lettera a) della presente circolare.

Resta inteso che qualora ad un iscritto sia stata riconosciuta un'inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995, anteriormente all'entrata in vigore del Decreto, e dal verbale della CMO risulti una data prestabilita ai fini della revisione dello stato di inabilità, sarà cura delle Sedi richiedere alla medesima commissione di sottoporre l'interessato a nuova visita alla scadenza del termine di rivedibilità, ancorché successivo alla data del 23 febbraio 2004.

 

6.4. Accertamento sanitario riferito ad altre forme di inabilità

Occorre rilevare che nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, già l'articolo 15 del D.P.R. n. 461 del 2001 aveva demandato gli accertamenti sanitari di inidoneità ed altre forme di inabilità alla Commissione medica ospedaliera, abrogando esplicitamente gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del D.P.R. n. 3 del 1957 [articolo 20, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 461 del 2001].

A far data dal 23 febbraio 2004 anche tali accertamenti devono essere demandati alle Commissioni di cui al Decreto secondo le competenze indicate al paragrafo 3 della presente Circolare; resta fermo quanto previsto dagli articoli 42 e 52 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in merito ai requisiti contributivi richiesti per l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità.

Per contro, per quanto riguarda gli iscritti alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. le disposizioni del Decreto non hanno abrogato quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 274 del 1991 che demanda, ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità, l'accertamento clinico alle Aziende sanitarie locali con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.

In via del tutto eccezionale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure e disorganicità del sistema, le Sedi provinciali e territoriali dell'Istituto possono ritenere, tuttavia, valido non solo il verbale di visita medico-collegiale delle Aziende sanitarie locali ma anche il verbale rilasciato dalle altre Commissioni previste dal decreto in esame, purché da tale verbale, conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 379 del 1955, risulti:

- un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

- un'inabilità permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un'inidoneità al servizio di istituto.

Occorre, tuttavia, tenere presente che qualora dai verbali di accertamento sanitario risulti un'inabilità temporanea la stessa, in base alle disposizioni vigenti, non costituisce titolo per il riconoscimento, da parte di questo Istituto, di un trattamento pensionistico di inabilità.

 

7. Benefici economici per invalidi o mutilati per causa di servizio - articoli 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922 e legge n. 539 del 1950.

 

In via preliminare si ricorda che i benefici indicati in oggetto vengono attribuiti dall'ente datore sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o contratto) come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato.

Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 tali provvidenze, legittimamente conferite a seguito del riconoscimento dell'infermità da parte della Commissione medico ospedaliera, potevano essere attribuite anche nel caso in cui il già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di valutazione dell'equo indennizzo o pensione di privilegio, si fosse pronunciato in maniera difforme rispetto alla Commissione medico ospedaliera.

Con il D.P.R. n. 461 del 2001 è stata operata una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento del nesso di causalità, con la conseguenza che le commissioni mediche sono competenti a pronunciarsi esclusivamente sulla patologia riscontrata mentre l'esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l'insorgenza dell'infermità è affidata in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio.

Alla luce di quanto sopra, per i verbali emessi a partire dal 22 gennaio 2002, l'ente datore di lavoro potrà adottare il relativo provvedimento formale solo una volta acquisito sia il verbale della commissione medica sia il parere del Comitato di verifica, quale unico organo deputato all'esame della dipendenza della causa di servizio dell'infermità.

Si rammenta, infine, che per l'individuazione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari, a partire dal 23 febbraio 2004, si dovrà fare riferimento al criterio della diversa Amministrazione Pubblica di appartenenza del personale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto in esame.

 

Il Direttore generale

Dr. Luigi Marchione

 

 

 

allegato 1

 

Indirizzi delle commissioni mediche di verifica

alla data del 5 aprile 2004

 

 

1 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Piersanti Mattarella N.31g  92100  AGRIGENTO 
2 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Cardinal Massaia 2/B  15100  ALESSANDRIA 
3 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Palestro 15  60122  ANCONA 
4 Alla Commissione Medica di Verifica  Via X Dicembre 1948 N. 23  52100  AREZZO 
5 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Bonaccorsi N. 21  63100  ASCOLI PICENO 
6 Alla Commissione Medica di Verifica  Vicolo Goito N. 20  14100  ASTI 
7 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Pescatori 40  83100  AVELLINO 
8 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso A. De Gasperi N. 423  70125  BARI 
9 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Jacopo Tasso N. 18  32100  BELLUNO 
10 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Luigi Pirandello N°13  82100  BENEVENTO 
11 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Fratelli Calvi N. 2f  24122  BERGAMO 
12 Alla Commissione Medica di Verifica  C.So Europa N. 5/E  13900  BIELLA 
13 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Capo Di Lucca N. 31  40126  BOLOGNA 
14 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Cefalonia 50  25124  BRESCIA 
15 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Rubini, 12  72100  BRINDISI 
16 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Ospedale 2  09124  CAGLIARI 
17 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Cavour N. 41  93100  CALTANISSETTA 
18 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Conte Verde Nn. 33/37  86100  CAMPOBASSO 
19 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Vivaldi 51  81100  CASERTA 
20 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso Sicilia N. 32  95129  CATANIA 
21 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Fontana Vecchia N. 36  88100  CATANZARO 
22 Alla Commissione Medica di Verifica  Largo S. Maria N. 52  66100  CHIETI 
23 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Dei Mille, 5  22100  COMO 
24 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Degli Stadi, traversa Einaudi, N. 1/7  87100  COSENZA 
25 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso Vittorio Emanuele 21  26100  CREMONA 
26 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Gobetti 27  12100  CUNEO 
27 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Barrafranca N. 1  94100  ENNA 
28 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Cavour N. 129  44100  FERRARA 
29 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Sant'Anna 2  50129  FIRENZE 
30 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Monfalcone N. 78c  71100  FOGGIA 
31 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Porta Merlonia N. 6/A  47100  FORLÌ 
32 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Di Valle Fioretta, 24-Palazzo. Sif  03100  FROSINONE 
33 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Urbano Rela, 8  16151  GENOVA 
34 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Mazzini N. 6  34170  GORIZIA 
35 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Dei Barberi N. 108  58100  GROSSETO 
36 Alla Commissione Medica di Verifica  Galleria Isnardi 1/C  18100  IMPERIA 
37 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Umbria snc  86170  ISERNIA 
38 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Filomusi Guelfi n. 23  67100  L'AQUILA 
39 Alla Commissione Medica di Verifica  Piazza Europa N. 11  19124  LA SPEZIA 
40 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Pierluigi Nervi n. 270  04100  LATINA 
41 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Dello Stadio N. 3 - Palazzo Centrum  73100  LECCE 
42 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Dei Lanzi N. 21  57123  LIVORNO 
43 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Passaglia N. 188  55100  LUCCA 
44 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Benedetto Croce N. 1/12  62100  MACERATA 
45 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Ippolito Nievo N. 8  46100  MANTOVA 
46 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Eugenio Chiesa, 22  54100  MASSA-CARRARA. 
47 Alla Commissione Medica di Verifica  Piazza Matteotti 18  75100  MATERA 
48 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Monsignor D'arrigo 5  98122  MESSINA 
49 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Saint Bon N. 7  20147  MILANO 
50 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Marianini 21/e  41100  MODENA 
51 Alla Commissione Medica di Verifica  Via F. Lauria, 80 - Centro Direzionale Isola F8   80143  NAPOLI 
52 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Dante Alighieri N. 47/D  28100  NOVARA 
53 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Costituzione snc  08100  NUORO 
54 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Beatrice d'Arborea, snc  09170  ORISTANO 
55 Alla Commissione Medica di Verifica  Via G. B. Ricci N. 6  35131  PADOVA 
56 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Zarbo 2/b  90135  PALERMO 
57 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Gramsci N. 26/C  43100  PARMA 
58 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Indipendenza, 9  27100  PAVIA 
59 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Martiri Dei Lager N. 77  06100  PERUGIA 
60 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Mameli, 9  61100  PESARO 
61 Alla Commissione Medica di Verifica  Piazza Italia N. 1  65100  PESCARA 
62 Alla Commissione Medica di Verifica  Via San Bartolomeo N. 40  29100  PIACENZA 
63 Alla Commissione Medica di Verifica  Lungarno Buozzi N. 11  56127  PISA 
64 Alla Commissione Medica di Verifica  Viale Adua 77/79  51100  PISTOIA 
65 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Borgo S. Antonio N. 17  33170  PORDENONE 
66 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso XVIII Agosto N. 44  85100  POTENZA 
67 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Archimede N. 17  97100  RAGUSA 
68 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Rondinelli N. 6  48100  RAVENNA 
69 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Emilio Cuzzocrea N. 42  89128  REGGIO CALABRIA 
70 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Caduti Per Servizio N. 4  42100  REGGIO EMILIA 
71 Alla Commissione Medica di Verifica  Via C. Verani snc - Palazzo Uffici Finanziari-  02100  RIETI 
72 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Nuova Circonvallazione N. 21  47900  RIMINI 
73 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Di Villa Fonseca N. 6  00184  ROMA 
74 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Domenico Piva N. 23  45100  ROVIGO 
75 Alla Commissione Medica di Verifica  Via G. Negri N. 5  84125  SALERNO 
76 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Coradduzza 18  07100  SASSARI 
77 Alla Commissione Medica di Verifica  Piazza Giulio II, N. 4/7  17100  SAVONA 
78 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Lippo Memmi, 2  53100  SIENA 
79 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Unione Sovietica, snc  96100  SIRACUSA 
80 Alla Commissione Medica di Verifica  Via A. De Simoni N. 13/A  23100  SONDRIO 
81 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Pupino N. 1  74100  TARANTO 
82 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Orto Agrario Palazzo Uffici Finanziari  64100  TERAMO 
83 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Bramante N. 37  05100  TERNI 
84 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso Bolzano, N. 30  10136  TORINO 
85 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Torrearsa, N. 90  91100  TRAPANI 
86 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso Degli Alpini Nn. 9/13  38100  TRENTO 
87 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Capponi, N. 1  31100  TREVISO 
88 Alla Commissione Medica di Verifica  Corso Cavour N. 2/2  34132  TRIESTE 
89 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Tiberio Deciani N. 105  33100  UDINE 
90 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Frattini, 1  21100  VARESE 
91 Alla Commissione Medica di Verifica  Dorsoduro 1263a  30170  VENEZIA 
92 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Liberazione, ang. via Corridoni, GRAVELLONA TOCE  28883  VERBANIA 
93 Alla Commissione Medica di Verifica  Strada per Trino N. 85  13100  VERCELLI 
94 Alla Commissione Medica di Verifica  Lungadige Capuleti N. 11  37122  VERONA 
95 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Verga S.N.C.  88018  VIBO VALENTIA 
96 Alla Commissione Medica di Verifica  Piazzetta Santo Stefano, N. 3  36100  VICENZA 
97 Alla Commissione Medica di Verifica  Via Cardarelli N. 6  01100  VITERBO 

 

 

 

 

Allegato 2

 

Circ. 26 aprile 2004, n. 426

Decr. 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché approvazione dei modelli di verbale utilizzabili e determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e delle modalità di svolgimento dei lavori (2).

 

 

(2) Il testo della circolare 26 aprile 2004, n. 426, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è riportato autonomamente.

   

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