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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 10-7-2009 n. 25/I/0009916
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica - Art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 del D.L. n. 112/2008.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

Nota 10 luglio 2009, n. 25/I/0009916 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica - Art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 del D.L. n. 112/2008.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

 


 

Alla

Confcommercio

 

Piazza G. G. Belli, 2

 

00153 Roma

   
 

 


 


La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 con riferimento ai lavoratori che svolgono l’attività di preparazione, produzione e rappresentazioni di spettacoli e di altre iniziative ricreative.

L’istanza, inoltre, chiede se possa essere richiesto lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni previsti come festività, di origine legale o contrattuale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’art. 9 di cui sopra prevede che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7” del D.Lgs. innanzi citato.

Si ricorda, in proposito, che la direttiva 2000/34/CE ha abrogato l’art. 5 della direttiva 93/104/CE nella parte in cui disponeva che il periodo di riposo settimanale dovesse comprendere in linea di principio la domenica. Disposizione, questa ultima, in ordine alla quale era peraltro già intervenuta la Corte di Giustizia nella sentenza n. 84/1996, rilevando come la disciplina del riposo settimanale è volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rimanendo non giustificabile la preferenza della coincidenza del riposo settimanale con la domenica rispetto ad un altro giorno della settimana.

Si evidenzia, inoltre, che questo Ministero si è espresso sul tema della derogabilità del riposo settimanale, fra l’altro, con risposta alla nota 1 settembre 2005, n. 2186. In essa si chiarisce che relativamente al principio della coincidenza del riposo con la domenica non sembrano sussistere particolari ostacoli per la sua derogabilità. In proposito non vi è infatti alcuna norma costituzionale che sancisca tale coincidenza; va anzi ricordato che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle previsioni contenute nella L. n. 370/1934 che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale. Soltanto nella legge ordinaria è stabilita la coincidenza del riposo settimanale con la domenica, coincidenza prevista - peraltro - solo in via tendenziale.

Ciò premesso, va comunque ricordato che l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro. Sul punto si ricorda la recente modifica apportata all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 circa l’arco temporale (14 giorni) di riferimento in base al quale calcolare tale media.

Deve peraltro sottolinearsi la differenza fra il riposo settimanale - volto, come si è detto, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro in generale - ed il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività.

In questi casi, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla unilaterlamente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità rimessa esclusivamente all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. 16634/2005), accordo che - si ritiene - può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.


 

Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 9
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 41

   

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