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pensioni militari, il carabiniere in congedo, titolare di pensione

Dettagli

Nuova pagina 1

Corte dei Conti Basilicata
Sez. giurisdiz., Sent. n. 9 del 02 febbraio 2007
Casistica
 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 123
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 132
L. 2 aprile 1958, n. 322
 

In materia di pensioni militari, il carabiniere in congedo, titolare di pensione privilegiata non avendo raggiunto l'anzianità di servizio richiesta per la pensione di quiescenza ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS, considerata la natura indennitaria di tale trattamento che prescinde dalla durata del servizio.

Sez. giurisdiz., Sent. n. 9 del 02-02-2007 (ud. del 07-11-2006),

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA Sentenza 9 2007 Pensioni 02-02-2007
 

                                           REPUBBLICA  ITALIANA                  Sent. n. 9/2007/M

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.6149/M del registro di Segreteria,

proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto del ricorso, dagli avv.ti Antonio SALVIA e Daniele OLIVIERO e presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla Via Discesa S. Gerardo, n.144, elettivamente domiciliato;

contro: il Ministero della DIFESA;

avverso: la nota n.10011 del 12.1.2004;

avente ad oggetto: la reiezione della istanza del l'1.12.2003, diretta all'ottenimento della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri;  

decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 7 novembre 2006, alla sola presenza dell'avv. Daniele OLIVIERO, difensore costituito dell'odierno ricorrente.

Con l'assistenza del segretario sig.ra Angela MICELE.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato alla controparte e pervenuto in segreteria in data 5.4.2004 il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, come sopra rappresentato e difeso, già carabiniere e, successivamente, dipendente del Ministero dei Beni Culturali, impugnava l'epigrafata nota del Ministero della DIFESA con la quale veniva respinta l'istanza, dal ricorrente odierno prodotta in data 1.12.2003 e diretta ad ottenere la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS, in applicazione della legge n. 322 del 2.4.1958 e dell'art. 124 del D.P.R. 1092/1973, essendo il medesimo cessato dal servizio in corso di svolgimento nell'Arma dei Carabinieri, senza aver maturato il diritto alla pensione ordinaria per mancanza del requisito della anzianità di servizio.

L'Amministrazione convenuta fondava il proprio diniego sul rilievo che all'odierno ricorrente era stato comunque liquidato, per il servizio effettivamente prestato, un trattamento pensionistico privilegiato. Il ricorrente sosteneva che tale trattamento pensionistico privilegiato, avente natura risarcitoria, e non reddituale, non impediva il soddisfacimento della richiesta di costituzione della posizione assicurativa presso l'A.G.O.. Sosteneva, ancora, il ricorrente, che le norme contenute nel D.P.R. n. 1092/1973, nella loro funzione impeditiva di duplicazione di valutazione di periodi di servizio, non fossero applicabili ai casi, come quello in esame, nei quali un soggetto si trovi a godere di pensione privilegiata. Richiamava, a sostegno di tale tesi, numerosa giurisprudenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di posizione assicurativa INPS.

Veniva fissata l'odierna udienza di discussione, in prossimità della quale il Ministero della DIFESA depositava propria memoria difensiva  nella quale mostrava di non condividere le ragioni esposte da parte ricorrente. Sempre in prossimità della odierna udienza di discussione, gli avvocati costituiti  producevano ulteriore memoria difensiva, il cui contenuto veniva richiamato e ribadito nel corso della odierna discussione orale, memoria diretta a confermare le richieste di accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento del diritto del proprio assistito all'ottenimento della posizione assicurativa presso l'INPS. Nella stessa memoria si sottolineava, in particolare, come la titolarità di trattamento pensionistico privilegiato, conseguente all'accertata inabilità alla prosecuzione del servizio presso l'Arma dei Carabinieri, non fosse di ostacolo alla invocata costituzione di posizione assicurativa presso l'A.G.O..

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto con tutte le conseguenze di legge.

La controversia deriva da un' interpretazione (erronea) dell'Amministrazione a cui dire la concessione del trattamento pensionistico privilegiato è ostativa alla costituzione di posizione assicurativa presso l' I.N.P.S. per lo stesso periodo.

Va preliminarmente affermato che la ratio delle norme sottesa alla possibilità di cumulare diversi trattamenti previdenziali (cfr. artt. 124 e 132 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nonchè l' art. 2 della l. 2 aprile 1958 n. 322) è di evitare che gli stessi periodi di lavoro possano essere valutati in pensione due volte; orbene tale illegittima duplicazione, ad avviso di questo Giudice, non può configurarsi nell'ipotesi di pensione privilegiata.

Infatti il periodo di servizio svolto in qualità di dipendente pubblico, nell' ipotesi di trattamento privilegiato, rileva unicamente come fatto giuridico cui l'ordinamento riconduce determinati effetti, prescindendo dalla sua durata.

In altri termini il servizio statale rileva in ordine all' ”an” dell'attribuibilità della pensione privilegiata, ma non relativamente al “quantum” del servizio stesso, elemento che, di regola, non costituisce oggetto di valutazione ai fini del conferimento della pensione di privilegio; il trattamento privilegiato, infatti, è subordinato al duplice presupposto che il dipendente abbia subito una ferita, lesione od infermità inabilitante o letale e che sussista un rapporto di causalità tra il servizio e la ferita, lesione o infermità, non rilevando nè l'entità del servizio prestato, nè la tipologia del rapporto di servizio (servizio obbligatorio o volontario, rapporto d' impiego o meno).

Ne deriva che, ove l'interessato richieda che la misura di tale servizio venga considerata ad altri fini, nel caso di specie costituzione di posizione INPS, non si verifica in tali occasioni il “bis in idem” vietato dalla legge, atteso che il periodo di servizio prestato viene valutato una sola volta.

Tale orientamento interpretativo, peraltro, è conforme a precedenti statuizioni di questa Corte: Sezione Controllo Stato  17 aprile 1980 n. 1060, Sezione giurisdizionale della Regione Sardegna 30 giugno 1984 n. 164, Sezione II Centrale 9 giugno 1998 n. 167/A, Sezione Basilicata n. 327/1999/C, e Sezione Giurisdizionale Basilicata n. 180/2001/M a cui dire il soggetto, titolare di pensione privilegiata ai sensi dell' art. 67, II comma del D.P.R. n. 1092/73, non avendo raggiunta l'anzianità di servizio richiesta per la pensione di quiescenza, ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS, considerata la natura indennitaria di tale trattamento che prescinde dalla durata del servizio.

La richiesta attorea deve essere, quindi,  accolta con declaratoria del diritto del sig. @@@@@@@ @@@@@@@ alla costituzione della posizione assicurativa presso l' INPS per il servizio da lui prestato presso l'Arma dei Carabinieri. 

Sussistono giusti motivi  per dichiarare compensate le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor @@@@@@@ @@@@@@@ nei confronti del Ministero della DIFESA, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

a)    accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS;

b)    compensa le spese.

Così deciso in Potenza, mediante lettura del dispositivo nell'udienza del 7 novembre 2006.

                                                                                         Il Giudice

                                                         f.to -

                  

Depositata in Segreteria il 2 febbraio

         il Dirigente

f.to d-

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA Sentenza 9 2007 Pensioni 02-02-2007
 

 

   

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