NON E' POSSIBILE PROPORRE PIU' DI UNA DOMANDA PER IL RICALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Dettagli
Categoria: Previdenza
Creato Martedì, 31 Marzo 2009 13:25
Visite: 2473

Nuova pagina 1

NON E' POSSIBILE PROPORRE PIU' DI UNA DOMANDA PER IL RICALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - In base ai principi del giusto processo (Cassazione Sezione Lavoro n. 28719 del 3 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Cass. civ. Sez. lavoro, 03-12-2008, n. 28719

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore del lavoro di S. Maria C.V., M. G., già dipendente dell'Azienda Trasporti Pubblici Napoli con la qualifica di agente di movimento, premetteva di avere lavorato senza soluzione di continuità prima per la Ditta @@@@@@@ dal 1/8/68, poi per il CTP di Napoli ed infine per il CTP di Caserta fino al 31/1/97.

Aggiungeva che all'atto del collocamento in quiescenza non aveva ricevuto il TFR per l'intero periodo pur avendo prestato servizio senza soluzione di continuità in forza del disposto del R.D.L. n. 148 del 1931, art. 26, All., e L. n. 1054 del 1960, art. 5, nonchè art. 2112 c.c., ed inoltre che non era stato computato nello stesso TFR il compenso per lavoro straordinario eventuale da inserire nella base di calcolo.

Precisava che il lavoro straordinario in parola era stato svolto in maniera continuativa fino al 31 maggio 1982 e pertanto fino a detta epoca avrebbe dovuto essere calcolato ex art. 2120 c.c., ed L. n. 297 del 1982, art. 5.

Concludeva per la condanna dell'azienda datrice di lavoro al pagamento di quanto dovuto.

Si costituiva il CTP poi trasformatosi nel corso del giudizio in "Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A." a sua volta regolarmente costituitasi, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Il Pretore con sentenza del 28.9.98 dichiarava improponibile la domanda relativa al computo nella base di calcolo del TFR del compenso per lavoro straordinario eventuale effettuato fino al maggio 1982, perchè intervenuto tra le parti giudicato, costituito dalla sentenza del Pretore di Caserta n. 38/90, sia pure nel corso del rapporto di lavoro ed in ordine ad altre voci retributive.

Quanto al mancato inserimento nel calcolo del TFR del periodo svolto alle dipendenze della ditta @@@@@@@, rilevava che il passaggio dei dipendenti da detta ditta alle TPN (a seguito di successive trasformazioni, poi divenuto CTP) non era da inquadrarsi in una fattispecie di trasferimento o cessione di azienda riconducibili all'art. 2112 c.c., essendosi trattato di affidamento per ordine della Pubblica Autorità, a seguito della decadenza dalla concessione della ditta @@@@@@@.

Avverso tale sentenza proponeva appello il M. innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, insistendo per l'accoglimento delle sue domande.

Tempestivamente costituitosi, il CTP insisteva nelle conclusioni di rigetto Continuava a rimanere contumace il CTPC di Caserta.

Con sentenza del 23 gennaio - 13 maggio 2004, l'adito Tribunale accoglieva l'appello per la parte relativa alla domanda di ricalcolo dei compensi per il lavoro straordinario, sostenendo che la sentenza già intervenuta tra le parti nel corso del rapporto di lavoro non poteva considerarsi giudicato preclusivo della domanda proposta nel presente giudizio in ordine al computo del compenso per lavoro straordinario eventuale, condannando il solo CTP al pagamento in favore del M. di Euro 4.119,73. Rigettava, invece, la domanda volta all'inclusione nell'anzianità di servizio del rapporto prestato alle dipendenze della ditta @@@@@@@.

Condannava, infine, il CTP alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Compagnia Trasporti Pubblici (CTP) con due motivi.

M.G. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso, articolato in tre motivi, la Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A. denuncia, con i primi due, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 102 c.p.c., ed omessa motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 2120 c.c., ed, ancora, omessa motivazione, si duole che il Giudice d'appello, senza spiegazione alcuna, non abbia indicato, quale parte processuale, il CPTC di Caserta - convenuto in primo grado e regolarmente appellato in secondo grado - che come ultimo datore di lavoro del M., era il soggetto nei cui confronti doveva essere pronunciata condanna alla corresponsione del TFR, per cui del tutta ingiustificata era stata la condanna nei confronti di essa ricorrente.

Con il terzo motivo, il Consorzio, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 324 c.p.c., e artt. 2909 e 2120 c.c., e art. 24 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il Giudice a quo, a sostegno della propria decisione di accoglimento parziale del gravame proposto dal lavoratore, si sia conformato ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato, secondo cui l'esistenza di un precedente giudicato fra le parti non precluderebbe una successiva domanda di corresponsione dell'anticipazione o del trattamento definitivo di fine rapporto, che si riferisca a voci retributive differenti, ed, in base al quale, inoltre, bisogna distinguere il caso in cui il rapporto sia cessato da quello in cui - come nella fattispecie in esame- la prima azione giudiziaria sia stata proposta in costanza di rapporto di lavoro. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Giova premettere che, secondo un principio da ritenersi ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SS.UU. 15 novembre 2007 n. 23726).

Tale principio -come puntualizzato da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/07 cit.) è venuto in emersione in un quadro normativo evolutosi negli ultimi tempi sotto un duplice profilo: da un lato si è assistito ad una sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; dall'altro, l'affermarsi del canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., ha comportato una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allinearsi al duplice obiettivo della ragionevolezza della durata del procedimento e della giustezza del processo, "inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che giusto non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi".

In applicazione del suddetto principio, nelle sue varie articolazioni, deve ritenersi che, qualora il TFR formi oggetto di un'azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorchè fondata su ragioni non dedotte - ma tuttavia deducibili - nel precedente giudizio e ciò in base all'ulteriore principio - da intendersi in maniera rigorosa - secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile (ex plurimis, Cass. 18 marzo 2004 n. 5514).

Nel caso in oggetto, il M. - come è pacifico tra le parti - aveva richiesto, con un precedente giudizio al Pretore del lavoro di Capua l'accertamento del suo diritto a vedersi computare correttamente l'accantonamento consolidato al "31 maggio 1982", attraverso l'inserimento nella base del calcolo delle indennità previste ai punti 3, 4 e 5 dell'Accordo Autoferrotranviari del 21 maggio 1981 ed erogate in maniera fissa e continuativa; e tale domanda era stata accolta con sentenza di detto Pretore, passata in giudicato.

Orbene, è pur vero che, nella concreta fattispecie, il dedotto giudicato riguarda un accertamento svolto nel corso del rapporto lavorativo e non al termine di esso, ma è anche vero che il M., così come all'epoca della prima azione giudiziaria innanzi al Pretore del lavoro di Capua aveva avuto possibilità di sapere le componenti retributive incluse o escluse dal CTP dal calcolo al 31 maggio 1982 (ed, in particolare, che in quella base di calcolo il CTP non aveva inserito le reclamate indennità previste dal richiamato Accordo del 21 maggio 1981), analogamente sapeva che neppure i compensi per lavoro straordinario erano stati inclusi.

Pertanto, la domanda, volta all'inserimento anche di tali compensi, avanzata con il presente secondo giudizio, temporalmente limitati al 31 maggio 1982, concernendo pretese creditorie sicuramente deducibili con la formulazione della prima azione giudiziaria, deve ritenersi ormai preclusa.

La rinnovata prospettiva del concetto di "deducibile", imposta dai canoni di "correttezza e buona fede" e del "giusto processo", comporta, dunque, l'inaccettabilità delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in adesione all'assunto della difesa del M..

Nella fattispecie, essendo unica la causa del credito ed unico il momento di maturazione dello stesso, unica deve ragionevolmente essere l'azione diretta a conseguirne il pagamento, nè può, altrettanto ragionevolmente, consentirsi che il Giudice riesamini più volte lo stesso rapporto obbligatorio e gli attribuisca, eventualmente, una diversa consistenza di volta in volta.

Per quanto esposto, il ricorso va accolto sulla base di siffatto motivo, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori, sopra sinteticamente descritti. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda avanzata con il ricorso introduttivo, potendo la causa decidersi ai sensi dell'art 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

L'orientamento giurisprudenziale accolto, affermatosi in termini decisi solo di recente in seguito alla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 23726/07, induce a compensare le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008