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Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca.

Dettagli

Nuova pagina 4

Ministero della giustizia
Circ. 17-2-2010 n. m-dg.DAG.25012.U
Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca.
Emanata dal Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia penale.

Circ. 17 febbraio 2010, n. m-dg.DAG.25012.U (1).

Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca.

(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia penale.

 

 

 

Ai

Presidenti delle Corti di Appello

    Loro Sedi
  Ai Procuratori generali presso le Corti di Appello
    Loro Sedi
e, p.c.: Al Primo Presidente della Corte di Cassazione
    Roma
 

Al

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

    Roma
 

Al

Procuratore Nazionale Antimafia

    Roma
 

Al

Capo dell’Ispettorato generale

   

Sede

 

Al

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
    Roma
     
 

Com’è noto, la legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, e la legge 15 luglio 2009, n. 94 hanno introdotto importanti modifiche nel settore delle misure di prevenzione, allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli strumenti normativi diretti all’aggressione dei patrimoni illeciti.

In questa prospettiva, anche al fine di evitare possibili tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali ai quali i beni sono stati sottratti, sono state apportate significative innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati.

Nel nuovo impianto normativo si è, da ultimo, aggiunto il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, che ha operato profonde innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata, prevedendo l’istituzione di un’Agenzia nazionale alla quale sono conferiti fondamentali poteri di amministrazione e custodia del bene fin dal momento del sequestro e per l’intera fase giudiziale che precede l’irrevocabilità del provvedimento di confisca e la sua destinazione finale.

Il nuovo atto normativo, inoltre, è intervenuto anche su molteplici disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e sull’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

La disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2010 stabilisce, peraltro, che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso fino alla data dell’emanazione dei regolamenti attuativi.

In attesa che le nuove norme acquisiscano piena efficacia e salve le eventuali precisazioni e modifiche che potranno essere apportate dalla legge di conversione, si ritiene utile fornire le indicazioni che seguono, le quali traggono spunto dagli interventi effettuati con le sopra richiamate leggi, L. n. 125/2008 e L. n. 94/2009.

Con riferimento ai beni immobili ed ai beni aziendali l’art. 2-decies della legge n. 575/1965 - nella formulazione attualmente applicabile, precedente al decreto legge n. 4/2010 - individua nel Prefetto del luogo in cui essi si trovano l’organo competente a determinarne la destinazione previo parere non vincolante dell’Agenzia del demanio, alla quale è affidata la gestione nella fase successiva al passaggio in giudicato del provvedimento di confisca.

Le altre risorse economiche (analiticamente definite con decreto ministeriale n. 127/2009 del Ministro dell’economia e delle finanze) confluiscono invece nel Fondo unico di giustizia di cui al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181.

Per rispondere all’esigenza di accelerare le procedure, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari predispongano meccanismi operativi volti ad attuare le disposizioni di legge non appena il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile.

Ogni rallentamento in questa fase determinerebbe, infatti, incontrollabili ritardi dell’iter successivo, il quale assume invece un rilievo fondamentale per il futuro impiego del bene confiscato e per la sua definitiva sottrazione al circuito illecito di cui faceva parte.

Gli adempimenti esecutivi successivi all’irrevocabilità del provvedimento, allo stato, sono stabiliti dall’art. 2-nonies della legge n. 575/1965, a norma del quale «il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’nterno».

Tenuto conto delle esigenze innanzi indicate, tra l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione sono state raggiunte intese dirette a comprimere i tempi che intercorrono tra il passaggio in giudicato della decisione e la successiva destinazione dei beni, che – come detto – costituisce il momento conclusivo della procedura ed un obiettivo di primaria importanza perseguito.

Si è, pertanto, convenuto tra i due Uffici sopra indicati che la cancelleria della Suprema Corte inoltri senza indugio all’Autorità che ha emesso il provvedimento di confisca il dispositivo della sentenza o dell’ordinanza con la quale è stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso, di modo che si possa dare corso agli adempimenti indicati dal predetto art. 2-nonies immediatamente dopo l’irrevocabilità del provvedimento.

È di tutta evidenza che la stessa immediatezza debba essere garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo dinanzi alla Corte di Appello.

In questa ipotesi, sarà, pertanto, assolutamente necessario che le Corti territoriali diano comunicazione con la massima tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso.

Quando la confisca divenga irrevocabile all’esito del grado di appello la cancelleria della Corte dovrà inoltre informare la Direzione nazionale Antimafia ed il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell’Agenzia nazionale, dal momento in cui verrà nominato, ex art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010). A quest’ultimo sarà trasmessa anche copia delle decisioni di primo e secondo grado.

In tutti i casi - sia che il passaggio in giudicato consegua alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di appello - l’ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto l’estratto del provvedimento irrevocabile, procederà immediatamente alle comunicazioni previste dall’art. 2-nonies della legge n. 575/1965, senza attendere la restituzione del fascicolo, e trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni, alla filiale regionale dell’Agenzia del demanio sul cui territorio si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda, al Prefetto della Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda e al Ministero dell’interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.

Le disposizioni relative alla gestione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 sono applicabili anche alla confisca di beni sottoposti a sequestro preventivo in presenza delle condizioni previste dall’art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992, in forza del richiamo contenuto nel comma 4-bis (peraltro a sua volta integrato e modificato - nella versione attualmente applicabile, che precede il recentissimo decreto legge n. 4/2010 - dall’art. 7, lett. b), della legge n. 94/2009).

Dal combinato disposto delle predette disposizioni discende che per l’esecuzione dei provvedimenti ablatori adottati a norma dell’art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992 è prevista un’importante deroga alla procedura ordinaria in vigore per i giudizi di merito, trovando applicazione il meccanismo dettato dall’art. 2-nonies della legge n. 575/1965 in luogo dell’art. 665 c.p.p. (che fissa i criteri per individuare il giudice dell’esecuzione competente).

In forza dei principi testé richiamati, dunque, graveranno sempre sulla cancelleria del giudice che ha disposto la confisca (Tribunale o Sezione del G.I.P./G.U.P.) gli adempimenti previsti dall’art. 2-nonies, anche qualora la sentenza abbia subito una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque, in tutti i casi in cui quell’ufficio non coincida con il giudice dell’esecuzione.

Alla luce delle presenti direttive è, pertanto, assolutamente indispensabile che presso la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca sia conservato in apposita raccolta anche il decreto di sequestro precedentemente emesso a norma dell’art. 321, comma 2, c.p.p.

Analogamente a quanto stabilito in materia di misure di prevenzione, l’ufficio che ha disposto la confisca, ricevuta la comunicazione dell’irrevocabilità (dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Appello), procederà alle comunicazioni previste dall’art. 2-nonies della legge n. 575/1965 immediatamente e senza necessità di attendere la restituzione del fascicolo, anche in fase di esecuzione.

Anche in questa circostanza, qualora la decisione divenga irrevocabile all’esito del giudizio di appello, la cancelleria della Corte, una volta eseguita la comunicazione all’ufficio che ha disposto la confisca, dovrà informare la Direzione nazionale Antimafia ed il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell’Agenzia nazionale, dalla sua nomina, ex art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010), trasmettendo copia delle decisioni di primo e secondo grado.

Sia che il provvedimento di confisca venga adottato nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione sia che venga disposto a norma dell’art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992, restano salvi gli adempimenti destinati all’aggiornamento della Banca dati centrale del S.I.P.P.I.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, assumendo altresì ogni determinazione ritenuta necessaria perché sia assicurato il rispetto delle procedure sopra indicate.


Il Direttore generale

Luigi Frunzio

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
D.L. 16 settembre 2008, n. 143
D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 7
L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-nonies
L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-decies
L. 15 luglio 2009, n. 94

   

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