Attività di somministrazione nei circoli privati. Quesito.
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- Creato Mercoledì, 11 Gennaio 2006 18:09
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Ministero delle attività produttive Nota 29-9-2005 n. 8889 Attività di somministrazione nei circoli privati. Quesito. Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2 - Disciplina del commercio. |
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
L. 25 agosto 1991, n. 287
Nota 29 settembre 2005, n. 8889 (1).
Attività di somministrazione nei circoli privati. Quesito.
(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2 - Disciplina del commercio.
Con riferimento alla richiesta di parere di codesto Comune sulla possibilità di coesistenza di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia B, rilasciata ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e di analoga attività sotto forma di circolo privato nei medesimi locali, la scrivente fa presente di ritenere non realizzabile quanto prospettato.
Ove, infatti, detta fattispecie si concretizzasse risulterebbe nella sostanza vanificata l'attuazione del corretto svolgimento delle due attività in parola. Trattasi infatti di attività soggette a discipline distinte (cfr. legge 25 agosto 1991, n. 287 e D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235) con regole, regimi e destinatari diversi.
Va rilevato, altresì, che non risulta comprensibile la necessità di attivare un circolo privato da parte di un soggetto, già in possesso di autorizzazione per la somministrazione al pubblico. La presente viene inviata, unitamente al quesito proposto da codesto Comune, al Ministero dell'interno che risulta competente su alcuni aspetti delle attività sopra richiamate, il quale è pregato di far conoscere ogni determinazione ritenga di voler fornire.
Il Direttore generale
Mario Spigarelli
Ministero delle attività produttive Nota 29-9-2005 n. 8890 Titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande - Art. 5 della legge n. 287 del 1991 - Affitto di ramo d'azienda - Quesito. Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2 - Disciplina del commercio. |
L. 25 agosto 1991, n. 287
Nota 29 settembre 2005, n. 8890 (1).
Titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande - Art. 5 della legge n. 287 del 1991 - Affitto di ramo d'azienda - Quesito.
(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2 - Disciplina del commercio.
Si fa riferimento alla nota di codesto Comune riguardante l'oggetto. Al riguardo, considerato il tempo decorso dai contatti avuti per le vie brevi nel corso dei quali codesto Comune si era riservato di riproporre un quesito più articolato, si fa presente quanto segue.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 che all'articolo 5 prevede quattro tipologie di esercizi:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Ogni tipologia di autorizzazione, pertanto, corrisponde ad una attività espressamente indicata dalle disposizioni. Di conseguenza, un soggetto titolare dell'attività che risulti in possesso sia dell'autorizzazione di tipo a) che di tipo b) può cedere l'attività corrispondente ad una delle due, recuperando la titolarità dell'attività alla scadenza del contratto di gestione.
Nel caso di specie, invece, il titolare risultando in possesso della sola autorizzazione di tipo a), ad avviso della scrivente, non può cedere parte dell'attività consentita con il titolo del quale è in possesso.
Il Direttore generale
Mario Spigarelli
Ministero delle attività produttive Nota 27-9-2005 n. 8815 Legge 25 agosto 1991, n. 287. Obbligo di presenza fisica del titolare di impresa individuale in possesso di più autorizzazioni. Quesito. Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2. |
L. 25 agosto 1991, n. 287
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Nota 27 settembre 2005, n. 8815 (1).
Legge 25 agosto 1991, n. 287. Obbligo di presenza fisica del titolare di impresa individuale in possesso di più autorizzazioni. Quesito.
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(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Ufficio D2.
Al | Comune di Serra de' Conti |
Via Marconi, 6 | |
Serra de' Conti (Ancona) | |
e, p.c.: Al | Ministero dell'interno |
Gabinetto | |
00100 Roma |
Con la nota a margine indicata codesto Comune, chiede di conoscere se sia necessaria la nomina di un rappresentante per un soggetto che risulta già titolare di un esercizio di somministrazione di tipo b) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 con regolare iscrizione al REC, il quale conseguentemente alla partecipazione e vincita di una gara pubblica, deve svolgere contestualmente all'attività primaria anche un'attività stagionale trimestrale, limitata alle ore pomeridiane e serali. Al riguardo il medesimo Comune ritiene che «l'istituto della rappresentanza, come previsto dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931), debba essere attivato solo nell'ipotesi di assenze prolungate nel tempo e non nell'ipotesi di assenze temporanee del titolare impegnato in uno dei due esercizi gestiti».
Su quanto sopra, si forniscono le seguenti precisazioni. La legge 25 agosto 1991, n. 287 reca la disciplina concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo all'art. 2 i requisiti professionali e di onorabilità essenziali per l'esercizio della stessa che, in base a quanto stabilito dal comma 1, «è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della (..) legge».
Pertanto, né la norma su esplicitata né altre della legge n. 287 del 1991 stabiliscono prescrizioni in relazione all'obbligo di presenza fisica nell'esercizio commerciale nel caso del delegato o del rappresentante legale di una società o nel caso del titolare di più autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Resta, comunque, il fatto che la disciplina, nel prevedere, quale requisiti per l'avvio dell'attività, la necessaria iscrizione al REC ai fini della dimostrazione del possesso di specifica qualificazione professionale, ad avviso della scrivente, implicitamente intende assicurare che la gestione di un esercizio di somministrazione risulti affidata ad un soggetto specializzato ed in grado di garantire una valida prestazione nei confronti dei potenziali fruitori del servizio.
Ciò significa che potrebbe ritenersi sostenibile, nella sostanza, la tesi secondo cui la ratio della disciplina è tale da presumere la necessità di un soggetto in grado si svolgere detta funzione in ogni esercizio.
A conferma di quanto sopra, si fa presente che lo schema del regolamento di esecuzione della legge n. 287/91, predisposto dalla scrivente Amministrazione (di cui, per effetto della modifica del Titolo V della Costituzione, non si è avuto compimento) e sul quale il Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del giorno 25 luglio 1996 ha espresso il proprio parere favorevole (n. 123/96/S.G.), prevedeva all'art. 11, comma 9, che «~se il titolare dell'autorizzazione non sovrintende personalmente alla direzione dell'esercizio, è tenuto ad inviare, entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico, apposita comunicazione al sindaco contenente le complete generalità della persona alla quale ha conferito le predette funzioni anche se privo di poteri institori», ed all'art. 2, comma 7, che «~sono tenuti all'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, a cura del titolare dell'attività anche l'institore di cui agli articoli 2203 e seguenti del codice civile nonché la persona, anche se priva di poteri institori, cui è affidata la direzione dell'esercizio».
Ciò premesso, quindi, ed in relazione al quesito specifico di codesto Comune circa la figura del "rappresentante", si informa che il Ministero dell'interno, con nota n. 978 del 20 maggio 1999, ha sostenuto che, nel caso di attività di somministrazione disciplinata dalla legge in oggetto, «~trova tuttora applicazione il principio sancito dall'art. 8 del T.U.L.P.S. in ordine all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività in parola.
Pertanto, i locali in cui si somministrino alimenti e bevande dovranno essere gestiti direttamente, dal titolare della licenza, o attraverso un proprio rappresentante appositamente nominato con le modalità ed i poteri consentiti dagli artt. 8 e 93 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».
Stante il tempo decorso, la presente è inviata al Ministero dell'interno, al quale la scrivente chiede cortesemente conferma delle osservazioni formulate nella nota citata, che ad ogni buon fine si allega, od eventuali ulteriori determinazioni.
Il Direttore generale
Mario Spigarelli