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Obbligo assicurativo I.N.A.I.L. per i piloti che svolgono operazioni a terra complementari e sussidi

Dettagli
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Nota 23-12-2008 n. 25/I/0018609
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Obbligo assicurativo I.N.A.I.L. per i piloti che svolgono operazioni a terra complementari e sussidiarie rispetto alla navigazione aerea.
Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 23 dicembre 2008, n. 25/I/0018609 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Obbligo assicurativo I.N.A.I.L. per i piloti che svolgono operazioni a terra complementari e sussidiarie rispetto alla navigazione aerea.


(1) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

 


 

 

Al

Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

   

Via Cristoforo Colombo n. 456

    00145 Roma
     

 


 


Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato un’istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’I.N.AI.L. dei piloti che compiono operazioni “complementari” di controllo tecnico pre-volo (cosiddetto "walk around") individuate dall’interpellante nel rabbocco d’olio, nell’ancoraggio del velivolo a terra o nella più generiche attività di messa in sicurezza dell’aeromobile.

Al riguardo, acquisito il parere dell’I.N.AI.L., si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, va ricordato che l’art. 1, comma 3, n. 11, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria anche per le persone addette alla navigazione aerea, eccezion fatta per il personale per il quale opera la tutela ex art. 34 del R.D.L. n. 2207/1923, convertito dalla legge n. 753/1926, secondo il quale «ogni imprenditore di servizi aerei o costruttore o proprietario di aeromobile ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l’assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore. Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti».

Secondo l’art. 905 del Codice della navigazione, inoltre, «l’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo (…) il personale navigante abitualmente ed occasionalmente addetto al servizio di volo», per il quale i gestori dei servizi di navigazione aerea, di fatto, provvedono con polizze assicurative accese presso società di assicurazione private.

Dalle citate previsioni pertanto si rileva che, in linea di principio, per detti lavoratori l’obbligo assicurativo presso l’I.N.AI.L. sorge allorché essi siano soggetti a rischi diversi da quelli di volo, derivanti da lavori svolti a terra, complementari e sussidiari rispetto alla navigazione aerea.

Stante le indicazioni normative sopra elencate sembra possibile sostenere che il personale di volo dovrebbe essere assoggettato alle norme generali di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutte le volte in cui risulti esposto a rischi derivanti da lavori svolti a terra, complementari e sussidiari rispetto a quelli relativi alla navigazione aerea, trovando applicazione gli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.

Dall’istanza d’interpello risulta, tuttavia, un quadro inesatto delle attività che effettuerebbero i piloti – definite operazioni “complementari” di controllo tecnico pre-volo come indicate dall’interpellante (rabbocco olio, ancoraggio del velivolo a terra ed operazioni in genere per la messa in sicurezza dell’aeromobile) – e che comporterebbero, a carico degli stessi lavoratori, rischi aggiuntivi rispetto a quello di volo. Va in realtà precisato che le attività di “walk around” che il pilota compie – attività ed attribuzioni specificate in disposizioni di carattere internazionale (Jar OPS) – consistono in controlli visivi (per esempio della corretta chiusura del portellone o dell’apertura del bocchettone per l’effettuazione del rifornimento di carburante). Tali compiti non possono essere ricondotti alle attività complementari e sussidiarie ma, piuttosto, devono farsi rientrare nel complesso di attività proprie dei piloti che, pertanto, non comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli già coperti dalla compagnia con la propria assicurazione privata.


 

Il Direttore generale

Paolo Pennesi


 


D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207

   

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