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Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni

Dettagli

Nuova pagina 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 19-3-2010 n. 4/10/UPPA
Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.

Nota 19 marzo 2010, n. 4/10/UPPA (1).

Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.

 

 

 

Alla

Croce rossa italiana

   

Comitato centrale

   

Dipartimento risorse umane e organizzazione

   

Servizio V - Programmazione assunzioni e reclutamento

   

Via Toscana, 12

   

00187 - Roma

e, p.c.:

Al

Ministero dell’economia e delle finanze

   

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato IGOP - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

   

Via XX Settembre, 97

   

00187 - Roma

     
 

Si fa riferimento alla nota n. CRI/CC/0005684 del 26 gennaio u.s. con cui codesto Ente comunica di aver indetto una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione di complessive 39 unità di personale da destinare prevalentemente alle sedi del Nord Italia che presentano maggiori carenze di personale, avendo adempiuto alle disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi e di dotazioni organiche previste dall’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con ordinanza commissariale n. 27/08 del 27 novembre 2008 e della Direttiva del Commissario straordinario nazionale del 5 giugno 2009.

Al riguardo, codesto Ente chiede di conoscere l’orientamento di questo Dipartimento in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, allo stato, regola, sotto l’aspetto dei riflessi finanziari, la mobilità di personale, anche tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi. Il quesito è posto in considerazione del fatto che il personale partecipante alla procedura di mobilità di cui trattasi risulta essere dipendente prevalentemente da Regioni, Enti del Servizio sanitario nazionale ed Enti locali.

Occorre preliminarmente evidenziare, su questo tema, l’attualità della circolare 18 aprile 2008, n. 4/2008 nella quale questo Dipartimento fornisce linee guida ed indirizzi in materia di mobilità ed a cui si rinvia per una disamina più ampia dell’istituto.

Ciò premesso, si reputa utile richiamare l’attenzione su alcuni punti essenziali.

Il legislatore, privilegia l’istituto della mobilità tanto sotto l’aspetto ordinamentale, quanto sotto l’aspetto finanziario.

L’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità.

L’obbligo prescritto attiene tanto agli adempimenti di cui all’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001, quanto alle procedure di cui all’art. 30, comma 1, dello stesso decreto legislativo che, alla luce delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, impone alle amministrazioni l’adozione di appositi bandi di mobilità con l’indicazione dei posti disponibili in dotazione organica che si intendono coprire attraverso il ricorso al predetto istituto, previa definizione dei requisiti richiesti e dei criteri di scelta su cui si fonderà la valutazione delle candidature pervenute.

La mobilità è uno strumento che non risponde solo all’interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. L’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sancisce, poi, il principio generale secondo cui “Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”.

Il citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, nel momento in cui recita che “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente” completa la coerenza del sistema descritto laddove specifica che la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente. Ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l’aspetto finanziario, da parte dell’amministrazione cedente.

La mobilità non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione.

Ne inferisce, per le amministrazioni che hanno limitazioni e che sono anche sottoposte ad un regime autorizzatorio, che la mobilità di personale proveniente da amministrazioni che non sono soggette a vincoli assunzionali rimane possibile solo se preventivamente autorizzata come una normale assunzione.

Codesto Ente, poi, ha evidenziato come, a causa delle particolari professionalità richieste dalla natura dell’attività espletata, la procedura di mobilità volontaria esterna che ha indetto si rivolga essenzialmente al personale degli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti al solo obiettivo della riduzione della spesa del personale, avendo sostituito detta norma i preesistenti vincoli assunzionali che derivavano dall’attuazione dell’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tale principio è stato ribadito, per il triennio 2010-2012, dalla disciplina indicata dai commi da 71 a 73 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabiliscono le misure con cui gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in relazione alla propria spesa complessiva del personale, prevedendo come essi “anche” nel triennio 2010-2012 non dovranno superare per ciascuno degli anni indicati il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. Vengono poi fissate le modalità di realizzazione di tali obiettivi, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi fissati dalle rispettive Regioni, attraverso l’enunciazione di alcuni principi generali.

Rimane, dunque, confermata da questo punto di vista la preesistente normativa, rilevando ai fini del quesito in parola il solo caso di enti del Servizio sanitario nazionale che, afferendo a Regioni soggette all’attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario, siano sottoposti, nell’ambito di tali piani, a specifiche misure limitative delle assunzioni.

In questo caso il trasferimento per mobilità di personale proveniente da Enti del Servizio sanitario delle suddette Regioni è da considerare neutro sul piano assunzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in quanto solo in questo caso risulta verificata la condizione prevista che entrambe le amministrazioni interessate siano soggette a limitazioni delle assunzioni di personale, garantendosi in siffatto caso la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari ed impedendo che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale.

Per quanto attiene, infine, all’indicazione di cui all’art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle misure di contenimento della spesa di cui ai precedenti commi da 71 a 73 ai fini dell’applicazione nel triennio 2010-2012 delle disposizioni previste dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), non si ritiene che essa modifichi il quadro fin qui delineato.

Ivi si prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel bandire concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale possano considerare di introdurre specifiche riserve di posti o modalità di valutazione di una pregressa esperienza professionale per quel personale in possesso dei requisiti espressamente indicati dalla norma stessa (personale di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Dette procedure devono essere attivate:

- nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno;

- nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi della spesa stessa fissati dai documenti di finanza pubblica;

- per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.

La portata delle suddette prescrizioni non interferisce con i regimi assunzionali in relazione alla tipologia di enti analizzata, anche in considerazione del mero rinvio ai rispettivi regimi limitativi della spesa di personale che risultano dai documenti di finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, si ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario nazionale rientrino nel novero delle amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 47 della legge n. 311/2004, solo allorquando, afferendo a Regioni soggette all’attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario siano sottoposti, nell’ambito di tali piani, a specifiche misure limitative delle assunzioni.

Questa condizione dovrà essere verificata da codesto ente di volta in volta.

Ad ogni buon fine si segnala che in base all’art. 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) codesto Ente potrà valutare la possibilità di acquisire in mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, anche unità di personale dipendente dalle Università statali (nel triennio 2009-2011).


 

Il Capo dipartimento

Cons. Antonio Naddeo

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 34-bis
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 74
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 47
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 98
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 66

   

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