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art. 71 -assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - trattamento economico.

Dettagli

Nuova pagina 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 30-1-2009 n. 4742/09/UPPA
Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 - art. 71 -assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - trattamento economico.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale.

Nota 30 gennaio 2009, n. 4742/09/UPPA (1).

Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 - art. 71 -assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - trattamento economico.


(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale.

 


 

 

Al

Sindaco del Comune di Ladispoli (RM)

e, p.c.:

Al

Ministero dell’interno

 

Al

Prefetto di Roma

 

Al

Ministero dell'economia e delle finanze

   

Dipartimento RGSAGOP

 

All'

ARAN

     
 

 


Si riscontra la nota 31 ottobre 2008, con la quale viene posta una questione in merito all'interpretazione dell'art. 71 della legge n. 133 del 2008 che - come noto - ha innovato la disciplina delle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti relativamente al trattamento economico e normativo.

Fin dal momento dell'approvazione della norma sono state sottoposte varie questioni comuni a molte amministrazioni, anche locali, circa le modalità applicative con riferimento alla puntuale individuazione delle voci retributive interessate dalle decurtazioni, di modo che, pur essendo stata operata una puntuale disamina da parte di questo Dipartimento con la circolare 17 luglio 2008, n. 7/2008 e con la circolare 5 settembre 2008, n. 8/2008, si è reso necessario acquisire un apposito pronunciamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Premesso in ogni caso che incombono a tutte le pubbliche amministrazioni doveri sulla corretta individuazione delle voci retributive non correlate al trattamento economico fondamentale e in quanto tali soggette alla decurtazione prevista dal comma 1 del citato art. 71, al fine di conseguire gli obiettivi oggetto della manovra urgente per la stabilizzazione della finanza pubblica, si rende noto quanto puntualizzato nel parere del Ragioniere Generale dello Stato (nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 in risposta alla richiesta di questo Ufficio, inoltrata in data 8 settembre 2008).

Il predetto Dicastero ha ritenuto che sono da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dal citato art. 71 le voci retributive interessanti il personale degli enti locali quali la retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II; l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali, di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e all'art. 19, comma 6. del D.Lgs. n. 165 del 2001: l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa; l'indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale dei comparto regioni-enti locali.

Queste voci, infatti, pur essendo di natura fissa e ricorrente, non sono qualificate dalle relaitive disposizioni contrattuali come voci del trattamento fondamentale.

Si fa presente che anche per quanto riguarda l'indennità corrisposta ai segretari comunali e provinciali per funzione di direzione generale e la retribuzione di posizione spettante a questi ultimi, in correlazione alla tipologia dell'ente, valgono le suesposte considerazioni.

Infine, con riferimento all'individuazione della retribuzione giornaliera è stato fornito nel medesimo parere un ulteriore chiarimento, utile anche ai fini della presente, e cioè che «il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettale alla decurtazione del trattamento economico accessorio».

Il capo dipartimento

Antonio Naddeo


 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

   

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