Personale del Corpo di Polizia penitenziaria - Chiarimenti in relazione a taluni istituti contrattua

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Creato Mercoledì, 08 Aprile 2009 14:50
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Ministero della giustizia
Lett.Circ. 19-3-2009 n. 104494
Personale del Corpo di Polizia penitenziaria - Chiarimenti in relazione a taluni istituti contrattuali.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio relazioni sindacali.

Lett.Circ. 19 marzo 2009, n. 104494 (1).

Personale del Corpo di Polizia penitenziaria - Chiarimenti in relazione a taluni istituti contrattuali.


(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio relazioni sindacali.

 


 

Ai

Signori direttori delle direzioni generali del dipartimento

Al

Signor direttore dell'istituto superiore studi penitenziari

Ai

Signori provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria

Ai

Signori direttori degli istituti penitenziari

Ai

Signori direttori degli uffici dell'esecuzione penale esterna

Ai

Signori direttori delle scuole di formazione ed aggiornamento del Corpo di polizia penitenziaria e del personale dell'amministrazione penitenziaria

Al

Signor direttore del centro amministrativo "Giuseppe Altavista"

Ai

Signori direttori dei magazzini vestiario

Ai

Signori direttori degli uffici del capo del dipartimento

Al

Dipartimento per la giustizia minorile

 

Loro sedi

   
 

 


Nell'ambito delle trattative finalizzate alla definizione dell'Accordo Sindacale e dei Provvedimenti di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze Armate, relativi al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, è emersa da parte delle Amministrazioni interessate, avuto riguardo alle previsioni contenute nell'art. 18, D.P.R. n. 170/2007, la necessità di chiarire in via amministrativa, nell'interesse del personale in generale e dell'organizzazione in particolare, la portata di talune disposizioni contrattuali nell'intento di superare talune difformità applicative. Pertanto, nelle more dell'emanazione, della Circolare illustrativa sul nuovo Accordo Sindacale, che sarà predisposta non appena lo stesso sarà recepito con D.P.R., gli istituti che rendono allo stato necessaria una migliore esplicitazione attengono soprattutto alle seguenti tematiche: il trattamento di missione, la legge n. 104/1992, il diritto allo studio, gli asili nido e i buoni pasto.


 


Trattamento di missione

Mezzo di trasporto

La locuzione contenuta nell'art. 6 - comma 1. - D.P.R. n. 170/2007 "o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione" è da intendersi qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell'Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso.


 

Trattamento di missione per citazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 170/2007, il dipendente citato a testimoniare in procedimenti civili, penali o amministrativi anche su richiesta di una delle parti private del processo, dovrà essere considerato in servizio con eventuale conseguente corresponsione del trattamento economico di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi con l'espletamento del servizio stesso o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.


 

Rimborso di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione

Al personale in trasferta che dichiari di non aver consumato i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture compete un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della relativa diaria. Tale rimborso è dovuto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore di missione.


 

Maggiorazione indennità oraria di missione (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 254/1999 - art. 7, comma 5, D.P.R. n. 164/2002)

Avuto riguardo alle norme contrattuali vigenti in materia, si specifica che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede.


 


Legge n. 104/1992

Nel caso in cui la Commissione medica istituita presso la ASL emetta un giudizio di handicap grave di natura permanente o rivedibile con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, non è richiesta annualmente dall'Amministrazione alcuna conferma del giudizio, essendo sufficiente l'obbligo assunto dal richiedente all'atto della concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche di dichiarare prontamente all'Amministrazione ogni eventuale rettifica, modifica o revoca del giudizio, nonché il venir meno delle condizioni per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche.


 


Diritto allo studio

Nell'ipotesi che lo studente lavoratore debba sostenere due esami nella stessa giornata è riconosciuta al dipendente la possibilità di chiedere - nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio - la fruizione delle giornate di permesso spettanti per ciascun esame anche in forma cumulativa, in modo che lo studente lavoratore non venga impiegato in servizio negli otto giorni lavorativi precedenti i suddetti esami.

Sempre al fine di agevolare la crescita culturale del lavoratore, è riconosciuto l'utilizzo dei permessi studio per la partecipazione a tutti gli impegni che il corso di studio comporta, in particolare per gli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione ed alla frequenza al corso di studio purché venga debitamente comprovata dall'interessato l'assoluta necessità di assolvere a detti impegni durante l'orario di servizio. Analogamente è riconosciuta la possibilità di fruire in un'unica soluzione delle 150 ore, fermo restando l'onere di documentare le esigenze a base della richiesta. La possibilità di fruizione cumulativa delle 150 ore è concessa anche per la redazione della tesi di laurea, mediante attestazione dell'avvenuta discussione finale. Le 150 ore coprono, altresì, i tempi di viaggio, previa idonea documentazione o autocertificazione del richiedente.


 


Asili nido

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, D.P.R. n. 164/2002, il rimborso delle rette relative alle spese per asili nido sostenute dai dipendenti per i figli a carico, è assicurato fino al termine del terzo anno di asilo nido anziché fino al terzo anno di età, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.


 


Doppio buono pasto

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, al personale trattenuto in servizio per esigenze dell'Amministrazione per almeno tre ore oltre l'orario giornaliero di nove ore, compete, in tale fattispecie ed in assenza di mensa di servizio, un ulteriore buono pasto, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

I buoni pasto attribuibili al personale di cui sopra non possono essere superiori a numero 25 mensili.

Nell'invitare le SS.LL. a dare la massima pubblicità alla presente, si raccomanda la puntuale osservanza delle indicazioni fornite.

Pregasi assicurare.

Il Capo del Dipartimento

Franco Ionta


 


D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
L. 5 febbraio 1992, n. 104