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Mutui prima casa. Terza circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 no

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Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 30-4-2009 n. 35256
Terza circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio I.

Circ. 30 aprile 2009, n. 35256 (1).

Terza circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa.


(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio I.

 


 

Agli

Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria

Agli

intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del testo unico bancario

   
 

 


Premessa

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (di seguito "decreto legge"), ha adottato il provvedimento 4 marzo 2009 con il quale ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni. Il Direttore dell'Agenzia precisa che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, ma non inclusi nell'elenco, possono chiedere l'applicazione dei benefici di legge mediante auto certificazione.

Facendo seguito alla circolare 29 dicembre 2008, n. 117852 e alla circolare 13 febbraio 2009, n. 11434, si dettano ulteriori istruzioni sull'applicazione della normativa in oggetto alle fattispecie sotto elencate.


 


Istruzioni applicative

1. Le banche e gli intermediari finanziari concedono i benefici sulla base del elenchi comunicati dall'Agenzia, senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati.

2. I soggetti interessati per i quale ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legge, e che non siano inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analoga istanza potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'Agenzia delle entrate: in tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da un'apposita variazione all'elenco da parte dell'Agenzia, su richiesta dell'interessato.

3. Per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; ove ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.

4. Qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.


 

Il Direttore generale del Tesoro

Grilli


 


D.L. 29 novembre 2008, n. 185
Provv. 4 marzo 2009

   

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