Autovelox - Modalità di accertamento della violazione-Min.Infrastru.Risposta

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Creato Lunedì, 02 Febbraio 2009 13:20
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 19-1-2009 n. 4180
Autovelox - Modalità di accertamento della violazione (v.s. circolare n. 300/A/1/38263/144/5/20/3 del 17 novembre 2008).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale.

Nota 19 gennaio 2009, n. 4180 (1).

Autovelox - Modalità di accertamento della violazione (v.s. circolare n. 300/A/1/38263/144/5/20/3 del 17 novembre 2008).


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale.

 


 

Al Ministero dell'interno
  Dipartimento della pubblica sicurezza
  Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
  delle comunicazioni e per i Reparti speciali
  della Polizia di Stato
  Servizio di Polizia stradale
  Via Tuscolana, 1558
  00185 Roma
e, p.c.: Al Ministero dell'interno
  Dipartimento per gli affari interni e territoriali
  Direzione centrale per l’amministrazione generale
  e per gli Uffici territoriali del Governo
  Piazza del Viminale, 2
  00184 Roma
Alla Prefettura
  Ufficio territoriale del Governo di Vicenza
  Area III
   
 

 


Con riferimento all'impiego di una macchina civetta per il rilevamento delle infrazioni ex art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), l'Ufficio scrivente, per quanto di propria competenza, condivide quanto espresso da codesto Servizio con la circolare in oggetto, circa la possibilità di utilizzare, in corrispondenza del veicolo, un cartello avente il contenuto indicato dal D.M. 15 agosto 2007, ovvero un dispositivo lampeggiante di tipo removibile in funzione da collocare sul tetto del veicolo stesso, al fine di rendere visibile la postazione di controllo.

Tali soluzioni infatti soddisfano il requisito della "visibilità", come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 117 del 2007, convertito con legge n. 160 del 2007, che ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.


 

Il Direttore generale

Dr. Ing. Sergio Dondolini


 


D.L. 3 agosto 2007, n. 117
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 15 agosto 2007