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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compilazione

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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 25-3-2009 n. 25/I/0004250
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro dei docenti.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 25 marzo 2009, n. 25/I/0004250 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro dei docenti.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

 


 

Alla

AGIDAE

 

Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica

 

Via Vincenzo Bellini n. 10

 

00198 Roma

   
 

 


L'Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se, per i soli docenti, sia possibile compilare il calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, segnando la loro presenza al lavoro con la lettera "P".

In particolare l'interpellante osserva che il contratto individuale dei docenti fa riferimento al solo orario di insegnamento mentre la retribuzione, mensilizzata, comprende altre attività (specificate nell'art. 28, comma 3 del CCNL AGIDAE Scuola) non prettamente didattiche ma proprie della funzione docente, difficilmente quantificabili e, comunque, svolte nell'ambito della normale prestazione lavorativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il rapporto di lavoro svolto dai docenti appartenenti ad istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica risulta disciplinato dal CCNL AGIDAE Scuola 2006/2009.

Più in particolare e limitatamente alla soluzione del quesito avanzato, si può evidenziare quanto riportato dagli articoli 28 e 49 del CCNL citato, relativi alla retribuzione mensile e all'orario di lavoro dei dipendenti degli istituti scolastici in questione.

In proposito, il comma 3 dell'art. 28 del CCNL AGIDAE Scuola afferma che «per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento/colloquio settimanale individuale dei genitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici vigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio docenti».

Il successivo art. 49, punto 1, del CCNL AGIDAE, nel disciplinare l'orario dei docenti inquadrati al 4° e 5° livello, indicandone le ore di lavoro settimanali differenziate in base al grado di scuola (infanzia o primaria), stabilisce, inoltre, che nella retribuzione curricolare sono comprese fino a 50 ore annue, in caso di tempo pieno, per attività di aggiornamento, programmazione, gestione del POF etc.; d'altronde, ai sensi del punto 2 del medesimo articolo, fino a 70 ore annue possono essere richieste per attività o discipline varie programmate dal Collegio Docenti o dai Consigli di classe, con recupero mediante 26 giorni di ferie aggiuntive.

Peraltro occorre aggiungere che l'orario delle docenze è rilevabile dal piano delle lezioni, mentre tutte le suddette attività possono essere rilevate dai documenti di programmazione didattica elaborati da ciascun Istituto in via generale e preventiva, secondo un ambito di pianificazione annuale; pertanto, essendo tale documentazione reperibile presso ciascun Istituto, e nota anche ad ogni docente, la registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle singole ore dedicate alle diverse attività menzionate risulterebbe obiettivamente ridondante, oltre che particolarmente onerosa per le particolari caratteristiche delle attività considerate.

Ne consegue che per tutte le attività comprese nelle tipologie sopra richiamate può ritenersi sufficiente, ai fini della compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, indicare con una "P" l'attività di ciascun docente corrispondente al piano programmato, senza alcuna indicazione analitica dell'orario svolto, dovendo essere altresì indicate, in ogni caso, le eventuali assenze secondo le specifiche causali.

Si ritiene, infine, che debbano comunque essere evidenziate singolarmente, nella parte del Libro Unico del Lavoro dedicata alla valorizzazione della retribuzione, le sole ore supplementari, straordinarie o comunque eccedenti le fattispecie richiamate, che richiedano il pagamento di quote supplementari di retribuzione, secondo quando stabilito dal comma 2 dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, per cui «le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente».


 

Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112

_______________________________________________________

 

 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 25-3-2009 n. 25/I/0004252
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Professionisti sportivi - Modalità di indicazione delle presenze nel Libro Unico del Lavoro.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

 

Nota 25 marzo 2009, n. 25/I/0004252 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Professionisti sportivi - Modalità di indicazione delle presenze nel Libro Unico del Lavoro.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

 


 

Al

Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro

 

Via Cristoforo Colombo 456

 

00145 Roma

   
 

 


Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per sapere se, nel caso di rapporti di lavoro con professionisti sportivi ex L. n. 91/1981, sia obbligatorio istituire il calendario presenze e se, in caso affermativo, sia sufficiente l'indicazione della lettera "P" per la presenza al lavoro nel Libro Unico del Lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si precisa che il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è di natura subordinata ed è regolato dalla disciplina specifica prevista dalla L. n. 91/1981, come modificata dalla L. n. 586/1996.

Inoltre, come stabilito dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), l'obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro riguarda tutti i datori di lavoro privati che abbiano alle dipendenze, tra gli altri, lavoratori subordinati.

Per tutti i lavoratori interessati, i datori di lavoro dovranno riportare nelle varie sezioni di cui si compone il Libro Unico (anagrafica, retributiva e presenze) tutte le informazioni inerenti la prestazione di lavoro.

Relativamente ai dati delle presenze, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008, in via generale dispone che il Libro Unico deve contenere un calendario delle presenze di ciascun lavoratore da cui deve risultare, per ogni giornata, il numero di ore di lavoro effettuate, le ore di lavoro straordinario, le assenze dal lavoro anche se non retribuite, le ferie ed i riposi.

L'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 2008 prevede che ciascuna annotazione relativa alle presenze o alle assenze dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificativa ed in equivoca e, nel caso di annotazione tramite codici o sigle, occorre predisporre la legenda delle causali adoperate.

In aderenza alla previgente disciplina (cfr. art. 20, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965) questo Ministero, con Circ. n. 20/2008 del 21 agosto 2008 ha ribadito che, nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, nella sezione presenze può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro (utilizzando come causale la lettera "P") in luogo delle ore effettive di lavoro.

Inoltre, lo stesso Ministero, con il Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione B, risposta 22), ha precisato che la possibilità di indicare con la "P" la presenza al lavoro è riferita a quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ovvero, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del medesimo D.Lgs, «ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi».

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte si può sostenere in primo luogo che anche relativamente agli sportivi professionisti che prestano attività di tipo subordinato, sussista l'obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro, completo di registrazione delle presenze.

Stante la natura dell'attività esercitata dagli sportivi professionisti non soggetta ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed in considerazione della retribuzione corrisposta in misura fissa, si ritiene possibile sostituire la registrazione dell'effettivo numero delle ore lavorate giornalmente con l'indicazione della presenza al lavoro utilizzando la sigla "P".


 

Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112
L. 18 novembre 1996, n. 586
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

 

   

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