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Polizia Penitenziaria Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero della giustizia
Nota 24-6-2009 n. GDAP-0232954
Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio del capo del dipartimento, Ufficio per le relazioni sindacali.

Nota 24 giugno 2009, n. GDAP-0232954 (1).

Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità.


(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio del capo del dipartimento, Ufficio per le relazioni sindacali.

 


 

 

Alla

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a

   

00136 - Roma

 

Alla

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228

   

00163 - Roma

 

Alla

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - C/o Via dei Mille, 36

   

00185 - Roma

 

Alla

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46

   

00175 - Roma

 

Alla

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2

   

00164-ROMA

 

Alla

C.G.l.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31

   

00153 - Roma

 

Alla

Si.A.P.Pe. - Via Belice, 13

   

00012 - Guidonia - Roma

 

Alla

USPP PER L'UGL Via G. Mompiani, 7

   

00192 - Roma

 

Alla

F.S.A. C.N.P.P. - Via Arcelli C.P. 18208

   

00164 - Roma

e p.c.:

Alla

Direzione generale del personale e della formazione

   

Sede

     
 

 


Per opportuna informativa, si trasmette la nota n. GDAP-0229172 del 23 giugno 2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria, inerente l'argomento in oggetto.


 


Allegato


 

Nota 23 giugno 2009, n. GDAP-0229172

Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità (2)


(2) Il testo della nota 23 giugno 2009, n. GDAP-0229172, emanata dal Ministero della giustizia, è riportato autonomamente.

 

Ministero della giustizia
Nota 23-6-2009 n. GDAP-0229172
Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, Trattamento giuridico ed economico "Polizia penitenziaria".

Nota 23 giugno 2009, n. GDAP-0229172 (1).

Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/1990 - Turni di reperibilità.


(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, Trattamento giuridico ed economico "Polizia penitenziaria".

 


 

 

Ai

Sigg. provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria

 

Ai

Sigg. direttori delle scuole di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria

 

Al

Signor direttore del centro amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.:

All'

Ufficio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico

 

Al

Signor capo del dipartimento per la giustizia minorile

   

Loro sedi

     
 

 


Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti e richieste circa il riconoscimento dell'indennità di reperibilità ai Comandati di Reparto presso istituti privi di alloggio di servizio.

Al riguardo, al fine di fornire univoche precisazioni sull'argomento, si comunica quanto segue.

L'obbligo posto a carico del Comandante di Reparto di usufruire dell'alloggio di servizio, discende dalla necessità che lo stesso assicuri le prioritarie e insopprimibili esigenze relative all'ordine e alla sicurezza dell'istituto penitenziario (comma 6, art. 18, legge 15 dicembre 1990, n. 395).

Per tale ragione l'alloggio di servizio è dallo stesso usufruito a titolo gratuito.

Pertanto, qualora si verifichi qualunque causa di impossibilità, attribuibile all'Amministrazione Penitenziaria, a fruire dell'alloggio di servizio, il Comandante di Reparto deve assicurare la reperibilità (comma 7, art. 18, legge 15 dicembre 1990, n. 395).

Negli istituti privi di alloggio di servizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio stesso sia momentaneamente inutilizzabile causa lavori di ristrutturazione, ai Comandanti di Reparto compete, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge n. 395/1990, il pagamento per i turni di reperibilità regolamentati dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004 e fino al ripristino dell'appartamento di servizio del Comandante di Reparto.

I turni di reperibilità non possono coincidere con giornate di riposo, congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa ed altre legittime assenze dal servizio (art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, sottoscritto in data 24 marzo 2004).

Mentre per il restante personale della polizia penitenziaria l'Accordo Nazionale Quadro prevede un limite massimo di un turno mensile di reperibilità, la stessa norma (art. 12, comma 4) dispone espressamente come tale limite non operi nei riguardi del Comandante di Reparto.

È di tutta evidenza che tale deroga trova una forte ragion d'essere nella situazione in cui per mancanza o inagibilità provvisoria dell'alloggio di servizio, lo stesso Comandante di Reparto debba comunque essere in grado di fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto.

D'altra parte, lo stesso art. 12, comma 3, stabilisce senza alcuna deroga, neanche nei confronti delle specifiche funzioni del Comandante di Reparto, che il contingente giornaliero dei turni di reperibilità che può essere disposto per le esigenze dell'istituto penitenziario, non può eccedere l'1% della forza presente in ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile.

Per tale motivo, ogni Provveditore, previa informazione preventiva alle OO.SS., assegna in ambito regionale a ciascun istituto penitenziario, il numero dei turni mensili di reperibilità.


 

Il Direttore generale

Dr. Massimo De Pascalis


 


L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 18


L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 18

   

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