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Immatricolazione di veicoli importati

Dettagli
Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 4-2-2009 n. 3/E
Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle entrate.

Circ. 4 febbraio 2009, n. 3/E (1).

Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. - Chiarimenti.


(1) Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle entrate.

 


A)  Premessa.

Com’è noto, con Provv. 25 ottobre 2007 e con Provv. 25 ottobre 2007, entrambi del Direttore dell’Agenzia delle entrate (pubblicati nella Gazz. Uff. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, in cui sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi IVA perpetrate nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati.

In particolare, l’art. 1, comma 9, del richiamato decreto-legge n. 262/2006 impone, agli operatori commerciali residenti che acquistino i predetti beni, il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Il versamento deve avvenire secondo le modalità determinate dai suddetti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

È altrettanto noto che, in forza dei citati provvedimenti, il Dipartimento per i trasporti terrestri, con circolare n. 108243 del 27 novembre 2007, ha diramato istruzioni generali in tema di immatricolazione dei veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, evidenziando che l’immatricolazione stessa è consentita a condizione che detti veicoli vengano preventivamente censiti all’atto dell’ingresso nel territorio italiano (cfr. decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate), che siano abilitati all’immatricolazione e che per essi sia acquisito al sistema informativo della motorizzazione la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, da versare a mezzo del modello “F24 IVA auto UE”.

Inoltre, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 dell’Agenzia delle entrate e la circolare n. 19031 del 27 febbraio 2008 del Dipartimento per i trasporti terrestri sono state altresì fornite indicazioni ai fini della immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell’IVA del margine.

Tutto ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire istruzioni operative e chiarimenti in merito ad una serie di fattispecie rispetto alle quali si è avuto modo di appurare il permanere di dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche degli stessi Uffici Motorizzazione civile e degli Uffici locali dell’Agenzia.


 


B)  Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione.

Il provvedimento 25 ottobre 2007 (n. 166781) adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate esclude, all’art. 2, l’applicabilità della procedura descritta in premessa agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, purché la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione.

Il codice di antifalsificazione infatti, identificando inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione, costituisce un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali attuate secondo gli schemi conosciuti.

Cosicché, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del modello “F24 IVA auto UE”.

Per inciso, si rammenta che la circolare 1 luglio 2008, n. 54409 emanata dalla Direzione generale per la Motorizzazione ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali:

1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;

2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

Si rammenta altresì che il codice antifalsificazione viene rilasciato direttamente dal CED della Direzione generale per la Motorizzazione, quindi non dagli Uffici Motorizzazione civile presenti sul territorio, e solo su richiesta dei soggetti interessati.

Il costante monitoraggio condotto dalle Amministrazioni scriventi rileva, tuttavia, che ad oggi le filiali di talune case costruttrici estere non hanno ancora provveduto a richiedere il codice di antifalsificazione.

Al riguardo, in applicazione delle disposizioni dettate dal richiamato Provv. 25 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, giova rammentare che le filiali di case costruttrici estere, che non abbiano fatto richiesta dei codici antifalsificazione, non possono sottrarsi, in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, al versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna secondo le previsioni dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 262/2006.

Ad ogni buon fine, considerati i problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di antifalsificazione, le Amministrazioni scriventi ritengono di poter accordare, in via transitoria, la possibilità di procedere, in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione e comunque non oltre il 30 giugno 2009, all’immatricolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, che attesti lo status di filiale di casa costruttrice estera e l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione.

Detta possibilità è riferita ai veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009.

Si precisa che, scaduto il termine del 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano ritenuto di aderire alla richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione, ovvero le case costruttrici che, ai fini della commercializzazione dei veicoli fabbricati, non abbiano stabilito proprie filiali in Italia e, pertanto, non siano in possesso del requisito soggettivo necessario per l’ottenimento del codice di antifalsificazione, dovranno attestare l’avvenuto assolvimento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante il cosiddetto «modello F24 IVA auto UE».

Si ritiene inoltre utile evidenziare che:

1. l’istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere proposta esclusivamente dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei requisiti che consentono l’utilizzo del codice stesso; competente a ricevere l’istanza è il CED della Direzione generale della Motorizzazione, sito in Via Caraci 36 - 00157 Roma;

2. l’autocertificazione di cui agli allegati modelli deve essere prodotta, unitamente alla istanza di immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione di rito, allo Sportello telematico dell’automobilista presso il quale si intende effettuare l’immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo si applicazione del D.P.R. n. 358/2000, ad un Ufficio della Motorizzazione civile;

3. la richiesta del codice antifalsificazione e l’autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera. A tal fine, quindi, non potranno essere prese in considerazione le richieste e le autocertificazioni sottoscritte dalle persone fisiche che, sebbene accreditate presso la Direzione generale della Motorizzazione, siano state investite del potere di rappresentare la casa costruttrice estera esclusivamente per la trattazione delle procedure tecnico-amministrative di omologazione.


 


C)  Casi particolari.

1) Veicoli dotati di codice di immatricolazione OE/OA ovvero di dichiarazione di conformità nazionale

Così come già chiarito con la richiamata circolare 1 luglio 2008, n. 54409 della Direzione generale per la Motorizzazione, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, la sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA ovvero della dichiarazione di conformità nazionale non costituisce elemento sufficiente ad esentare dall’obbligo di attestare l’assolvimento dell’imposta mediante il cd. modello “F24 IVA auto UE”; tale procedura, infatti, può essere ovviata solo se i veicoli stessi siano comunque muniti di codice antifalsificazione.


 

2) Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E. importati per essere commercializzati in Italia

Ai fini fiscali, l’ipotesi deve essere trattata alla stregua di un ordinario acquisto intracomunitario e, pertanto, trovano applicazione le medesime istruzioni operative descritte nel precedente paragrafo B).

Ne consegue che anche per i veicoli in parola, se non muniti di codice antifalsificazione, l’assolvimento degli obblighi IVA deve avvenire per il tramite del modello “F24 IVA auto UE” e, ai fini della immatricolazione, il relativo dato deve essere acquisito al sistema informativo della motorizzazione.


 

3) Veicoli oggetto di allestimento o di completamento, intendendo per tali:

3a) i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della U.E per l’allestimento o il completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia;

3b) i veicoli fabbricati all’estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato membro della U.E per l’allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per essere commercializzati in Italia.

In entrambi i casi, se il veicolo allestito o completato non è munito di proprio codice di antifalsificazione (distinto da quello del veicolo base), l’immatricolazione potrà avvenire a condizione che lo stesso sia stato censito all’atto dell’importazione finalizzata alla commercializzazione in Italia, sia stato abilitato all’immatricolazione, abbia assolto gli obblighi IVA a mezzo del modello “F24 IVA auto UE” ed il relativo dato sia stato acquisto al sistema informativo della motorizzazione.


 

4) Veicoli muniti di codice antifalsificazione oggetto di esportazione o di cessione intracomunitaria

È noto che formano oggetto della comunicazione telematica prevista dall’art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (le cui disposizioni attuative sono ora contenute nel già richiamato decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate) anche i dati relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario i quali, dopo aver fatto ingresso nel territorio italiano, non vengano qui immatricolati bensì esportati o ceduti in altro Paese della U.E.

È altresì noto che detta disposizione attuativa è stata sinora resa operativa solo con riguardo agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati che giungono in Italia attraverso canali di importazione non ufficiali.

Ciò posto, si ritiene che lo stato attuale del processo di perfezionamento delle procedure informatiche, inerenti l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, consente di estendere l’operatività della disposizione attuativa in esame anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi muniti di codice antifalsificazione.

Pertanto, si rende noto che sono in fase di completamento le procedure informatiche e le relative transazioni attraverso le quali gli operatori, all’atto delle esportazione o della cessione intracomunitaria di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi non ancora immatricolati, muniti di codice di antifalsificazione, dovranno comunicare la cessazione per esportazione dei veicoli stessi.

La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità già in uso, vale a dire avvalendosi del collegamento telematico diretto con il C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA.

La ricevuta attestante l’effettuazione della comunicazione dovrà essere conservata unitamente alla fattura relativa, costituendo prova dell’avvenuta esportazione o della cessione intracomunitaria.

Nel caso in cui il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente censito ai sensi dell’art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione avrà cura di far conoscere, con apposito file-avvisi, la data a decorrere dalla quale le predette transazioni saranno concretamente disponibili.


 


D)  Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia.

La commercializzazione in Italia di veicoli fabbricati nel territorio dello Stato si esaurisce in una operazione economica meramente interna; pertanto, non ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario di veicoli, la fattispecie esula completamente dal campo di applicazione della normativa oggetto della presente circolare.

Ne consegue quindi che, in sede di immatricolazione, non sussiste la necessità di effettuare alcuna verifica formale in ordine all’assolvimento dell’IVA né che i veicoli siano stati preventivamente censiti e abilitati alla immatricolazione.

Tuttavia, anche in tal caso appare indispensabile che i veicoli in parola siano muniti di codice antifalsificazione, laddove ci si voglia avvalere della possibilità di effettuare l’immatricolazione presso un qualsiasi “Sportello telematico dell’automobilista”; in caso contrario, la richiesta di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente presso un Ufficio Motorizzazione civile unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) rilasciata dal rappresentante della casa costruttrice ed attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.


 


E)  Immatricolazione di ciclomotori, di macchine agricole e di macchine operatrici oggetto di acquisto intracomunitario.

Il presupposto fondamentale della disciplina richiamata in premessa è che l’acquisto intracomunitario abbia ad oggetto autoveicoli, motoveicoli o rimorchi; conseguentemente, dal campo di applicazione della disciplina stessa restano esclusi i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, sia nuove sia usate, che provengano da altro Stato della U.E.

Con riferimento a detta tipologia di veicoli, pertanto, continuano ad applicarsi le tradizionali procedure di immatricolazione, ivi compresa la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi IVA a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Uffici Motorizzazione civile sottoporranno al vaglio degli Uffici locali dell’Agenzia per gli accertamenti di competenza.

Peraltro, si rammenta che le procedure di immatricolazione in parola non sono gestibili attraverso lo “Sportello telematico dell’automobilista”, trattandosi di veicoli per i quali non è prevista l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico.


 


F)  Immatricolazione di veicoli provenienti da particolari circoscrizioni territoriali.

1. Repubblica di San Marino

Gli acquisti effettuati nei confronti di operatori della Repubblica di San Marino sono da assimilare alle importazioni disciplinate dall’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, alle quali però non si accompagnano le formalità ivi previste (bollette doganali ecc.).

Essendo giuridicamente classificabili come operazioni all’importazione, trova altresì applicazione la previsione di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006 (immatricolazione subordinata alla “presentazione di certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA ...”).

Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l’Italia, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli acquistati nella Repubblica di San Marino il richiedente l’immatricolazione stessa è tenuto a presentare all’Ufficio Motorizzazione civile, in luogo della certificazione doganale, la documentazione comprovante il versamento dell’IVA eseguito dal fornitore (operatore della Repubblica di San Marino) presso l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.

Conseguentemente:

- l’immatricolazione di veicoli acquistati nella Repubblica di San Marino, ancorché provengano da altri Paesi membri della U.E., non è gestibile con procedura “Sportello telematico dell’automobilista” poiché, come già evidenziato, i predetti acquisti sono da assimilare alle importazioni da Stati extracomunitari;

- i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all’atto dell’ingresso nel territorio italiano e restano esclusi dalla procedura di versamento dell’IVA con modello “F24 IVA auto UE”.


 

2. Isole Canarie e Gibilterra

A norma dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, le Isole Canarie (così come: Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, Dipartimenti d’oltremare francesi, Ceuta, Melilla, Isole Aland), non appartengono all’Unione Europea e, pertanto, sono escluse dalla relativa disciplina doganale.

Anche Gibilterra è esclusa dall’area doganale dell’Unione europea, in forza degli artt. 28 e 29 dell’Atto di adesione del Regno Unito al Trattato istitutivo delle Comunità Europee.

Pertanto, ai fini della immatricolazione dei veicoli provenienti dalle predette circoscrizioni territoriali, la documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione civile (art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006) unitamente alla relativa documentazione tecnica.

Conseguentemente, anche nelle ipotesi descritte:

- l’immatricolazione non è gestibile con procedura “Sportello telematico dell’automobilista”;

- i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all’atto dell’ingresso nel territorio italiano e restano esclusi dalla procedura di versamento dell’IVA con modello “F24 IVA auto UE”.


 

3. Principato di Monaco

Secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, il Principato di Monaco si intende, ai fini dell’IVA, compreso nel territorio della Francia.

Pertanto le operazioni commerciali da e per il Principato di Monaco si intendono effettuate nei confronti della Repubblica francese.

Ne consegue che:

- l’immatricolazione di veicoli provenienti dal Principato di Monaco debbono essere gestite con procedura “Sportello telematico dell’automobilista”;

- all’atto dell’ingresso nel territorio italiano, i veicoli in parola debbono essere censiti ed i relativi obblighi IVA debbono essere assolti con modello “F24 IVA auto UE”.


 


G)  Immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a fini strumentali.

Incertezze operative sono state registrate, infine, anche in ordine alla trattazione delle immatricolazioni richieste da parte di soggetti passivi IVA (imprese, società, liberi professionisti, ecc.) per i quali i veicoli, oggetto di acquisto intracomunitario, rilevino quali beni strumentali all’esercizio della propria attività.

Trattandosi di acquisti effettuati non a fini di rivendita, le ipotesi in esame risultano erroneamente assimilate alle immatricolazioni di veicoli acquistati, in altri Paesi della U.E., dai cd. privati, vale a dire da singoli che non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA, ai quali, com’è noto, è consentito autocertificare l’assolvimento dell’eventuale imposta dovuta e sono esentati dall’obbligo di censire i veicoli stessi all’atto del loro ingresso nel territorio italiano.

Infatti, a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, tutti i «soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni», anche se non esercitano attività nello specifico settore del commercio di veicoli, i quali “effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis) … i dati riepilogativi dell’operazione” secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Al riguardo, si richiamano le direttive già impartite dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 52/E del 30 luglio 2008, la quale ha chiarito in particolare che:

- nel caso di acquisto di veicoli quali beni strumentali, i soggetti in parola non sono conseguentemente tenuti ad effettuare il versamento dell’imposta mediante modello “F24 IVA auto UE”, non essendo l’acquisto intracomunitario finalizzato ad una successiva cessione;

- i medesimi soggetti, viceversa, sono tenuti ad esibire od a trasmettere all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la fattura od altro documento di acquisto, nonché una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il veicolo acquistato ai fini dell’esercizio dell’attività medesima e non per la rivendita;

- svolti gli accertamenti del caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede in via telematica a comunicare i dati identificativi del veicolo al CED della Direzione generale per la Motorizzazione, consentendone in tal modo l’immatricolazione conformemente alle direttive emanate al riguardo.

Nel caso di specie, pertanto, la procedura di immatricolazione deve essere gestita secondo gli schemi già adottati nell’ipotesi di veicoli assoggettati al regime IVA cd. del margine (cfr. circolare n. 19031 del 27 febbraio 2008 diramata dal Dipartimento per i trasporti terrestri).

Si coglie l’occasione per ribadire che in entrambe le ipotesi (acquisto di veicoli quali beni strumentali ed acquisto di veicoli assoggettati al regime dell’IVA del margine), ai fini dell’immatricolazione si rende comunque necessario, dopo l’acquisizione alla banca dati della Motorizzazione dei dati identificativi del veicolo trasmessi a cura dell’Agenzia delle entrate, anche il preventivo rilascio del codice di immatricolazione, previa verifica, da parte dell’Ufficio Motorizzazione civile competente, della documentazione tecnica del veicolo da immatricolare, secondo le istruzioni generali impartite con circolare n. 108243 del 27 novembre 2007 del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Per quanto attiene agli aspetti più propriamente operativi, si avverte infine che, in fase di immatricolazione dei veicoli acquistati quali beni strumentali, il campo “IMPORT PRIVATO” deve essere avvalorato con il valore “N”.

La presente circolare sarà pubblicata sui siti internet dell’ex Ministero dei trasporti www.trasporti.gov.it e dell’Agenzia delle entrate.


 


Allegato 1


 

Mod. A - Sedi secondarie


 

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Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


 

 

Il/La sottoscritto/a

 

nato/a a

 

il

 

residente a

 

provincia

 

cap

 

Via

 

n.

 

, consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere

 

[1] della Società

 

[2]

costituita in

 

[3] e con sede secondaria in Italia ubicata in

 

[4] ed iscritta nel registro delle imprese di

 

con il n.

 

casa costruttrice di [5]

       
 

- autoveicoli

 

- motoveicoli

 

- rimorchi

     

- che la Società di cui è rappresentante ha prodotto in data

 

istanza per il rilascio dei

codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

 

Data,

   
   

Firma

   
                                               
 


 

LEGENDA

[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

[3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.

[4] Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della sede secondaria.

[5] Barrare una o più caselle.


 

Informazioni utili per la compilazione


 

Il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

Art. 43, comma 1. Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Art. 71, comma 1. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art. 71, comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73, comma 1. Le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75, comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


 


Allegato 2


 

Mod. B - Unità locali


 

Scarica il file


 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


 

 

Il/La sottoscritto/a

 

nato/a a

 

il

 

residente a

 

provincia

 

cap

 

Via

 

n.

 

, consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere

 

[1] della Società

 

[2]

costituita in

 

[3] e con sede in

 

[4], casa costruttrice di [5]

 
       
 

- autoveicoli

 

- motoveicoli

 

- rimorchi

     

- e di essere il responsabile della unità locale stabilita in Italia ed ubicata

 

[6]

iscritta nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di

 

di con il n.

 

, in cui è svolta attività di commercializzazione dei predetti veicoli;

- che la Società di cui è rappresentante ha prodotto in data

 

istanza per il rilascio

dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

 

Data,

   
     
   

Firma

   
                                                       
 


 

LEGENDA

[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

[3] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.

[4] Indicare per esteso l’ubicazione all’estero della sede principale.

[5] Barrare una o più caselle.

[6] Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della unità locale.


 

Informazioni utili per la compilazione


 

Il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

Art. 43, comma 1. Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Art. 71, comma 1. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art. 71, comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73, comma 1. Le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75, comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


 


Allegato 3


 

Mod. C - Società controllate


 

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Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


 

 

Il/La sottoscritto/a

 

nato/a a

 

il

 

residente a

 

provincia

 

cap

 

Via

 

n.

 

, consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere

 

[1] della Società

 

[2]

costituita in Italia e con sede in

[3],

Iscritta al registro delle imprese di

 

con il n.

 

e

controllata, attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale, dalla Società [4]

 
 

costituita in

 

[5]

e con sede ubicata in

 

[6], casa costruttrice di [7]

 

- autoveicoli

 

- motoveicoli

 

- rimorchi

     

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data

 

istanza per il rilascio dei

codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

 

Data,

   
     
   

Firma

   
                                                     
 


 

LEGENDA


 

[1] Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

[2] Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

[3] Indicare per esteso l’ubicazione della sede della Società.

[4] Indicare per esteso la denominazione della Società estera controllante.

[5] Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società controllante è stata costituita.

[6] Indicare per esteso l’ubicazione della sede principale all’estero della Società controllante.

[7] Barrare una o più caselle.


 

Informazioni utili per la compilazione


 

Il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

Art. 43, comma 1. Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Art. 71, comma 1. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art. 71, comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73, comma 1. Le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75, comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


 


D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
Decreto 30 ottobre 2007
Provv. 25 ottobre 2007
Provv. 25 ottobre 2007

   

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