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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unic

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 17-2-2009 n. 737
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Circ. 17 febbraio 2009, n. 737 (1).

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

 


 

 

Ai

Sigg. Prefetti titolari degli Uffici territoriali di Governo

   

Loro sedi

 

Al

Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento

 

Al

Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

 

Al

Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta

   

Aosta

e, p.c.:

Al

Ministero degli affari esteri - D.G.P.I.E.M.

   

Ufficio VI - Centro visti

   

Roma

 

Al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

   

Direzione generale dell'immigrazione

   

Via Fornovo, 8

   

Roma

 

All'

Agenzia delle entrate

   

Direzione centrale servizi ai contribuenti

   

Via del Giorgione, 159

   

Roma

 

Al

Gabinetto del Sig. Ministro

   

Sede

 

Al

Dipartimento della pubblica sicurezza

   

Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere

   

Sede

 

Al

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

   

Direzione centrale per i Servizi demografici

   

Sede

     
 

 


Si fa seguito alla circolare n. 4660 del 28 ottobre 2008 con la quale sono state illustrate le modifiche all'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 apportate per effetto del D.Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008.

É noto che la nuova formulazione del comma 3, lett. b-bis) del citato articolo prevede che, nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, il richiedente debba stipulare un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o provvedere all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si informa che il decreto ministeriale è ancora in corso di istruttoria, come riferito dal Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, appositamente interpellato.

Pertanto, considerata l'urgenza segnalata da numerosi Sportelli circa la necessità di proseguire nell'istruttoria delle istanze fino ad ora pervenute, al momento è possibile solo stipulare l'assicurazione sanitaria, che, in attesa della definizione della tipologia dei rischi assicurati da parte del ricordato Ministero del lavoro, è da considerare ammissibile - in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio - se è a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.

Per quanto riguarda invece la durata, si ritiene che la polizza non debba avere scadenza a meno che non si opti per l'iscrizione al S.S.N., previo versamento del contributo che verrà determinato.

Inoltre, in considerazione del tempo intercorrente tra la presentazione della documentazione da parte del richiedente e l'effettivo ingresso sul territorio nazionale dei congiunti richiesti, l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, può rendere una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del o dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della loro presentazione allo Sportello.

Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia.

Il Direttore centrale

Ciclosi


 


D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160

   

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