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Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Dettagli

 

Ministero dell'interno
Circ. 1-12-2009 n. 17082/114
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2009, n. 282.

 

Circ. 1 dicembre 2009, n. 17082/114 (1).

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2009, n. 282.

 


 

 

Ai

Sigg.ri Prefetti della Repubblica

   

Loro sedi

 

Ai

Sigg.ri Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano

e, p.c.:

Al

Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle D’Aosta

   

Aosta

     
 

 


Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007, del Ministro dell’interno recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli Enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall’ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonché per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno articolarne il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il D.M. 18 maggio 2007:

superare la condizione determinata dal D.M. 8 novembre 1997, del Ministro dell’interno recante la sospensione dell’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19 agosto 1996, sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell’elenco di cui all’articolo 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;

aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l’altro, l’emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:

UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures - Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000);

UNI EN 13782:2006 Strutture temporanee - Tende - Sicurezza (che ha sostituito la UNI 10949:2001);

UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment - Safety requirements and test metodo);

Serie UNI EN 1176 - Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment).


 


Art. 1
Scopo e campo di applicazione.

L’articolo 1 individua l’ambito di applicazione.


 

Il comma 1, dell’articolo 1, dispone testualmente:


 

«1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.».


 

Al riguardo, si precisa che:

- l’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito “presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione”.

Il primo elenco “tipologico” delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato articolo 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell’iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’interno.

A tutt’oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti ministeriali emessi, sono nell’ordine, i seguenti: D.M. 22 luglio 1981, D.M. 10 gennaio 1985, D.M. 1 giugno 1989, D.M. 10 novembre 1990, D.M. 10 aprile 1991, D.M. 9 aprile 1993, D.M. 23 luglio 1997, D.M. 8 maggio 2001, D.Dirett. 7 gennaio 2002, D.Dirett. 20 marzo 2003, D.Dirett. 29 ottobre 2003, D.Dirett. 28 febbraio 2005, D.Dirett. 10 marzo 2006 e D.Dirett. 7 novembre 2007 ;

in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, così definite:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;

Sezione II - Balli a palchetto o balere;

Sezione III - Teatri viaggianti;

Sezione IV - Circhi equestri;

Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal D.Dirett. 28 febbraio 2005);

la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (in seguito indicato con l’acronimo TULPS), così come modificati dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;

il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell’apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS, alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.


 

Il comma 2, dell’articolo 1, dispone:


 

«2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del medesimo decreto ministeriale.»;


 

- alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 1 del D.M. 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto D.M. 19 agosto 1996.


 


Art. 2
Definizioni.

L’articolo 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:


 

«1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;»;


 

Al riguardo, si precisa che:


 

il D.M. 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le “attività” riportate nell’elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le “piccole attrazioni” della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate “kiddie ride”), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;

sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante “esistente” si rinvia alla Lett.Circ. 2 maggio 2008, n. P570/4109/sott.29 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui è stato già fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un’attività di spettacolo viaggiante si considera “esistente” se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex articolo 69 TULPS (licenza della Autorità locale di Pubblica Sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d’uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione;

l’ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d) [1], sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico;

ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996 (“SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto, ovvero in parchi permanenti”);


 

 

[1] Questa definizione è stata tratta dal D.M. 21 dicembre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali (recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento), nel quale, fra l’altro, sono individuati i “parchi” soggetti all’autorizzazione ministeriale disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato abrogato l’intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata soppressa l’autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento.

 


 

La lettera e), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente:


 

«e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;»;


 

i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’articolo 68 del TULPS, previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex articolo 69 TULPS e, per l’equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo D.M., anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.


 

La successiva lettera f), del comma 1, dell’articolo 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita:


 

«f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;»;


 

il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come ”operator”, è indicato come la persona “preposta”, in senso lato, dal gestore al funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull’avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.


 


Art. 3
Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante.

L’articolo 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:


 

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.».


 

In merito si chiarisce quanto segue:


 

sul concetto di “nuova attività” si rinvia alla sopra citata Lett.Circ. 2 maggio 2008, n. P570/4109/sott.29 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un’attività è da considerarsi “nuova”, e quindi soggetta agli obblighi di cui all’articolo 4, del D.M. 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell’elenco ministeriale di cui all’articolo 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell’entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.


 


Art. 4
Registrazione e codice identificativo delle nuove attività.

L’articolo 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.


 

Il comma 1, del citato art. 4, così recita:


 

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.».


 

In merito si chiarisce quanto segue:

al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di competenza, che prevede anche il “controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio”, l’attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell’attività stessa.


 

Il comma 2, lettere a) e b), recita:


 

«2. L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione [2] dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell’attività [3].»;


 

l’istanza di registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l’attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;

il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un’idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’articolo 3 del D.M. 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell’attività dello spettacolo viaggiante;

si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il “fascicolo della costruzione “ o “fascicolo tecnico” (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come “Official technical dossier”). Quest’ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell’attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell’autorità preposta ad eventuali controlli;


 

 

[2] Il manuale di uso e manutenzione è il “documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell’attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria” (vedi art. 2, comma 1 lett. g).

 

 

[3] Il libretto dell’attività è il “registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l’esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’annotazione dei guasti- incidenti verificatisi”(vedi art. 2, comma 1, lett. h).

 


 

Il successivo comma 3 recita:


 

«3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all’atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.»;


 

per “traduzioni ufficiali in italiano” si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell’attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti Uffici Giudiziari secondo la normativa vigente in materia.


 

I commi 4 e 5 dispongono testualmente:


 

«4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all’accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.».


 

La Commissione di vigilanza deve:


 

verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l’attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all’articolo 4, comma 2;

verificare l’idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell’ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti “incardinato” (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell’azienda del costruttore e/o del gestore dell’attività dello spettacolo viaggiante;

controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante;

senza entrare nel merito “tecnico” della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono “prodotti” e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione;

nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un’autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme UNI EN 13814:2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).


 

I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:


 

«6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attività’e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di...;

Denominazione dell’attività...;

Codice……………./…………….;

Estremi del presente decreto..., art. 4.»;


 

per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, è necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l’anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:


 

 

Codice ISTAT del Comune

separatore

Progressivo assegnato dal Comune

Separatore

Anno Assegnazione

XXXXXX

-

XXXX

/

20XX

         
 


 

il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull’attività stessa. A tal proposito, si ritiene utile indicare, con un esempio, il fac-simile di una targa metallica:


 

Esempio (immagine non in scala):


 


 

affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull’attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:

Dimensioni:

altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio

minimo R= 2,5 mm;

Fissaggio:

in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;

Sistemi di fissaggio:

saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l’ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima.

Caratteri per la compilazione della targa metallica:

utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un’altezza minima di 4 mm.


 

Il comma 8 recita:


 

«8. Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».


 

ai sensi dell’articolo 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui “tipologia” non sia stata ancora compresa nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4 della legge n. 337/1968, è della Commissione Comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in cui la stessa non sia stata istituita;


 

Il comma 9 recita:


 

«9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.».


 

Al fine di semplificazione l’adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell’attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L’obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell’attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, in quanto non titolari della licenza di esercizio;

la comunicazione di cessione o vendita dell’attività al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ha lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, di risalire al gestore responsabile dell’attività stessa, nonché di poter attivare quelle iniziative di prevenzione o di vigilanza su particolari serie di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamenti, ecc., che possono ridurre il loro livello di sicurezza;

le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell’attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l’avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del “registro” nazionale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, che i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.


 

Il comma 10, infine, dispone quanto segue:


 

«10. Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza [4], lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.»;


 

il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l’attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;

il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l’attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell’attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell’articolo 4;

nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l’intermediario, ecc.) nella veste di “non gestore” della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell’articolo 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l’attività stessa;

qualora l’attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercirà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell’articolo 4;

nel “libretto dell’attività” di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;

nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’articolo 4. Tali forme di “trasferimento” del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i “soggetti terzi” che acquisiscono a vario titolo l’attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS.


 

 

[4] Le licenze di polizia, ai sensi dell’art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza“ e relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

 


 


Art. 5
Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti.

L’articolo 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:


 

«1. Ai fini della prosecuzione dell’esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l’impiego dell’attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art. 7;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell’Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

a) certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi;

b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;

c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;

d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.».


 

L’articolo 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all’estero. In merito si chiarisce quanto segue:

per la operatività delle disposizioni concernenti le attività di spettacolo viaggiante “esistenti” si rinvia alla successiva disposizione transitoria;

il libretto dell’attività di spettacolo viaggiante, ai fini della registrazione e dell’ottenimento del codice, in quanto fondamentale strumento di gestione, è necessario anche per le attività esistenti;

le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati membri dell’Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE, devono, a differenza di quelle già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’articolo 4 prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale;

salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi “nuove” a tutti gli effetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e. UNI EN 13814:2005).


 


Art. 6
Dichiarazione di corretto montaggio.

L’articolo 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:


 

Il comma 2 testualmente dispone:


 

«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività, a firma di tecnico abilitato.»;


 

qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 del Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall’articolo 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l’utilizzo della modulistica prevista dalla Lett.Circ. 24 aprile 2008, n. P515/4101sott.72/E.6 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica disponibile anche sul sito internet: www.vigilfuoco.it.


 

Il comma 3, infine, recita come segue:


 

«3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.»;


 

relativamente al comma 3, dell’articolo 6, si segnala la pubblicazione del Decr. 16 giugno 2008 del Ministro dell’interno recante “Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007 del Ministro dell’interno” (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2008).


 

Sfilate di carri allegorici


 

Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;

si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996 , devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 6 marzo 2001 del Ministro dell’interno, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.


 

Disposizione transitoria


 

Con decreto del Ministro dell’interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, così come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli Enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l’istanza di cui al comma 1, dell’articolo 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell’esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

I Sigg. Prefetti vorranno adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione ed ampia diffusione dei contenuti della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, assicurando, in particolare, ai Sindaci ogni proficua collaborazione.

Le SS.LL vorranno, altresì, attivare, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, un sistema di monitoraggio delle istanze, presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, dai gestori delle attività già esistenti, nonché degli ulteriori aspetti di problematicità che dovessero emergere, dei cui esiti vorranno dare comunicazione al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.


 

D’ordine del Ministro

Il Capo di gabinetto

Procaccini


 


D.M. 18 maggio 2007
D.M. 8 novembre 1997
D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, art. 4
L. 18 marzo 1968, n. 337, art. 4

   

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