L'equo indennizzo non ha natura retributiva. Ecco perché va esclusa la rivalutazione monetaria

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Creato Mercoledì, 25 Marzo 2009 14:20
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L'equo indennizzo non ha natura retributiva. Ecco perché  va esclusa la rivalutazione monetaria
Nella determinazione del "quantum" l'Amministrazione, infatti, tiene conto dello stipendio del dipendente al momento della definizione del procedimento. Al lavoratore spettano, invece, gli interessi legali per il ritardo nel pagamento

 

 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1399/2009

Reg.Dec.

N. 60 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 60/2004, proposto dalla Rete ferroviaria italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. ------, appellante;

contro

- @@@@@@@ @@@@@@@, in proprio e quale erede di @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentata e difesa dall’avv. --e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio --- Roma, appellato;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sezione I, 9 settembre 2003 n. 4903, concernente la denegata corresponsione dell’equo indennizzo per infermità contratta per causa di servizio.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata @@@@@@@ @@@@@@@;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla  pubblica udienza del 19 dicembre 2008, il consigliere --

     Udito, per la parte appellante, l’avv.--           

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

NARRATIVA in FATTO

     Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava quanto in epigrafe, dinanzi al T.a.r. Toscana (dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte della Pretura di Firenze), per varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere.

     Il ricorso aveva ad oggetto un rapporto di lavoro con l'Azienda ferrovie dello Stato, esauritosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, rientrante nella giurisdizione amministrativa (cfr. Cass., sent. 23-04-1987 n. 3945).

     In tema di equo indennizzo per i dipendenti della (cessata) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non era applicabile la decadenza, ex art. 38, d.m. 19 dicembre 1958 n. 2716, per tardiva presentazione della domanda (08 febbraio 1984) di accertamento della causa di servizio, tenuto conto del fatto che solo con la legge n. 564/1981 per la prima volta era stato introdotto, con efficacia retroattiva, tale beneficio in relazione ad infermità riconosciute come dipendenti da cause di servizio (cfr. Cass., sez. lav., sent. 19-11-1998 n. 11685; Cass. civ., sez. un., sent. 19-12-1996 n. 11395).

     Nella specie, su domanda 08 febbraio 1984 e con la deliberazione 24 luglio 1984 n. 259, l’enfisema polmonare e l’artrosi lombare di @@@@@@@ @@@@@@@ erano stati riconosciuti come dipendenti da causa di servizio (ma non legittimanti richieste di equo indennizzo), mentre il termine di prescrizione decennale era stato interrotto con domanda in data 15 settembre 1984 e ricorso alla Pretura di Firenze notificato il 14 febbraio 1990.

     L’ente intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.

     I primi giudici ritenevano spettare l'equo indennizzo all’originario ricorrente, con interessi e rivalutazione per il periodo successivo alla liquidazione della somma capitale ed in tal senso accoglievano il gravame con sentenza poi impugnata dall’ente soccombente in prime cure per: inammissibilità del ricorso originario (proposto solo nel 1996) per l’omessa tempestiva impugnazione (non pregiudicata dall’intervenuta privatizzazione dell’ente) del rigetto 1° ottobre 1985 n. 512 della domanda 15 settembre 1984 di concessione e liquidazione dell’equo indennizzo; tardiva presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità, rispetto al momento della presa di coscienza della sua gravità (ex art. 68, comma 8, d.P.R. n. 3/1957; artt. 208 e 209, legge n. 425/1958; art. 11, legge n. 564/1981, per infermità o lesioni successive al 30 giugno 1956); erronea attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria, dato che l’art. 16, comma 6, legge finanziaria n. 412/1991, consentirebbe solo i primi o, se più favorevole, la seconda, ma senza cumulabilità tra le due voci accessorie, tanto più trattandosi di equo indennizzo già rivalutabile ex art. 15, comma 1, d.m. n. 1622/1983, il che escluderebbe ogni ulteriore rivalutazione.

     L’appellata Dina @@@@@@@ (erede di @@@@@@@ @@@@@@@, deceduto) si costituiva in giudizio ed eccepiva: riferirsi l’equo indennizzo a diritti soggettivi azionabili nel termine di prescrizione e non di decadenza; decorrere il termine semestrale solo dal momento della conoscenza della gravità del male contratto (cfr. C.d.S., sez. IV, dec. n. 1704/2002); la sanatoria intervenuta per qualsiasi tipo di domanda; l’applicabilità dell’art. 6, comma 6, legge n. 412/1991, cit., ai soli enti di assistenza e previdenza obbligatorie (gravando, invece, l’equo indennizzo direttamente sull’ente datore di lavoro); la ricollegabilità della disciplina della concessione dell’equo indennizzo ai ferrovieri solo al d.m. 2 luglio 1983 (ed al semestre successivo), per cui la domanda 15 settembre 1984 non poteva che risultare tempestiva, dato che il precedente d.m. n. 2716/1958 si occupava soltanto della dipendenza da causa di servizio; la spettanza sia di interessi che di rivalutazione nel caso di rilevante intervallo tra liquidazione e pagamento dell’importo dell’equo indennizzo.

     All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

     L’appello va accolto limitatamente alla rivalutazione monetaria, non spettante in relazione ad un emolumento di natura non retributiva ma indennitaria, tenuto conto del fatto che, per i dipendenti della pregressa Azienda autonoma ferrovie dello Stato, poi divenuta Ente ferrovie dello Stato (legge n. 210/1985), quindi, Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni (nell’anno 1993), infine, Rete ferroviaria italiana s.p.a. (nell’anno 2001):

     L’attuale parte appellata aveva avuto conoscenza delle infermità contratte  (cervicoartrosi ed ernia discale) e della loro gravità già nel 1960 (v. parere medico-legale 19 gennaio 1982 e documentazione attestante assenze per artrosi lombare e lombosciatalgia negli anni 1974, 1977, 1979 e 1980): donde l’attendibilità della sua richiesta, pur presentata solo nel 1982, ma da ritenersi sanata per l’intervento delle disposizioni sopra esaminate (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 19 dicembre 1996 n. 11395).

     Ciò impone il rigetto del gravame, salvo che per la parte concernente la rivalutazione monetaria, come si è detto sopra (cfr. C.d.S., sezione IV, dec. 21 giugno 2007 n. 3391), dato che nei casi di concessione di equo indennizzo non si fa luogo a rivalutazione monetaria, perché tale istituto non ha natura retributiva ed è già assistito da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum la p.a. tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell’atto concessorio dell’equo indennizzo a quello dell’effettivo pagamento e, dunque, da quando il relativo credito sia divenuto liquido ed esigibile (cfr. C.d.S., sez. V, dec. 9 marzo 2006 n. 1597; sez. IV, dec. 1° marzo 2006 n. 971; dec. 7 giugno 2005 n. 2999). 

     Pertanto, alla parte interessata spettavano gli interessi legali, per il ritardo nel pagamento dell’equo indennizzo, computati dalla data del decreto e non dal giorno dell’accertamento dell’infermità, essendo indispensabile il provvedimento formale di concessione di natura costitutiva (e non ricognitiva): ai fini della concessione dell’equo indennizzo non è sufficiente il solo parere della C.m.l., occorrendo anche quello (decisivo proprio ai fini dell’equo indennizzo) del C.p.p.o..

     La rivalutazione monetaria su dette somme è, invece, esclusa proprio in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo, a nulla rilevando che per effetto dell’art. 1, comma 27, legge 23 dicembre 1994 n. 724, sia venuto meno l’autonomo meccanismo di rivalutazione richiamato dalla giurisprudenza (per essere ora determinato l’equo indennizzo sull’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell’avvio del procedimento d’ufficio): ciò in quanto tale autonomo meccanismo di rivalutazione costituiva un ulteriore elemento (e non il solo) per negare la spettanza della predetta rivalutazione monetaria su tali crediti.

     L’appello va, dunque, accolto solo in parte, con riforma dell’impugnata sentenza solo quanto alla citata rivalutazione monetaria e correlativo rigetto del ricorso di prima istanza solo per tale profilo, mentre le spese del dop@@@@@@@ grado di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza, come pure della reciproca soccombenza nel presente grado.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

     - accoglie in parte l’appello, come in motivazione;

     - riforma l’impugnata sentenza per quanto di ragione;

     - respinge il ricorso di primo grado quanto alla rivalutazione chiesta;

     - compensa spese ed onorari del dop@@@@@@@ grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

--


 

Presidente

-

-


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...10/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 60/2004


 

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