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La definizione di “lavoro notturno” alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi.

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La definizione di “lavoro notturno” alla luce degli
ultimi aggiornamenti normativi.
 
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza 30.07.2008 n°
20724
 

 
 
 
È da considerare “lavoratore notturno”:
 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno”
(intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino)
“svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
impiegato in modo normale;
 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo
le norme definite dalla contrattazione collettiva. In
difetto di disciplina da parte della contrattazione
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite

 

 

 

 

LAVORO (RAPPORTO)   -   SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. lavoro, 30-07-2008, n. 20724

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 10.07.2003, la Srl. Villa Major ed I.F. in proprio proponevano opposizione contro l'ordinanza n. 143 del 2003, con la quale l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 49.420,93 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate concernenti la normativa sul lavoro notturno (del D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 4) perchè nessuno dei dipendenti, non avendo superato le ottanta giornate lavorative annue, avrebbe potuto essere considerato lavoratore notturno.

Si costituiva l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle opposizioni.

All'esito il Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Mascalucia con sentenza n. 246 del 2004 rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava l'ordinanza-ingiunzione.

Il Tribunale riteneva inapplicabile alla fattispecie l'art. 116 c.p.c. anzidetto e, in punto di merito, riteneva che i lavoratori in questione avessero svolto lavoro notturno ai sensi del D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 2.

Gli originari opponenti ricorrono per cassazione con due motivi.

L'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 2. (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare i ricorrenti sostengono che il giudice di merito ha seguito una erronea ed arbitraria interpretazione della norma richiamata, la quale, a loro avviso, prevederebbe la necessità, ai fini della qualifica di lavoratore notturno, dello svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione di primo grado sotto altro profilo, consequenziale a quello del primo motivo, per avere omesso qualsiasi esame in ordine alla consistenza della prestazione di lavoro notturno per il numero di giornate nell'anno superiore ad ottanta e per avere conseguentemente omesso qualsiasi motivazione sul punto.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la ;

loro intima connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Il D.Lgs. n. 532 del 1999, art. 2 precisato che il lavoro notturno è riconducibile all'attività svolta nel corso di un periodo di alme- no sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, individua due requisiti per definire il lavoratore notturno, il primo (comma 1, lett. b, n. 1) secondo il quale è tale il lavoratore che svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore di lavoro giornaliero durante il periodo notturno; il secondo (lett. b, n. 2), in base al quale, in difetto di disciplina collettiva, è considerato notturno il lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi annui.

Nell'interpretare tale norma è sorto il problema se gli anzidetti requisiti siano da ritenersi concorrenti ovvero alternativi: il giudice, e in ciò seguito dalla controricorrente ed anche dai ricorrenti (come precisato dalla difesa degli stessi in sede di discussione orale) ha optato per l'alternatività dei requisiti, ritenendo che la previsione di cui al n. 2 anzidetta (riferita allo svolgimento di almeno ottanta giornate lavorative annue) riguardi il caso in cui il lavoratore svolga un parte del lavoro giornaliero inferiore alle tre ore (ipotesi disciplinata, come già detto, dal n. 1).

Tale interpretazione è condivisibile, rispondendo alla lettera e alla rafia della legge in questione, volta alla tutela del lavoro - come quello notturno - caratterizzato da maggiore penosità delle prestazioni, disciplina peraltro non modificata dal D.Lgs n. 66 del 2003, che ha dato attuazione alla Direttiva 93/104/CE. Orbene il giudice di merito, sulla base di tale interpretazione, accertato che nella fattispecie durante il periodo notturno erano state svolte almeno tre ore di lavoro (circostanza peraltro non contestata dalle parti), correttamente ha ritenuto non sussistente la necessità di verificare il numero delle giornate lavorative annue di attività del dipendente.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2008

   

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