disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici

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Categoria: Previdenza
Creato Domenica, 04 Dicembre 2005 17:18
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 23-11-2005 n. 42
Applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni) - INTEGRAZIONI.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.
 

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314

L. 23 dicembre 1998, n. 448

 


Nota 23 novembre 2005, n. 42

Applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni) - INTEGRAZIONI.

 

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 Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

 

 


 

  Ai  Direttori delle Sedi provinciali e territoriali 
  Alle  Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati 
  Agli  Enti di Patronato 
e, p.c.  Ai  Dirigenti generali centrali e compartimentali 
  Ai  Coordinatori delle Consulenze professionali 

 

 

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Con circolare n. 34 del 23 agosto 2005 e nota n. 35 del 28 settembre 2005, sono state impartite istruzioni in ordine all'applicazione, sulle rate di settembre e ottobre c.a., delle disposizioni indicate in oggetto.

A tale riguardo, si informa che sulla rata di dicembre p.v. sarà effettuata una nuova lavorazione, atteso che l'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha trasmesso un ulteriore file contenente partite di pensione precedentemente non elaborate, nonché altre ricalcolate, ancorché già interessate dalle lavorazioni disposte sulle rate del mese di settembre e ottobre.

Fermo restando quanto già comunicato con la richiamata circolare n. 34 del 23 agosto 2005, alla quale - ad ogni buon fine - si rimanda, si precisa che sarà provveduto al rideterminare la rata di dicembre c.a. e che le differenze a credito e/o a debito saranno corrisposte / recuperate in sede di conguaglio fiscale.

 

Il Dirigente generale

Dr. Costanzo Gala