Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unic
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- Creato Lunedì, 02 Marzo 2009 13:36
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Ministero dell'interno
Circ. 17-2-2009 n. 737 Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. |
Circ. 17 febbraio 2009, n. 737 (1).
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Ai |
Sigg. Prefetti titolari degli Uffici territoriali di Governo |
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Loro sedi |
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Al |
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento |
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Al |
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano |
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Al |
Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta |
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Aosta |
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e, p.c.: |
Al |
Ministero degli affari esteri - D.G.P.I.E.M. |
Ufficio VI - Centro visti |
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Roma |
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Al |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
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Direzione generale dell'immigrazione |
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Via Fornovo, 8 |
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Roma |
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All' |
Agenzia delle entrate |
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Direzione centrale servizi ai contribuenti |
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Via del Giorgione, 159 |
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Roma |
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Al |
Gabinetto del Sig. Ministro |
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Sede |
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Al |
Dipartimento della pubblica sicurezza |
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Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere |
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Sede |
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Al |
Dipartimento per gli affari interni e territoriali |
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Direzione centrale per i Servizi demografici |
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Sede |
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Si fa seguito alla circolare n. 4660 del 28 ottobre 2008 con la quale sono state illustrate le modifiche all'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 apportate per effetto del D.Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008.
É noto che la nuova formulazione del comma 3, lett. b-bis) del citato articolo prevede che, nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, il richiedente debba stipulare un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o provvedere all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, si informa che il decreto ministeriale è ancora in corso di istruttoria, come riferito dal Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, appositamente interpellato.
Pertanto, considerata l'urgenza segnalata da numerosi Sportelli circa la necessità di proseguire nell'istruttoria delle istanze fino ad ora pervenute, al momento è possibile solo stipulare l'assicurazione sanitaria, che, in attesa della definizione della tipologia dei rischi assicurati da parte del ricordato Ministero del lavoro, è da considerare ammissibile - in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio - se è a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.
Per quanto riguarda invece la durata, si ritiene che la polizza non debba avere scadenza a meno che non si opti per l'iscrizione al S.S.N., previo versamento del contributo che verrà determinato.
Inoltre, in considerazione del tempo intercorrente tra la presentazione della documentazione da parte del richiedente e l'effettivo ingresso sul territorio nazionale dei congiunti richiesti, l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, può rendere una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del o dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della loro presentazione allo Sportello.
Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia.
Il Direttore centrale
Ciclosi
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160