Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 20-2-2009 n. 25/I/0002602
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 – permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

Nota 20 febbraio 2009, n. 25/I/0002602 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 – permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

 


 

 

Alla

Associazione Nazionale Comuni

   

Italiani– ANCI

   

Via dei Prefetti 46

   

00186 Roma

     
 

 


L’ANCI ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sulla portata applicativa dell’articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.

In particolare l’interpellante chiede di conoscere se i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di riposo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

La norma di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 prevede per «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado», la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile «a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno». Il dettato normativo sembra dunque precludere la concessione dei permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.

Il caso sottoposto all’esame di questa Direzione riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui il ricovero venga interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.

Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.

A tal fine, evidentemente, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di permesso di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle novità introdotte dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).

Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


L. 5 febbraio 1992, n. 104
D.L. 25 giugno 2008, n. 112

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica