Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.

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Creato Lunedì, 13 Aprile 2009 10:41
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Ministero dell'interno
Circ. 11-3-2009 n. 1280
Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento al Testo unico per l'immigrazione).
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
 

Circ. 11 marzo 2009, n. 1280 (1).

Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento al Testo unico per l'immigrazione).


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

 


 

 

Ai

Sigg. Prefetti titolari degli Uffici territoriali di Governo

   

Loro sedi

 

Al

Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento

 

Al

Sig. commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

 

Al

Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta

    Aosta

e, p.c.:

Al

Ministero degli affari esteri

    D.G.P.I.E.M.
    Ufficio VI - Centro visti
    Roma
 

Al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

    Direzione generale dell'immigrazione
    Via Fornovo, 8
    Roma
 

Al

Gabinetto del Sig. Ministro

   

Sede

 

Al

Dipartimento della pubblica sicurezza

    Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
   

Sede

     
 

 


Si richiama la circolare n. 1257 del 27 marzo 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a quanto disposto con l'articolo 14, comma 5 del D.P.R. n. 394/1999 concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al quale «le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia».

Al riguardo, anche alla luce del nuovo ordinamento dei titoli universitari (D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004), il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici:

- Laurea (3 anni, 180 Crediti formativi universitari);

- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 Cfu della Laurea oltre ai 120 Cfu per la Laurea magistrale);

- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);

- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);

- Master universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;

- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/1990 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici.

Si ringrazia.


 

Il Direttore centrale

Ciclosi


 


D.M. 3 novembre 1999, n. 509
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394