Disciplina delle spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo

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Creato Giovedì, 29 Dicembre 2005 09:12
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Ministero dell'economia e delle finanze
Ris. 27-12-2005 n. 181/E
Disciplina delle spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso.
 

D.L. 30 settembre 2005, n. 203

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

D.M. 7 settembre 1998, n. 503

 


Ris. 27 dicembre 2005, n. 181/E (1).

Disciplina delle spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo.

 

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(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso.

 

 


Con la nota indicata a margine codesta associazione ha chiesto alla scrivente un "pronunciamento chiarificatore" in merito alla possibilità o meno, per le società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, di addebitare al soggetto iscritto a ruolo (e, in ipotesi di inesigibilità, all'ente creditore) le spese di notifica dei c.d. "preavvisi di fermo amministrativo", da emettere in conformità alla nota n. 57413 del 9 aprile 2003 di questa Agenzia.

Secondo codesta associazione, le predette società concessionarie potrebbero legittimamente effettuare tale addebito, in quanto:

- ai sensi della citata nota 9 aprile 2003, n. 57413, il preavviso di cui sopra assume, in caso di inadempimento del debitore, il valore di comunicazione di iscrizione del fermo, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data della stessa;

- l'art. 4, comma 3, del regolamento approvato con il D.M. 7 settembre 1998, n. 503, stabilisce che le spese di notifica della predetta comunicazione di fermo sono a carico del contribuente in caso di riscossione e dell'ente creditore in caso di inesigibilità;

- l'art. 3, comma 41 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe "espressamente richiamato" le "vigenti disposizioni del D.M. n. 503 del 1998".

In proposito, si evidenzia che, rispetto al momento dell'entrata in vigore del citato D.M. n. 503 del 1998, la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dai concessionari nello svolgimento dell'attività di riscossione coattiva è stata completamente modificata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi del quale il riconoscimento agli stessi concessionari del diritto al rimborso di tali spese spetta sulla base della tabella approvata con apposito decreto ministeriale.

Pertanto - come già chiarito da questa Agenzia con la risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2005 - il legislatore è espressamente intervenuto in materia e ha previsto che le aziende concessionarie hanno diritto ad ottenere unicamente la restituzione delle specifiche tipologie di spesa contemplate in sede di attuazione del citato art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1999, che, dunque, costituisce - salvo diversa successiva previsione normativa - la fonte esclusiva del diritto in parola nell'ambito del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione.

L'attuazione di tale norma di legge è avvenuta con il decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze D.M. 21 novembre 2000, cui sono allegate due tabelle (A e B), la prima delle quali stabilisce, tra l'altro, che al concessionario è riconosciuto in via forfetaria un rimborso spese di circa 31 euro per l'iscrizione del fermo amministrativo.

Ne deriva che, dopo la data di entrata in vigore del D.M. 21 novembre 2000, tale rimborso forfetario ha sostituito ed assorbito il rimborso precedentemente spettante al concessionario per l'attività di notifica della comunicazione di fermo amministrativo.

Tale ricostruzione, del resto, trova un'inequivocabile conferma nell'art. 7 dello stesso D.M. 21 novembre 2000, ai sensi del quale, per il rimborso delle spese relative alle procedure di riscossione coattiva compiute successivamente alla predetta data, si applicano le suddette tabelle A e B.

Né, peraltro, indicazioni di senso contrario possono in alcun modo desumersi dalla norma interpretativa recata in materia di fermo amministrativo dall'art. 3, comma 41, del decreto legge n. 203 del 2005, che nulla dispone relativamente alle spese di notifica in parola e che si limita a chiarire che le società concessionarie possono eseguire il fermo nel rispetto delle disposizioni del D.M. n. 503 del 1998 riguardanti le modalità di iscrizione e cancellazione del fermo e gli effetti dello stesso.

Alla luce di quanto precede, le aziende concessionarie devono astenersi dal porre a carico, sia dei debitori che degli enti creditori, le spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo.

Codesta associazione è invitata a diffondere con urgenza la presente risoluzione alle aziende concessionarie del servizio nazionale della riscossione.

 

 

 

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